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Ordinanza — n. 28300/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of digital signature on appeal documents.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28300/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to provide a digital signature on the appeal documents. Although the lower court ruled that the digital signature and subsequent deposit of power of attorney were sufficient, the appellant argued that the absence of an autograph signature on the conformity certificate rendered the appeal invalid. The Court rejected this claim, holding that the existing documentation met legal requirements and that the omission did not constitute a revocable factual error.

Regesto Legislator

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Art. 391-bis c.p.c.; Art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c.: The appeal is inadmissible when the lack of a specific signature does not constitute a factual error by the court, as the decision on the merits has already been rendered based on the available evidence.

Parole chiave

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cassation appeal digital signature autograph signature inadmissibility revocable error conformity certificate procedural defect causalità della lesione al ginocchio

Disposizioni normative citate

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Art. 391-bis c.p.c.
Art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c.
art. 702-bis c.p
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., Carlo Funaro conveniva in giudizio il Comune di Catanzaro al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito dell'incidente avvenuto il 9 dicembre 2010.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. S.U., sentenza n. 32032 del 27/11/2019
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14089/2022 R.G. proposto da : Funaro Carlo, elettivamente domiciliato in Roma Via Antonio Bertoloni, 44 presso lo studio dell’avvocato Ermocida Teresa, rappresentata e difesa dall’avvocato Menniti Pietro; -ricorrente- contro Comune di Catanzaro in persona del Sindaco, domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati Siena Annarita e Molica Saverio; -controricorrente- nonchécontro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, AIMERI AMBIENTE SRL, -intimati- avverso l’ ORDINANZA d ella CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMAn. 11222/2022 depositata i l 06/04/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/03/2023 dallaConsigliera ANTONELLA PELLECCHIA . Rilevato che:

1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., Carlo Funaro conveniva in giudizio il Comune di Catanzaro al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito dell'incidente avvenuto il 9 dicembre 2010. A fondamento della propria pretesa, il ricorrente deduceva di esserecaduto mentre scendeva una scalinata che congiungeva due vie pubbliche del Comune di Catanzaro. Deduceva, altresì, che le cause della caduta erano da rinvenirsi in una scarsa e insufficiente illuminazione, nella presenza di fogliame, di detriti di varia natura e sostanze liquide sugli scalini nonché nello squilibrio sussistente tra il livello dei gradini e quello del corrimano della scalinata. Il Tribunale di Catanzaro accoglieva la domanda attorea e condannava il Comune di Catanzaro al pagamento di euro 16.940,34 a titolo di danno non patrimoniale ed euro 3.695,99 a titolo di danno patrimoniale (spese mediche sostenute).

2. Avverso tale sentenza, il Comune di Catanzaro ha proposto appello lamentando l'erroneità della sentenza di primo grado. Si costituiva Carlo Fusaro che eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello per mancanza della firma digitale dei difensori su tutti gli atti notificati e le relate oltre l'infondatezza dello stesso. La Corte di Appello di Catanzaro dichiarava infondata l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello per difetto di sottoscrizione ritenendo che la presenza della firma digitale, dell'attestazione di conformità e il successivo deposito della procura alle liti originali fosse sufficiente, essendo irri levante l'assenza di sottoscrizione. Nel merito, riformava la sentenza del Giudice di prime cure accertando che alcuna prova era stata fornita del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno subito e rigettando, quindi, la domanda del Funaro.

3. Avverso tale sentenza, Carlo Funaro proponeva ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

4. Questa Corte, con ordinanza n. 11222, del 6 aprile 2022, ha dichiarato il ricorso in parte inammissibile e in parte infondato. Il primo motivo, per quel che qui rileva, è stato dichiarato infondato sulla base del principio di diritto per cui il ricorso per cassazione può essere riprodotto in formato digitale, ai fini della notifica telematica ex art. 3-bis della legge n. 5 3 del 1994, munito dell'attestazione di conformità all'originale senza necessità della firma digitale dei difensori che deve essere presente in calce alla notifica effettuata a mezzo pec, che vale anche con riferimento ad ogni altra impugnazione, compreso l'atto di appello ove è sufficiente la notifica telematica in copia scansionata con l'attestazione di conformità e successivo deposito dell'originale in cancelleria (com'era avvenuto).

5. Avverso tale ordinanza, Carlo Funaro propone ricorso per revocazione sulla base di un unico motivo illustrato da memoria. Il Comune di Catanzaro resiste con controricorso. Considerato che:

6. Con l’unico motivo, il ricorrente lamenta che questa Corte sarebbe incorsa in un errore di fatto revocatorio là dove non si sarebbe avveduta che con il primo motivo di ricorso per cassazione sarebbe stata proposta anche la questione della validità della iscrizione a ruolo mediante produzione della stampa del messaggio pec, delle ricevute di accettazione e consegna e del suo contenuto, munito di attestazione di conformità, ma priva di firma autografa (pag. 11, ricorso per revocazione). 6.1. Il ricorso è inammissibile. Le doglianze di parte ricorrente sull’ordinanza di cui è chiesta la revocazione si fondano, essenzialmente, sulla presunta omessa pronuncia, da parte di questa Corte, su parte del primo motivo in precedenza formulato, in cui era stata censurat a la mancanza di firma autografa sull’asseverazione di conformità delle copie degli atti depositati.

Infatti, come riferito dallo stesso ricorrente, a pag. 8, 4° paragrafo del primo motivo del ricorso per cassazione, era testualmente scritto che “ Né contrariamente, sempre da quanto ritenuto dalla Corte d’Appello di Catanzaro, sempre a pag. 7 della sentenza impugnata, può ritenersi che, con il deposito degli atti in sede di iscrizione a ruolo cartaceo, privi sia di firma digitale sia di sottoscrizione autografa si possa conferire autenticità, validità, efficacia e provenienza degli stessi”. Ebbene, l'impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa entro precisi limiti.

In particolare, nell'ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, esso presuppo n e l’ esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti di causa; pertanto, è esperibile, ai sensi degli artt. 391-bise 395, comma 1, n. 4, c.p.c., la revocazione per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso, ma deve escludersi il vizio revocatorio tutte volte che la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio (Cass.

S.U., sentenza n. 32032 del 27/11/2019). Nel caso di specie, l’ordinanza impugnata ha deciso sul motivo nel suo insieme senza riportare in modo dettagliato le argomentazioni svolte dal ricorrente, ma valutandole nella loro comples sità. Ne consegue che, ove pure (in via di mera ipotesi) vi fosse l’omissione lamentata dal ricorrente, questa non potrebbe mai integrare gli estremi di un errore revocatorio nei sensi indicati dalla citata pronuncia delle Sezioni Unite. Non essendo prospettabile tale errore, il ricorso è inammissibile. 7.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in complessivi e uro 2.800 di cui euro 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis del citato art.

13. Così deciso in Roma, n