Cassation court dismisses appeal, upholding trial court's fact-finding on disputed meter readings and damages.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the request to review the trial court's evaluation of evidence regarding disputed meter readings. The lower court found facts based on uncontested expert testimony and procedural conduct, which the appellate court deemed sufficient to support the award of damages. Consequently, the court refused to re-evaluate the factual data, affirming the trial judge's discretionary power in assessing the probative value of the evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 115, 116, 360, 366 c.p.c.: The Court of Cassation cannot re-evaluate the probative value of evidence or facts not contested by the parties; the trial court's assessment of evidence and factual findings is within its discretionary power and subject to cassation only for specific legal errors.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6065/2020 R.G. proposto da : E Distribuzione Spa in persona del Legale Rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Briguglio Antonio e Vaccarella Roberto; -ricorrente- contro Axpo Italia Spa in persona del Procuratore Speciale, degli avvocati Ristuccia Marianna, Fondini Andrea, Squeri Davide; -controricorrente- nonché contro Terna Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni in persona del Procuratrice speciale, degli avvocati Cocconi Giovanni e Carria Daniela; -controricorrente- avverso la sentenza n. 1740/2019 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 30/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2023 da PELLECCHIA ANTONELLA; Rilevato che:
1. Nel 2010, Enel Distribuzione S.p.a., addetto al trasporto, distribuzione e misurazione della energia elettrica, all’esito di alcuni controlli sulla rete, chiedeva ad Axpo Italia S.p.a. (già EGL Italia S.p.a.), fornitore/venditore di energia, il pagamento di € 245.061,45, a titolo di conguaglio per maggiori consumi del contatore installato presso Circumvesuviana S.r.l., suo cliente finale, nel periodo settembre 2005-dicembre 2006. La rettifica di Enel determinava maggiori oneri a carico della stessa Axpo Italia da parte di Terna-Rete Elettrica Nazionale S.p.a., quale corrispettivo per il servizio di dispacciamento e sbilanciamento per l’energia prelevata in eccesso. L’addebito avveniva su Axpo Italia in base ai dati comunicati da Enel a Terna in modo aggregato, ossia unitamente a tutti i clienti finali di Axpo, per cui non era possibile compiere una distinzione. Axpo Italia conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Genova, Circumvesuviana, Enel e Terna, chiedendo:
a) in via principale, la condanna della prima al pagamento di € 975.198,60, a titolo di maggiori consumi accertati da Enel;
b) in subordine, per il caso di infondatezza/erroneità della rettifica, il pagamento di: b1) € 245.061,45, da Enel, a titolo di risarcimento danni ovvero di ripetizione di indebito o di indennizzo per arricchimento senza causa; b2) € 719.174,90, ovvero il maggiore o minore importo da determinarsi in corso di causa, da Terna, a titolo di ripetizione di indebito ovvero di indennizzo per arricchimento senza causa, nonché di Enel a titolo di risarcimento danni subiti in conseguenza del suo inadempimento agli obblighi contrattuali, legali e regolamentari.
Si costituivano ritualmente le convenute, contestando la fondatezza delle domande avversarie. In via riconvenzionale, Circumvesuviana e Terna chiedevano la condanna di Enel a manlevarle da qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante dall’erroneità delle misurazioni e rettifiche dalla stessa compiute. Il Giudice di primo grado, dopo aver ordinato ad Enel l’esibizione del verbale di intervento sul contatore in uso a Circumvesuviana, nonché la relativa curva oraria originaria e quella rettificata, disponeva la CTU. Il Tribunale di Genova con sentenza n. 947/2016 accertata la violazione di Enel Distribuzione nelle attività di misurazione e manutenzione dei gruppi di misura, nonché l’erroneo ricalcolo dei consumi di energia del contatore in uso a Circumvesuviana, rigettava la domanda di Axpo verso tale società, mentre accoglieva quella risarcitoria dalla stessa proposta nei confronti di Enel.
In particolare, condannava il distributore a pagare: i) € 245.061,45, quale rimborso dell’importo indebitamente fatturato ad Axpo; ii) € 812.482,85, a titolo di risarcimento danni patiti, corrispondenti agli ulteriori oneri fissi di dispacciamento e di sbilanciamento richiesti da Terna e quantificati dal CTU; iii) le spese legali in favore di tutte le parti.
2. Avverso la suddetta decisione proponeva appello Enel, chiedendo la sospensione della sua efficacia esecutiva e l’accoglimento delle conclusioni già rassegnate in primo grado. Precisamente, censurava la sentenza per aver:
i) erroneamente interpretato le risultanze processuali, la normativa dell’AEEG (art. 22, all. A, Delibera n. 387/07), nonché per aver disapplicato il contratto inter partes; ii) violato l’art. 21, all. A, Delibera AEEG 348/07 e tale contratto per aver individuato un inadempimento in capo a Enel; iii) altresì violato l’art. 2697 c.c., nonché gli artt. 115 e 116 c.p.c., condannando Enel a risarcire gli oneri di dispacciamento e di sbilanciamento asseritamente versati da Axpo a Terna; iv) ancora violato l’art. 112 c.p.c. ed il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nonché l’art. 92 c.p.c.
Per parte sua, Axpo si costituiva opponendosi al gravame e all’istanza di inibitoria, proponeva poi appello incidentale condizionato nei confronti di Circumvesuviana e di Terna. A loro volta, si costituivano entrambe tali società: la prima, chiedendo il rigetto dell’appello principale; Terna domandando, in caso di accoglimento del primo motivo, il rigetto delle domande spiegate nei suoi confronti. Inoltre, per l’ipotesi di proposizione di appello incidentale di Axpo, proponeva a sua volta impugnativa incidentale condizionata volta ad ottenere la manleva da Enel. 2.1.
La Corte d’appello di Genova con sentenza n. 1740/2019, depositata il 30 dicembre 2019, sulla base delle risultanze della CTU, confermava la decisione del Tribunale, ad eccezione del capo relativo alla condanna alle spese. In particolare, il Collegio, così come già il giudice di primo grado, ravvisava la responsabilità di Enel verso Axpo per inadempimento ai suoi obblighi: da un lato, non avendo per anni svolto controlli e manutenuto il contatore in uso alla Circumvesuviana; dall’altro, avendo rettificato i consumi quando invece non era funzionante, circostanza questa accertata dal CTU, le cui risultanze non erano state contestate dalle parti.
A tal proposito, evidenziava che il consulente del giudice aveva accertato che il ripristino del contatore era avvenuto il 10 novembre 2010, ma che l’errore poteva essere precedente alla data di installazione del misuratore (21.8.2003), per cui la rettifica dei maggiori consumi rientravano in uno spazio temporale all’interno del quale era possibile inquadrare il guasto. Rilevava, inoltre, come Enel non avesse depositato le fatture intestate a Circumvesuviana degli anni pregressi conformi ai consumi riscontrati nel novembre 2010, così impedendo di avere la certezza di quali dati del contatore fossero corretti o di avere i ‘dati storici’ da assumere come parametro per il ricalcolo.
Sulla scorta di tali ragioni, il giudice del gravame statuiva che Enel non aveva titolo per chiedere il conguaglio da settembre 2005 a dicembre 2006, con conseguente diritto di Axpo a vedersi restituite ex art. 2033 c.c. le somme a tale titolo già corrisposte. Infine, in base al principio di non contestazione, confermava la decisione di primo grado anche in relazione all’avvenuto addebito, da parte di Terna, ad Axpo degli ulteriori oneri di dispacciamento e di sbilanciamento, quantificati dal CTU in € 812.482,85. Quanto alla ripartizione del relativo onere probatorio, osservava la Corte che era onere di entrambe le convenute contestare l’esistenza della comunicazione [a Terna sulla differenza dei consumi] (Enel) e la ricezione della rettifica e la richiesta di pagamento ad Axpo (Terna).
Inoltre, secondo il Collegio, a conforme posizione processuale tenuta da entrambe le convenute, ma soprattutto quella dell’attuale appellante, che non aveva mai assunto una difesa che potesse essere considerata ostativa alle pretese attoree, ma addirittura conforme alle sue richieste (condanna di Circumvesuviana al pagamento delle fatture di Axpo comprensive di detti oneri) ha correttamente permesso al Tribunale di considerare pacifico l’avvenuto addebito da parte di Terna ad Axpo degli oneri di dispacciamento e di sbilanciamento”. Inoltre, pur considerando che Axpo non aveva allegato una copia dei pagamenti effettuati a Terna in quanto, per esplicita ammissione di quest’ultima, nel caso di specie non potevano venire emessi addebiti separati, ma un’unica fattura comprensiva di tutte le posizioni dei clienti finali, è anche vero che l’attrice, nel proprio atto introduttivo, non solo ha assunto che tali versamenti le erano stati richiesti da Terna, su preventiva ed obbligatoria comunicazione di Enel, ma ha concluso richiedendo i medesimi in via principale a Circumvesuviana ed in via subordinata alle altre convenute in via risarcitoria o di pagamento dell’indebito, senza che quest’ultime si siano state ritualmente opposte, se non in relazione alla loro quantificazione e dalla sola Terna.
E comunque, ritiene la Corte che anche in questo grado Terna, aderendo al primo motivo di gravame di Enel, ha continuato ad invocare la condanna di Circumvesuviana al pagamento delle fatture.
3. Avverso tale sentenza Enel Distribuzione S.p.a. propone ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo. 3.1.Resistono con separati controricorsi Axpo Italia S.p.a. e Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.a. Axpo Italia S.p.a. ha depositato memoria. Considerato che: 4.Con unico motivo di ricorso, la ricorrente denunzia “violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 115, 116, 167 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 3 e n. 4 c.p.c. Assenza di motivazione in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.”, lamentando che la corte di merito ha errato nel confermare la condanna di Enel Distribuzione al pagamento, in favore di Axpo Italia, della somma di € 812.482,85, a titolo risarcitorio, corrispondente agli oneri di dispacciamento e sbilanciamento dovuti da Axpo a Terna sui maggiori consumi calcolati da Enel.
E ciò perché, in violazione del principio di non contestazione, avrebbe ritenuto provato il pagamento inter alios, per assenza di tempestiva contestazione da parte di Terna nella comparsa di costituzione ai sensi dell’art. 167 c.p.c., malgrado quest’ultima nelle successive difese, avesse negato di averlo ricevuto, e ciò sia sarebbe stato verificato dal CTU. 5.Il motivo è inammissibile. Secondo la giurisprudenza di legittimità, il principio di non contestazione determina un vero e proprio vincolo decisorio per il giudice, il quale deve astenersi da qualsivoglia controllo probatorio sui fatti non contestati, ritenendoli sussistenti sulla base della condotta processuale delle parti.
Questo comporta che ogniqualvolta sia posto a carico di una parte un onere di allegazione, l’altra ha per contro l’onere di contestare il fatto allegato nella comparsa ex art. 167 c.p.c., dovendo in mancanza ritenersi pacifico (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 27/06/2022, n. 20597; Cass. civ., Sez. VI-3, Ord., 23/03/2022, n. 9439; Cass. civ., Sez. III, 27/02/2020, n. 5429; Cass. civ., Sez. III, 17/06/2016, n. 12517; Cass. civ., Sez. III, 09/03/2012, n. 3727; Cass. civ., Sez. III, 05/03/2009; sull’art. 167 c.p.c. v. Cass. civ., Sez. VI-3, Ord., 23/03/2022, n. 9439).
Tale principio, che trova la suafonte normativa nell’art. 115 c.p.c., come chiarito dalle Sezioni Unite, si assume violato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, quando il giudice non ha fondato la decisione sulle prove dedotte dalle parti, ma su informazioni probatorie che non esistevano nel processo, fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c. (cfr. Cass. civ., SS. UU., 30/09/2020, n. 20867; poi, ex plurimis, Cass. civ., Sez. III, Ord., 27/04/2023, n. 11111;
Cass. civ., Sez. I, Ord., 27/12/2022, n. 37839; Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 31/03/2022, n. 10463). Ne consegue che, in tema di scrutinio di legittimità del ragionamento probatorio adottato dal giudice di merito, non v’è violazione dell’art. 115 c.p.c. quando, nell’ambito del suo potere di valutazione delle prove sancito dall’art. 116 c.p.c., lo stesso ha attribuito ad alcune maggior forza rispetto che ad altre (cfr. Cass. civ., SS. UU., 5/08/2016, n. 16598, nonché tra le altre, Cass. civ., Sez. I, Ord., 27/12/2022, n. 37839; Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 31/03/2022, n. 10463;
Cass. civ., Sez. VI-3, Ord., 23/10/2018, n. 26769). Nel caso di specie, le allegazioni e le prove offerte dalle parti sono state in concreto valutate dai giudici di merito che – così escludendosi la fondatezza pure della doglianza di violazione dell’art. 2697 c.c. – hanno ricostruito i fatti costitutivi della domanda risarcitoria di Axpo, sulla base della condotta processuale delle parti e delle prove acquisite agli atti, tra cui la CTU, non contestata dalle stesse parti. Tale condotta era incompatibile con la contestazione dei suddetti fatti che non potevano che essere considerati sussistenti da parte del giudice di merito.
Per cui, non v’è stata violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, non essendo configurabile un’errata ricognizione delle prove da parte della Corte territoriale che ha invece assolto al proprio dovere di considerare i fatti non contestati, ricorrendo anche alle presunzioni. In tale contesto, le censure di Enel si sostanziano in un’inammissibile richiesta di rivisitazione di tali prove che non può trovare ingresso in questa sede, rimanendo la valutazione dei dati fattuali e in particolare probatori, nella piena discrezionalità del giudice di merito.
E ciò, anche con riferimento alle risultanze della CTU, richiamate dal ricorrente a sostegno delle proprie doglianze, ma mai trascritte, nemmeno nei punti salienti, in palese violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., con conseguente inammissibilità del motivo anche sotto questo profilo (v. ex plurimis Cass. civ., Sez. VI-5, Ord., 27/02/2023, n. 5835). Del resto, la Corte genovese, proprio sulla scorta della condotta processuale delle parti, avuto riguardo alle loro domande, ha motivato la sua decisione di accoglimento della richiesta risarcitoria di Axpo verso Enel, per cui neppure è configurabile la dedotta violazione dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. 6.Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore di ciascuna delle controricorrenti, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 9. 000,00 oltre 200 ,00 per esborsi, accessori di legge e spese generali in favore della controricorrente Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.a.; in euro 10.000,00 oltre 200 ,00 per esborsi, accessori di legge e spese generali, in favore di Axpo Italia S.p.a. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulter