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Ordinanza — n. 28422/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to invalid power of attorney granted under repealed special form rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28422/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Marisa Zocchi's appeal inadmissible because her power of attorney was executed under a special form that had been repealed before its date. Although the document appeared valid at the time of signing, the court ruled that the specific legal provision allowing such electronic transmission was abrogated on June 1, 2021, rendering the instrument invalid. Consequently, the substantive merits of the usucapion dispute were not examined, and the appellant was ordered to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 83, comma 20 ter del d.l. n. 18 del 2020; Art. 13, comma 1, quater del d.P.R. n. 115 del 2002: A power of attorney executed under a special form subsequently repealed is invalid, precluding the court from examining the merits of the appeal.

Parole chiave

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invalid power of attorney repealed special form Cassation admissibility usucapion dispute procedural defect azione mobiliare protezione del possesso deduzione in funzione della durata del possesso

Disposizioni normative citate

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Art. 83, comma 20 ter del d.l. n. 18 del 17/03/2020, convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 27/04/2020
d.l. n. 77 del 31/05/2021, convertito con modificazioni dalla l. n. 108 del 29/07/2021
Art. 13, comma 1, quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R.
Art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R.
Art. 380 bis cod. proc. civ.
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27344/2021 R.G. proposto da : ZOCCHI MARISA, domiciliata p e r le g ge in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dagli avvocati NARDELLA ANTONIO (NRDNTN69D27H926X), e DE GIROLAMO IVAN PIER PAOLO (DGRVPR63H26I158Q) -ricorrente – contro BACCELLO CARLO, domiciliato per legge in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso d a ll’avvocato ROGGERI ALESSANDRO (RGGLSN72S03E290S) che lo rappresenta e difende -controricorrente – nonchécontro ALTOBELLI DARIO, RESIDENCE LA PALMA, BORGONOVO GIORGIO, ALTOBELLI DAVIDE, DAPS CAMPER LIFE DI ALTOBELLI C SNC, DAVIDE SS, GURATTI REMI ROBERTO -intimati - avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO di GENOVA n. 792/2021depositata il 08/07/2021 ;

Ad. 26/09/2023; R.g. n. 27344 del 2021; estensore: C. Valle udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/09/2023 dal Consigliere relatore Cristiano Valle, osserva quanto segue: RILEVATO CHE Carlo Baccello propose, nel 2013, dinanzi al Tribunale di Imperia opposizione di terzo all’esecuzione pendente presso il giudice dell’esecuzione di detto Tribunale nei confronti della D.A.P.S. Camper Life di Altobelli C. S.n.c., assumendo di essere divenuto proprietario per usucapione ventennale di un garage, o meglio, di un posto auto, nei confronti di Marisa Zocchi; il Tribunale di Imperia, nel contraddittorio con Marisa Zocchi, che pure aveva proposto un’opposizione di terzo, e altri, rimasti contumaci, rigettò l’opposizione (negando che vi fosse stata valida usucapione) e pure la domanda della Zocchi venne rigettata, da altra sentenza;

Carlo Baccello propose appello e la Corte d’appello di Genova, con sentenza n. 792/2021 pubblicata il 08/07/2021, ha accolto l’impugnazione e ha dichiarato l’inter venuto acquisito per usucapionein favore dell’appellante; avverso la sentenza della Corte territoriale ricorre per cassazione Marisa Zocchi, con quattro motivi; resiste Carlo Baccellocon controricorso; Dario Altobelli, il Residence La P alma, Giorgio B orgonovo, Davide Altobelli, D.A. P . S . C amper L ife di Altobelli C. S . n . c . , DavideS.s., Guratti Remi Roberto sono rimasti intimati; il ricorso è stato trattenuto in decisione all’adunanza camerale del 26/09/2023, al cui esito il Collegio si è riservato il deposito nei successivi;

RITENUTO CHE è superfluo dare conto dei motivi di ricorso, per le ragioni di seguito esposte; Ad. 26/09/2023; R.g. n. 27344 del 2021; estensore: C. Valle in controricorso è preliminarmente eccepita l’invalidità della procura alle liti allegata al ricorso della Zocchi; impregiudicata ogni verifica approfondita in ordine alla procedibilità del ricorso, il Collegio ritiene che i l ricorso sia inammissibile, per carenza di valida procura alle liti; la procura speciale alle liti per ricorrere in cassazione risulta, per affermazione dello stesso difensore della Zocchi , conferita con la forma di cui all’art. 83, comma 20 ter del d.l. n. 18 del 17/03/2020, convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 27/04/2020, ossia mediante documento analogico con firma della parte trasmesso mediante copia informatica per immagine , unitamente alla carta d’identità a mezzo di posta elettronica ordinaria all’indirizzo del difensore e autenticato dal difensore stessoe quindi allegato al ricorso per cassazione; la detta procura risulta quantomeno autenticata dagli avvocati Ivan Pier Poalo De Girolamo e Antonio Nardellaaddì 08/10/2021; la detta modalità di conferimento e di autenticazione della procura alle liti non poteva essere, al tempo in cui l’atto venne formato, più adottata, atteso che il comma 20 ter del la legge n. 27 del 2020 era stato abrogato dal d.l. n. 77 del 31 /05/ 2021 , convertito con modificazioni dalla l. n. 108 del 29 /07/ 2021 , con decorrenza dal 01/06/2021; la procura alle liti non poteva, pertanto, essere conferita con la richiamata forma alla data del 08/10/2021, in cui essa venne autenticata dai difensor i , posto che la norma autorizzativa della forma in deroga di quella ordinaria era stata abrogata con decorrenza dal 01/06/2021; la ragione di invaliditàdella procura alle liti assorbe l’esame dei motivi di ricorso; il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile;

Ad. 26/09/2023; R.g. n. 27344 del 2021; estensore: C. Valle le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e, tenuto conto dell’attività processuale espletata ed in relazione al valore della controversia sono liquidate, come da dispositivo; la decisione di inammissibilità del ricorso comporta che deve darsi atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1, quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dellostesso articolo 13, se dovuto; il deposito della motivazione è fissato nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 bis1 cod. proc. civ.; p.q. m. dichiara inammissibile il ricorso.

C ondanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2 . 300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 , della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13,