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Ordinanza — n. 28411/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against transaction contract resolution, upholding first-instance judgment on debt recovery.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28411/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by S.A.A.P. Srl against the Second Instance Court's decision to revoke a default judgment and order payment. The appellant argued that the 2014 settlement agreement was merely novative rather than conservative, yet the lower court ruled the contract resolved due to the opponent's breach. The court found the appeal inadmissible for lack of specificity regarding the agreement's text and dismissed the claim of acquiescence to unchallenged cost provisions, ultimately upholding the original judgment.

Regesto Legislator

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Art. 1230 c.c.; Art. 366, n. 6 c.p.c.; Art. 329 c.p.c.: A transaction lacking a new element is conservatory; an appeal must specifically cite the disputed text to challenge its nature; unchallenged cost provisions do not create acquiescence to the main judgment's effects.

Parole chiave

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transaction contract novation conservative transaction nature inadmissibility lack specificity acquiescence unchallenged heads contract resolution breach cooperativa di credito gruppo bancario liquidazione della società

Disposizioni normative citate

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Art. 1230 c.c.
Art. 366, n. 6 c.p.c.
Art. 329 c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002
25247/2017); le spese di lite seguono la soccombenza; sussistono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.
art. 91 c.p
art. 1183 c.c
art. 1230 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 9062/2010
Cass. n. 25247/2017
9062/2010 e Cass. n. 25247/2017); le spese di lite seguono la soccombenza; sussistono le condizioni per l’applicazione dell’art.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20454/2020 proposto da: S.A.A.P. Srl quale cessionaria del credito della FM Service coc. Coop., in persona del legale r appresentante, elettivamente domiciliata in Roma Via Baiamonti 10 presso lo studio dell’avvocato Parente Selenia, rappresentata e difesa dall’avvocato Catani Roberto, il quale agisce anche in proprio, limitatamente al terzo motivo; -ricorrenti- contro Consorzio Multiservice Group ( C . M . G .), in persona del l’amministratore giudiziario e l egale r appresentante, elettivamente domiciliata in Roma Via Duilio 13 presso lo studio dell’avvocato Greco Valentina, rappresentato e difeso dall’avvocato Fiorio Paolo; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1859/2019 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 18/11/2019;udita la relazione della causa svolta nella cameradi consiglio del 05/04/2023 dal cons.DANILO SESTINI ;Rilevato che: il Consorzio M ultiservice Group (C.M.G.) propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Torino ad istanza della F.M.

S ervice S oc . C oop . , che aveva richiesto il pagamento della sommadi euro 216.373,70 sull’assunto dell’intervenuta risoluzione di un accordo transattivo del 12-13/06/2014 (come da comunicazione inviata dalla medesima F.M. alla C.M.G. in data 31.7.2014); dedusse l'opponente che i rapporti fra le parti erano stati definiti mediante il predetto accordo, concui la C.M.G. aveva riconosciuto alla controparte un credito di 151.424,63 euro (da adempiere , quanto a 40.00,00 euro, mediante unversamento diretto in favore della F.M. e, quanto al resto, mediante estinzione, da parte della C.M.G., di posizioni debitorie della F.M. verso Intesa Sanpaolo s.p.a. e verso l’Inps) e si era inoltre impegnata a annullare una nota di debito dell’importo di 36.594,67 euro; aggiunse che le obbligazioni erano state adempiute in data antecedente alla notifica del d.i.; contestò pertanto la pretesa avversaria e richiese -in via principale-la revoca del decreto ; l'opposta si costituì in giudizio dando atto dei pagamenti eseguiti dalla controparte dopo il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo e riducendo -di conseguenza-all'importo di 107.036,47 euro la domanda di condanna formulata in sede monitoria; il Tribunale di Torino pronunciò sentenza n. 4896 / 2017 con cui dichiaròla risoluzione del contratto di transazione per inadempimento dell'opponente C.M.G., revocò il decreto opposto e condann ò l'opponente al pagamento della somma di 107.036,47 euro, oltre interessi e spese; con ordinanza resa in sede di correzione di errore materiale, il medesimo Tribunale dispose il pagamento delle spese di lite in favore del avv.

Roberto Catani, difensore distrattario della F.M. (nel frattempo sottoposta a scioglimentoex art. 2545 septiesdecies c.c. );nel giudizio di gravame introdotto dal C onsorzio M ultiservice Group, la società appellata rimase contumace, mentre intervenne la società S.A.A.P. s.r.l.,dichiarandosi cessionaria del credito vantato da FM Service Soc. Coop in scioglimento; c on la medesima comparsa , dichiarò di costituirsi - in proprio - anche il difensore del la predetta S.A.A.P., avvocato Roberto C atani, limitatamente al diritto del procuratore antistatario; la Corte di Appello di Torino ha pronunciato sentenza n. 1859/2019, con cui ha riformato la decisione di primo grado, respingendo le domande proposte da FM Service Soc.

Coop . in scioglimento nei confronti del Consorzio Multiservice Group, e ha condannato la predetta FM alla rifusione delle spese processuali di primo grado nonché, in solido con la S.A.A.P.s.r.l., di quelle del grado di appello; per quanto ancora interessa, la Corte ha affermato che, quanto alle clausole previste dalla transazione del giugno 2014, il pagamento della somma di 40.000,00 euro era da effettuarsi contestualmente all'accettazione dell'accordo, mentre per le altre obbligazioni (quelle di pagamento verso Intesa e verso l’Inps per posizioni debitorie di F.M.) non era stato previsto un termine di adempimento e «la mancata indicazione della tempistica (tanto più dalla parte proponente F.M.

Service) appar[iva] indice della circostanza che le parti non avevano inteso prevederne l'espletamento in via immediata»; che, peraltro, anche applicando alla fattispecie l'articolo 1183, non era condivisibile la motivazione del primo giudice in quanto la norma prevede la facoltà per il creditore di esigere immediatamente la prestazione, facoltà che la F.M.si era ben guardata dall'esercitare, limitandosi a comunicare la risoluzione dell'accordo; che, peraltro, il medesimo articolo prevede che, quando per la natura della prestazione, ovvero per il modo o il luogo dell'esecuzione, sia necessario un termine,questo , in mancanza di accordo deve essere stabilito dal giudice; che pertanto «alla luce del contenuto delle lettere, costituenti rispettivamente, proposta e accettazione del 12/13.06.2014, da un lato CMG alla data del 31.07.2014 non era inadempiente alle obbligazioni assunte, dall'altro F.M.

Service non aveva la facoltà di dichiarare in via unilaterale la risoluzione dell'accordo, che dunque [ doveva ] ritenersi pienamente efficace tra le parti»; che, inoltre,era meritevole di accoglimento anche il motivo sub III B) dedotto da C.M.G, inerente la natura novativa e non conservativa dell'accordo 12/13.06.2014, in quanto la transazione appariva «costituire a tutti gli effetti un nuovo rapporto obbligatorio, sostitutivo delle obbligazioni precedenti, dunque con efficacia novativa»; che l'accoglimento del gravame comportava la riforma della sentenza anche nella parte riguardante le spese di giudizio, da porre interamente a carico delle parti soccombentiai sensi dell'art. 91 c.p.c., «senza che vi ostil’asserito giudicato conseguente la correzione della sentenza di primo grado, nella parte in cui è stata disposta la distrazione delle spese.

L a distrazione h a, infatti, quale presupposto che la parte avversa a quella rappresentata sia stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, ma non ha sussistenza autonoma nel caso in cui tale statuizione sia travolta dalla riforma della sentenza»; hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, la S.A.A.P. s.r.l., nonché - con lo stesso atto , ma limitatamente al terzo motivo- l'avvocato Roberto Catani in proprio; ha resistito con controricorsoil Consorzio Multiservice Group; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c.; hanno depositato memoria sia i ricorrenti che il Consorzio Multiservice Group, quest’ultimo in persona dell'amministratore giudiziario.

Considerato che: è infondata l’eccezione (sollevata dai ricorrenti nella memoria) di nullità/inammissibilità del controricorso «per nullità della procura e per non conformità della stessa a quanto rappresentato nell’atto»;eccezione che è basata sul fatto che nell’intestazione del controricorso si dichiara che il C.M.G. agisce in persona del legale rappresentante Valerio Leonardo, rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Fiorio, come da procura allegata all’atto, mentre la procura risulta rilasciata all’avv. Fiorio dal dott. Andrea Dalla Chiara, nella qualità di amministratore giudiziario e legale rappresentante del Consorzio nominato dalla Procura della Repubblica di Torino in data 18.2.2020; per di più -hanno rilevato i ricorrenti- la procura è priva di data e reca una firm a di autentica illeggibile; ritiene il Collegio che la procura rilasciata d a l dott.

Andrea Dalla Chiara, benché priva di data, contenga indicazioni (segnatamente la data del decreto di nomina ad amministratore giudiziario e il riferimento al giudizio di impugnazione della sentenza n. 1859/2019 già avviato da S.A.A.P.) che consentono di collocare temporalmente il conferimento in data successiva alla pronuncia della sentenza impugnata e all’instaurazione del giudizio di cassazione; quanto, poi, alla firma di autentica, in difetto di elementi di segno contrario, deve presumersi che la stessa sia riferibile all’avv. Fiorio (designato nel corpo della procura), tanto più che risulta identica a quella apposta,in corrispondenza del nome dell’anzidetto difensore, in calce alla dichiarazione di attestazione di conformità degli atti cartacei ai corrispondenti esemplari informatici; quanto, infine, alla diversa indicazione del conferente la procura contenuta nell’incipit del controricorso, si tratta di un evidente refuso/errore materiale, superato dalla diversa indicazione contenuta nella procura (congruente con la circostanza della intervenuta nomina dell’amministratore giudiziale); con il primo motivo, la società ricorrente denuncia la violazione dell’art. 1183 c.c., sull'assunto che «le obbligazioni per cui non è previsto un termine scadono a vista»; sostiene che « il giudice di seconde cure avrebbe dovuto rilevare che, non prevedendo l'accordo del 12/13.06.2014 alcun termine per l'adempimento, la FM Service Soc.

Coop . aveva pieno diritto di esigere che la transazione venisse adempiuta immediatamente», così come ritenuto dal primo giudice; evidenzia che «nel caso di specie non veniva in rilievo nessun uso o natura specifica della prestazione, ed in ogni caso C.M.G. non ha mai richiesto l'apposizione di un termine giudiziale, ciò evidentemente perché era ben conscio che la scadenza dell'obbligazione fosse a vista»; richiama al riguardo pronunc e di legittimità (Cass. n. 1143/2003 e Cass. n. 21647/2019) che hanno affermato che per accertare il diritto a esigere l’adempimento della prestazione in assenza di un termine pattuito, la parte creditrice non deve necessariamente ricorrere al giudice ex art. 183, 2° co. c.c. o intimare una diffida ad adempiere, sussistendo la possibilità, per il giudice chiamato a dirimere la controversia insorta in conseguenza dell’inadempimento, di «apprezzare ex post la congruità del tempo scorso tra la pattuizione e la pretesa d’adempimento» e di accertare se «possa ritenersi superato in concreto ogni limite di tolleranza, secondo una valutazione del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente e congruamente motivata»; il motivo è inammissibile, in quanto: si limita a sostenere una scadenza “a vista” delle obbligazioni senza tener conto del rilievo della Corte secondo cui, anche a voler ritenere applicabile il criterio di cui alla prima parte del comma 1 dell’art. 1183 c.c., la F.M. non aveva esercitato la facoltà di richiedere alla controparte di dar immediato corso all’adempimento, ma si era limitata a comunicare la risoluzione dell’accordo; non si confronta con la ratiofondante della decisione, basata sul rilievo che la «mancata formulazione della tempistica» per l’adempimento delle clausole nn. 3, 4 e 5 costituiva «indice della circostanza che le parti non avevano inteso prevederne l'espletamento in via immediata, anche perché, ove tale requisito era stato ritenuto essenziale (vedi la clausola n.

6) era stato indicato»; trattasi, all’evidenza, di un apprezzamento di merito circa il contenuto dell’accordo che esclude in radice la possibilità di ritenere operante una scadenza “a vista” e che, come tale, comportava la necessità che la censura non venisse svolta direttamente sul piano della violazione dell’art. 1183 c.c., bensì per il tramitedi una pertinente contestazione della violazione delle regole di ermeneutica contrattuale (del tutto omessa, nel caso); il motivo omette, poi, di affrontare il profilo della impossibilità che la F.M. dichiarasse la risoluzione della transazione in via unilaterale e della persistente efficacia dell’accordo, risultando pertanto incompleto e, quindi, inidoneo a contrastare la statuizione della Corte di Appello che,per un verso, ha ritenuto operanti gli accordi transativi e, per altro verso, ha affermato l’insussistenza dell’inadempimento della C.M.G.; col secondo motivo, la società ricorrente denuncia la violazione dell’art. 1230 c.c. e censura la sentenza per avere il giudice di appello ritenuto che la transazione avesse natura novativae non conservativa, omettendo di valutare il concreto contenuto dell'accordo intercorso fra le parti; richiamata giurisprudenza di legittimità merito ai requisiti della transazione novativa, afferma che l’accordo del giugno 2014 era «qualificabile come transazione semplice o conservativa, essendosi le parti limitate ad apportare modifiche solo quantitative ad una situazione già in atto e a regolare il preesistente rapporto mediante reciproche concessioni»; evidenzia che l'accordo non contenevaaffatto un quid novi, ma aveva costituito lo strumento per prevedere«un saldo e stralcio» in fav ore della FM, ben sapendo le parti che la creditrice aveva necessità di affrettare il pagamento; il motivo è inammissibile per difetto di specificità (ex art. 366, n. 6 c.p.c.), in quanto svolge la censura tesa a escludere la natura novativa dell’accordo senza riprodurre in alcuna misura il testo della transazione della cui portata si tratta; peraltro,la qui ritenuta inammissibilità del primo motivo comporta comunque l’esclusione della pretesa risoluzione del contratto, determinando il venir meno dell’interesse alla censura sulla natura novativa dell’accordo, che costituisce, nell’economia della sentenza, una ratio aggiuntiva a sostegno della non configurabilità della risoluzione; col terzo motivosi deduce la violazione dell'articolo 3 29 c.p.c. sul rilievo che, qualora una sentenza che presenta più capi autonomi e indipendenti venga impugnata solo parzialmente, si determina un'acquiescenza (c.d. impropria ) in relazione ai capi o alle parti sostanziali della decisione che non sono stati impugnati; di talch é - si sostiene-il capo della sentenza di primo grado c he - per come risultante dal procedimento di correzione-prevedeva la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario era passatoin giudicato in quanto non impugnata dall'appellante; il motivo è infondato, alla luce del principio secondo cui il capo della sentenza reso sull'istanza di distrazione è destinato a cadere nello stesso modo in cui cade quello sulle spese reso nell'ambito dell'unico rapporto processuale, cosicché il difensore distrattario subisce legittimamente gli effetti della sentenza di appello di condanna alla restituzione delle somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, benché non evocato personalmente in giudizio (cfr.

Cass.n. 9062/2010 e Cass. n. 25247/2017); le spese di lite seguono la soccombenza; sussistono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna iricorrenti al pagamento , in solido, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 7.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in euro 200,00) e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presuppost