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Ordinanza — n. 28357/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28357/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28357/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10264/2021R.G. proposto da Ferrara Maria Rosaria, rappresentata e difes a dall’avv. Francesco Mafficini (p.e.c.: avvfrancescomafficini@ordineavvocativrpec.it ) e dall’avv. Francesco Marconi (p.e.c. indicata: francesco.marconi@avvocato.pec.it), con domicilio eletto presso lo studio del secondoin Roma, Via Teulada, n. 55 ; –ricorrente – contro Cf Liberty Servicing S.p.a., quale mandataria con rappresentanza del Banco Bpm Societàper azioni, rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Zorzi(p.e.c. indicata: avvalbertozorzi@ordineavvocativrpec.it );

Regesto Legislator

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art. 2901 cod. civ; Ordinanza — n. 28357/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 10264/2021R.G. proposto da Ferrara Maria Rosaria, rappresentata e difes a dall’avv. Francesco Mafficini (p.e.c.: avvfrancescomafficini@ordineavvocativrpec.it ) e dall’avv. Francesco Marconi (p.e.c. indicata: francesco.marconi@avvocato.pec.it), con domicilio eletto presso lo studio del secondoin Roma, Via Teulada, n. 55 ; –ricorrente – contro Cf Liberty Servicing S.p.a., quale mandataria con rappresentanza del Banco Bpm Societàper azioni, rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Zorzi(p.e.c. indicata: avvalbertozorzi@ordineavvocativrpec.it );

Parole chiave

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restituzione di fondo realizzazione forzata di immobili credito contestato contestazione della realizzazione bancarotta fraudolenta speculazione immobiliare

Disposizioni normative citate

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art. 2901 cod. civ
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10264/2021R.G. proposto da Ferrara Maria Rosaria, rappresentata e difes a dall’avv. Francesco Mafficini (p.e.c.: avvfrancescomafficini@ordineavvocativrpec.it ) e dall’avv. Francesco Marconi (p.e.c. indicata: francesco.marconi@avvocato.pec.it), con domicilio eletto presso lo studio del secondoin Roma, Via Teulada, n. 55 ; –ricorrente – contro Cf Liberty Servicing S.p.a., quale mandataria con rappresentanza del Banco Bpm Societàper azioni, rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Zorzi(p.e.c. indicata: avvalbertozorzi@ordineavvocativrpec.it );

–controricorrente– Oggetto Revocatoria ordinaria – Presupposti ─ Fattispecie e nei confronti di Fornalé Michele e Fornalé Enzo, rappresentati e difesi dagli Avv.tiLuca Toninelli (p.e.c. indicata: luca.toninelli@pec.it ) e Stefania Contaldi (p.e.c. indicata: stefaniacontaldi@ordineavvocatiroma.org); –ricorrenti incidentali– avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia , n. 342 /202 1 , depositatail 16 f e bbr aio 20 2 1 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 settembre 2023dal Consigliere Emilio Iannello.

Rilevato che Banco BPM S.p.a. convenne in giudizio, nel 201 5 , davanti al Tribunale di Verona, Enzo e Michele Fornalè nonché Maria Rosaria Ferrara, chiedendo accertarsi il carattere assolutamente simulato dei contratti con i quali, in date 27 e 28 febbraio 2014, i primi dueavevano venduto alla terza, sorella della moglie del secondo, rispettivamente:

i) la proprietà di un immobile in Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR) per il dichiarato prezzo di € 700.000 ("prima compravendita"); ii) la proprietà di un immobile sito in Fumane (VR) per il dichiarato prezzo di € 1.000.000,00 ("seconda compravendita"); in subordine chiese che i suddetti atti fossero dichiarati inefficac i nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ.; ciò a tutela del credito vantato nei confronti dei Fornalè in virtù della fideiussione da essi prestata in data 14 giugno 2010 sino all'importo di € 3.000.000per le obbligazioni della Edilgraniti s.r.l., di cui entrambi erano soci ed amministratori, essendo la banca receduta dai rapport i di c/c con quest’ultima intrattenut i , i quali registravano saldi passivi a carico della società rispettivamente di € 1.935.894,03 ed€ 2.350.979,52;con sentenza n. 378del 20 febbraio 201 9 il Tribunale rigettò tutte le domande. tale decisione fu appellata dalla banca salvo che nella parte in cui aveva rigettato la domanda di simulazione della prima compravendita; in accoglimento di tale gravame e in conseguente parziale riforma della decisione di primo grado, la Corte d’appello di Venezia, con sentenza n.342/2021, depositata il 16 febbraio 2021:

— ha dichiarato la simulazione assoluta della «seconda compravendita» (atto del 28 febbraio 2014 tra Michele Fornalè e Maria Rosaria Ferrara, relativo all’immobile sito inFumane); — ha dichiarato inefficace nei confronti della banca la «prima compravendita» (atto del 27 febbraio 2014 tra Enzo Fornalè e Maria Rosaria Ferrara, relativo all’immobile sito in Sant’Ambrogio di Valpolicella); —ha condannato gli appellati alla rifusione, in favore della banca appellante, delle spese di entrambi i gradi di giudizio; avverso tale sentenza Maria Rosaria Ferrara ha proposto ricorso per cassazioneaffidandolo a quattro motivi;

Enzo e Michele Fornalé hanno depositatocontroricorso con il quale hanno a loro volta proposto ricorso incidentale sulla base di cinque motivi; ad entrambi ha resistito, depositando controricorso, la Cf Liberty Servicing S.p.a., quale mandataria con rappresentanza del Banco Bpm Società per azioni; la trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1cod. proc. civ.; la controricorrente ha depositato memoria; considerato che sonopervenute, a mezzo deposito telematico, in data 12 settembre 2023, dichiarazioni di rinuncia al ricorso principale ed al ricorso incidentale,sottoscritte con firma autografa dalle parti e dal difensore della ricorrente principale e con firma digitale da i procurator i dei ricorrenti incidentali;

è altresì pervenuta, il giorno successivo, con le stesse modalità, dichiarazione di accettazione di entrambe le rinunce sottoscritta, con firma digitale, dal procuratore della controricorrente, all’uopo autorizzato con procura speciale; la rinuncia soddisfa i requisiti di cui agli att. 390, secondocomma, cod. proc. civ., per cui, a norma dell'art. 391, ult. co., cod.proc. civ., sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di cassazione; stante l’espressa adesione ad entrambe le rinunce non v’è luogo a provvedere sulle spese; deve escludersi possa provvedersi al raddoppio del contributo unificato atteso che tale misura si applica ai soli casi — tipici — del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensusanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica;

P.Q.M.

La Corte dichiara il giudizioestinto per rinunzia . Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della