Cassation court dismisses appeal for abuse of right due to late evidence and repetitive arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the appellant failed to introduce new evidence within the statutory deadline and that the arguments were merely repetitive of the lower court's findings. The Court of Appeal had correctly rejected the late production of consumption certificates because they were offered after the expiration of the time limit set by Article 183 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the Court of Cassation found the filing constituted an abuse of right, sanctioning the appellant with costs and declaring the appeal inadmissible for manifestly unfounded grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 183 c.p.c.; Art. 96, 3° comma c.p.c.: The prohibition on late evidence in appeals applies strictly without exceptions for non-imputable causes, and filing a cassation appeal based on repetitive or manifestly unfounded arguments constitutes an abuse of right punishable by costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15245/2020 R.G. proposto da : Edison Energia Spa in persona del Legale Rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Zingone Patrizia Maria Rosa, elettivamente domiciliat a in ROMA VIA CRESCENZIO 25, presso lo studio dell’avvocato PINELLI SCHIFANI STUDIO LEGALE ; -ricorrente- contro AL.MA. Srl in persona del Legale Rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Corsaro Maria, Sottile Antonio, elettivamente domiciliatain ROMA VIA CRESCENZIO 9, presso lo studio dell’avvocato CALDARERA MARIO; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 301/2020depositata il 29/01/2020 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/05/2023 dal Consigliere ANTONELLA PELLECCHIA. Rilevato che 1. Con decreto n. 12905/2018, il Tribunale di Milano, su ricorso depositato da Edison Energia s.p.a., ingiungeva alla Alma s.r.l., il pagamento, in favore della ricorrente, della somma di euro 97.818,95, a titolo di prezzo per la fornitura di energia elettrica. Avverso tale decreto Alma s.r.l. proponeva opposizione, contestando la sussistenza del credito ingiunto, stante:
a) la non riconducibilità con certezza ai suoi punti vendita dei consumi fatturati e richiesti in via monitoria;
b) la mancata prova della effettività di tali consumi, la violazione dei principi di buona fede e trasparenza avendo applicato il sistema di fatturazione a conguaglio e il sistema di lettura dei consumi stimati;
c) la duplicazione di alcuni voci riportate in precedenti fatture e già saldate dall’opponente. Si costituiva in giudizio Edison Energia s.p.a., chiedendo il rigetto dell’opposizione, deducendo che i consumi erano stati fatturati sulla base dei dati comunicati dal distributore Enel s.p.a. Nessuna delle parti depositava memorie ex art. 183, 6° comma , c.p.c. All’udienza di precisazione delle conclusioni, l’opposta chiedeva di essere autorizzata a produrre la certificazione dei consumi del distributore. Il Tribunale non ammetteva tale produzione, perché tardiva e rinviava la causa per la discussione orale ex art. 281 sexiesc.p.c. Con la sentenza n. 3375/2018, accoglieva l’opposizione della Alma s.r.l. e, per l’effetto, revocava il decreto ingiuntivo n. 12905/2018, “non essendo stato accertato il credito che ne è oggetto”, per mancatoassolvimento dell’opposta all’onere probatorio sulla stessa incombente.
2. Edison Energia s.p.a. proponeva appello nei confronti della decisione del Tribunale, lamentando in particolare il fatto che il primo giudice non aveva ritenuto sufficienti a provare il suo credito le fatture depositate nel monitorio e le certificazioni dei consumi ricevute dal distributore dopo la scadenza dei termini ex art. 183 c.p.c. Deferiva giuramento decisorio del legale rappresentante dell’appellata e allegava all’impugnazione le suddette certificazioni. 2.1.La Corte d’Appello di Milano con sentenza n. 301/2020, del 29 gennaio 2020, ha confermato la decisione del Tribunale, osservando che, nel giudizio ex art. 645 c.p.c., le fatture –allegate al ricorso per decreto ingiuntivo, non prodotte in sede di opposizione, ma acquisite comunque a tale processo in forza del principio di non dispersione della prova – non potevano costituire valida prova dell’esistenza del credito, ove contestato dall’opposto, che doveva essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova.
Affermava che la fattura era idonea in linea di massima a dimostrare l’entità dei consumi della somministrazione solo in assenza di contestazioni da parte dell’utente viceversa spettando alla somministrante provare l’entità dei beni somministrati, ovvero il corretto funzionamento del contatore e la corrispondenza tra quanto riportato in bolletta e quanto emergente dal contatore. La stessa Corte, relativamente alle istanze istruttorie dell’appellante ha confermato la sentenza impugnata, atteso che: (i) “le certificazioni dei consumi redatti dal Distributore Locale, che avrebbero potuto integrare la prova richiesta, sono state invece offerte in produzione da Edison Energia s.p.a. solo successivamente alla scadenza dei termini assegnati ex art. 183, comma 6, c.p.c., senza che sia stato allegato un idoneo motivo di rimessione in termini (tale non essendo, all’evidenza, la semplice difficoltà di ottenere la suddetta certificazione da parte del Distributore Locale, atteso che – a fronte delle contestazioni formulate dalla Alma s.r.l. ben antecedentemente l’introduzione del giudizio – sarebbe stato onere dell’appellante procurarsele prima di notificare il decreto ingiuntivo); (ii) il giuramento decisorio non può essere ammesso “avendo ad oggetto da un lato circostanze inidonee a definire il giudizio e dell’altra circostanze generiche e comunque non riferibili alla parte chiamata a giurare”. 3.Avverso la sentenza della corte di merito la Edison Energia s.p.a. propone ora ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, Resiste con controricorso Alma s.r.l.
Considerato che 4.1. Con il primo motivo la ricorrente denunzia la “violazione e falsa applicazione delle norme di diritto in particolare della norma di cui all’art. 184 bis c.p.c.” e “l’omessa/errata motivazione in ordine alla non valutazione delle prove documentali offerte da Edison Energia spa decisive al fine del giudizio”. Lamenta che la corte di merito :
i) ha ritenuto le fatture prive di valore probatorio, decidendo in maniera difforme alla giurisprudenza formatasi sul punto; né ha fatto buon governo del principio di ripartizione dell’onere della prova, avendo l’appellata contestato solo genericamente le fatture e quindi l’esistenza del relativo rapporto di credito; ii) ha omesso di valutare documenti decisivi costituiti, oltre che dalle fatture, dalla certificazione dei consumi del distributore, la cui produzione non era preclusa né, in primo grado (in sede conclusionale), perché l’art. 184 bisc.p.c. non richiede forme particolari; ma nemmeno in appello, in quanto come prova precostituita era producibile ai sensi dell’art. 345 c.p.c., modificato dall’art. 52, L. 353/90. 4.2.Con il secondo motivo, denunzia “v iolazione dell’art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c., in relazione all’art. 2697 c.c.”.
Si duole che la corte di merito abbia fatto erronea applicazione della disciplina in materia di ripartizione dell’onere probatorio là dove ha ritenuto la parte opposta non gravata dal dover provare l’inesattezza dei calcoli eseguiti sui suoi consumi. 5.1.Il ricorso è inammissibile. In violazione dell’art. 360 bis, n. 1, c.p.c. la ricorrente non ha provato che la Corte territoriale abbia deciso la questione di diritto in maniera difforme dalla giurisprudenza della Suprema Corte. Infatti, è principio del tutto consolidato, quello secondo cui, se è vero che la fattura è titolo idoneo per l’emissione di un decreto ingiuntivo, in favore di chi l’ha emessa, nel caso di giudizio di opposizione non costituisce prova dell’esistenza del credito, il quale dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall’opposto.
In tal senso, “non è sufficiente la mancata contestazione dell’opponente, occorrendo, affinché un fatto possa considerarsi pacifico, che esso sia esplicitamente ammesso o che la difesa sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento” (cfr., ex plurimis, Cass. civ., Sez. II, Ord., 04/01/2022, n. 128; Cass. civ., Sez. II, Ord., 02/09/2020, n. 18196; Cass. civ., Sez. II, Ord., 09/10/2019, n. 25316, Cass. civ., Sez. I, Ord., 21/12/2018, n. 33355; Cass. civ., Sez. II, Sent., 05/04/2016, n. 6597 Cass. civ., Sez. III, 17/11/2003, n. 17371).
Nella specie, la Corte d’Appello ha ritenuto non provata l’esistenza del credito di Edison Energia verso Alma, motivando tale decisione in modo adeguato, con conseguente inammissibilità del primo motivo nella parte relativa alle fatture. Va sotto altro profilo posto in rilievo che ai sensi dell’art. 348 ter, $° e 5° comma, c.p.c., la censura per vizio di motivazione ex art. 360, 1° comma n. 5, c.p.c. è preclusa in i potesi come nella specie di doppia conforme, che “opera non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa” (Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 01/03/2023, n. 6169;
Cass. civ., Sez. VI-2, Ord., 09/03/2022, n. 7724). Nel caso, la Corte d’Appello di Milano ha rigettato il gravame proposto da Edison Energia per le stesse ragioni indicate dal Tribunale, condividendole e facendole esplicitamente proprie nella motivazione, statuendo quindi, sulla base del medesimo iter logico- argomentativo, la tardività della produzione documentale dell’appellante, costituita dalle suddette certificazioni. Non può d’altro canto sottacersi che alcun rilievo assume l’art. 184 bisc.p.c., che non trova nella specie applicazione ratione temporis , essendo stato abrogato dall’art. 46, comma 3, legge 18 giugno 2009, n. 69, quando l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo è stato notificato sei anni dopo, il 25 giugno 2015.
Neppure è configurabile la violazione dell’art. 345 c.p.c., atteso che la formulazione introdotta con d.l. n. 83/2012, convertito con legge n. 134/2012, “pone il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza l’indispensabilità degli stessi, e ferma per la parte la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile” (cfr. Cass. civ., Sez. VI-2, Ord., 08/09/2021, n. 24212). La Corte d’appello milanese, facendo corretta applicazione di tale norma (certamente qui applicabile, in quanto la sentenza di primo grado è stata pubblicata il 22 marzo 2018), ha respinto l’impugnazione di Edison Energia, perché la produzione documentale era tardiva, essendo stata offerta oltre i termini ex art. 183 c.p.c. e senza aver allegato un idoneo motivo di rimessione.
Né, del resto, tale produzione potrebbe entrare nel processo di appello solo perché qualificata da controparte come ‘prova precostituita’, atteso che tale è il documento prodotto in primo grado nel rispetto delle norme processuali (Cass. civ., Sez. V, 06/09/2022, n. 26289; Cass. civ., Sez. lavoro, 12/11/2021, n. 33809; Cass. civ., Sez. II, 25/03/2013, n. 7466). 5.2. Le spese del giudizio di legittimità , liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. 6.1. Attese le ragioni della decisione, sussistono i presupposti per la condanna della ricorrente al pagamento di somma, liquidata come in dispositivo, ex art. 96, 3° comma. c.p.c. , costitu endo abuso del diritto all'impugnazione, integrante "colpa grave", la proposizione di un ricorso per cassazione basato su motivi manifestamente infondati, giacché ripetitivi di quanto già confutato dal giudice d'appello, ovvero perché assolutamente irrilevanti o generici, o, comunque, non rapportati all'effettivo contenuto della sentenza impugnata; in tali casi il ricorso per cassazione integra un ingiustificato aggravamento del sistema giurisdizionale, risultando piegato a fini dilatori e destinato, così, ad aumentare il volume del contenzioso e, conseguentemente, ad ostacolare la ragionevole durata dei processi pendenti, donde la necessità di sanzionare tale contegno ai sensi della norma suddetta (Corte cost. 152 del 2006) (Cass. 19285/2016;
Cass. 29462/2018; Cass. S. U. 9912/2018).
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000, oltre 200 per esborsi, accessori di legge e spese generali, nonché al pagamento della somma di euro 6.000,00 ex art. 96, 3 co., c.p.c., in favore della controricorrente . Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto