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Decreto — n. 28398/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 28398/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 28398/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3834/2023 R.G. proposto da : MAZZOCCHI MIRKO, elettivamente domiciliato in sulmona via sallustio 7/A, presso lo studio dell’avvocato CUCCHIELLA MARIALBA (CCCMLB74E57G878C) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro UNIPOLSAI SPA -intimata- avverso SENTENZA di TRIBUNALE SULMONA n. 266/2022 depositata il 29/11/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso: tanto non potendosi evincere dal tenore della nota di mero deposito di ulteriore documentazione il 25/07/2023;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 28398/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Ritenuta la tassatività della previsione di legge in ordine alle modalità di reazione alla proposta di definizione accelerata, sicché non può attribuirsi alcun significato in tal senso al mero e tardivo deposito di documenti alla relativa produzione;Reputato, pertanto, che non è stata presentata alcuna istanza di decisione del ricorso, impregiudicato il rilievo dell’irrimediabile tardività della produzione della documentazione, definitivamente essendo spirati i relativi termini indicati nella proposta di definizione accelerata; Ritenuto, in conclusione, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

Parole chiave

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mancato anticipo delle spese indennità di patrocinio accollo delle spese spese susseguenti condono delle spese procedurali spese inutili

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
266/2022 depositata il 29/11/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; p.q.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3834/2023 R.G. proposto da : MAZZOCCHI MIRKO, elettivamente domiciliato in sulmona via sallustio 7/A, presso lo studio dell’avvocato CUCCHIELLA MARIALBA (CCCMLB74E57G878C) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro UNIPOLSAI SPA -intimata- avverso SENTENZA di TRIBUNALE SULMONA n. 266/2022 depositata il 29/11/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso: tanto non potendosi evincere dal tenore della nota di mero deposito di ulteriore documentazione il 25/07/2023;

Ritenuta la tassatività della previsione di legge in ordine alle modalità di reazione alla proposta di definizione accelerata, sicché non può attribuirsi alcun significato in tal senso al mero e tardivo deposito di documenti alla relativa produzione;Reputato, pertanto, che non è stata presentata alcuna istanza di decisione del ricorso, impregiudicato il rilievo dell’irrimediabile tardività della produzione della documentazione, definitivamente essendo spirati i relativi termini indicati nella proposta di definizione accelerata; Ritenuto, in conclusione, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; p.q. m. dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 10/10/20