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Decreto — n. 28401/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 28401/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 28401/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12073/2021 R.G. proposto da : COMUNE BRINDISI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL CANCELLO 20, presso lo studio dell'avvocato LUIGI PEDONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ALESSANDRO GENNARINI; –ricorrente – contro PERRINO CORRADO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA JACOPO DA PONTE 49, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO DONATIVI, rappresentato e difeso dagli avvocati FRANCESCO SILVESTRE, COSIMO ROMA; –controricorrente – avverso la sentenza n. 222/2021 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 22/02/2021; letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal Sindaco p.t. del Comune di Brindisi e dal difensore; rilevato che il predetto atto di rinuncia risulta inoltr e sottoscritto per adesione dal controricorrente e dai difensori; ritenuto che la rinuncia e l’adesione presenta i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;ritenutoche l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesione.

Regesto Legislator

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art. 391 c.p; Decreto — n. 28401/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : COMUNE BRINDISI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL CANCELLO 20, presso lo studio dell'avvocato LUIGI PEDONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ALESSANDRO GENNARINI; –ricorrente – contro PERRINO CORRADO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA JACOPO DA PONTE 49, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO DONATIVI, rappresentato e difeso dagli avvocati FRANCESCO SILVESTRE, COSIMO ROMA; –controricorrente – avverso la sentenza n. 222/2021 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 22/02/2021; letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal Sindaco p.t. del Comune di Brindisi e dal difensore; rilevato che il predetto atto di rinuncia risulta inoltr e sottoscritto per adesione dal controricorrente e dai difensori; ritenuto che la rinuncia e l’adesione presenta i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;ritenutoche l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesione.

Parole chiave

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rinuncia alla concessione difetto di sottoscrizione firma collettiva testamento congiunto revoca dell'opposizione adesione, accordo

Disposizioni normative citate

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art. 391 c.p
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12073/2021 R.G. proposto da : COMUNE BRINDISI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL CANCELLO 20, presso lo studio dell'avvocato LUIGI PEDONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ALESSANDRO GENNARINI; –ricorrente – contro PERRINO CORRADO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA JACOPO DA PONTE 49, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO DONATIVI, rappresentato e difeso dagli avvocati FRANCESCO SILVESTRE, COSIMO ROMA; –controricorrente – avverso la sentenza n. 222/2021 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 22/02/2021; letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal Sindaco p.t. del Comune di Brindisi e dal difensore; rilevato che il predetto atto di rinuncia risulta inoltr e sottoscritto per adesione dal controricorrente e dai difensori; ritenuto che la rinuncia e l’adesione presenta i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;ritenutoche l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesione.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza. Così deciso in