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Ordinanza — n. 28268/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to client's withdrawal; court notes non-routine acceptance is insufficient for procedural effect.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28268/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal extinguished following the appellants' withdrawal, noting the airline's acceptance lacked the required special power of attorney. Although the airline's lawyer accepted the withdrawal, the court ruled this non-routine act does not produce procedural effects without a special mandate. Consequently, the judgment became final, and the parties' costs were offset against each other.

Regesto Legislator

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Art. 1218 cod. civ.; Art. 2967 cod. civ.; Reg. CE 261/2004: A withdrawal from a cassation appeal extinguishes the proceedings even without a formal acceptance, as the act of acceptance is not required for the withdrawal to take effect, rendering the judgment final.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal non-routine acceptance special power of attorney extinction of proceedings offset of costs finality of judgment consumer flight delay compensazione ed assistenza ai passeggeri

Disposizioni normative citate

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Art. 1218 cod. civ.
Art. 2967 cod. civ.
Reg. CE 261/2004
3, 5, 6, 7 del Reg. CE 261/2004 e censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha ritenuto applicabile la normativa di cui al Reg.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 06888 del 3/04/2015
Cass. n. 19560 del 30/09/2015
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26310/2020 R.G. proposto da : BORZI GIGLIOLA e COLOMBO MARCO, elettivamente domiciliati in ROMA alla via VITTORIA COLONNA n. 40, presso lo studio dell’avvocato DI CAPUA ALBERTO (DCPLRT77B19H501M) rappresentati e difesi dagli avvocati MAZZOTTA SALVATORE (MZZSVT79A06L845U)e VISCO GIOVANNI (VSCGNN75C04L 845Z) -ricorrente - contro NEOS S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato p e r le g ge in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato VILLASCHI GIANLUIGI (VLLGLG64T09B490L) -controricorrente - Avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di SONDRIO n. 7/2020 depositata il15/01/2020.

Ad. 25/05/2023 R.g. n. 26310 del 2020; estensore: C. Valle Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 25/05/2023 , dal Consigliererelatore C ristiano V alle, osserva quanto segue . FATTI DI CAUSA Gigliola Borzi e Marco Colomboconvenivano in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Sondrio, la compagnia aerea Neo s S.p.a. per ottenerne la condanna al pagamento di una somma di denaro a titolo di compensazione pecuniaria ai sensi degli artt. 6 e 7 del Reg. CE n. 261/2004 in conseguenza del ritardo di dodici ore nella partenza di un volo aereo dall’aeroporto di Phu Quoc, in data 04/04/2018.

La società aerea convenuta si costituiva in giudizio ed eccepiva, in via preliminare, la competenza per territorio dell’adito Giudice di Pace attesa l’inapplicabilità del foro del consumatore; la Neos S.p.a. contestava, nel merito, che aveva provveduto ad informare con due giorni di anticipo i tour operator del cambio di orario del volo, per cui il trasporto aereo era stato riprogrammato alla luce del nuovo orario tempestivamente comunicato. Il Giudice d i Pace dichiarava la propria incompetenza per territorio. Gigliola Borzi e Marco Colombo impugnavano la sentenza avanti al Tribunale di Sondrio , ch e, pur riformandola in punto di competenza, rigettava nel merito l’appello sulla base della dedotta inapplicabilità del Regolamento CE 261/2004 per non aver gli appellanti assolto l’onere probatorio relativo all’applicazione della normativa in questione e per non aver specificatamente contestato le allegazioni della controparte riguardanti la tempestiva comunicazione della riprogrammazione dell’orario del volo.

Avverso la sentenza del Tribunale di Sondrio propongono ricorso per cassazione Gigliola Borzi e Marco Colombo. Resiste con controricorso Neos S.p.a. Ad. 25/05/2023 R.g. n. 26310 del 2020; estensore: C. Valle RAGIONI DELLA DECISIONE L’unico motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 2967 cod. c iv . nonché degli artt. 3, 5, 6, 7 del Reg. CE 261/2004 e censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha ritenuto applicabile la normativa di cui al Reg. CE n. 261/2004, in forza della errata interpretazione del disposto di cui all’art. 3 par. 2 e dell’omessa applicazione del combinato disposto dell’art. 5 comma 1 lett. C) e 7 del medesimo Regolamento CE, ed ha ritenuto inadempienti la Borzi e il Colombo all’onere probatorio gravante sudi essi.

In data 11/05/2023 è stato depositato, dai difensori dei ricorrenti, atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto oltre che dagli stessi difensori, Giovanni Visco e Salvatore Mazzotta , anche personalmente da Gigliola Borzi e Marco Colombo. La Neos S.p.a.a mezzo d e l suo difensore ha depositato atto di accettazione della rinuncia. L’accettazione da parte della detta società non è rituale, in quanto il difensore non è munito di apposita procura speciale e l’atto è sottoscritto soltanto dall’avvocato Gianluigi Villaneschi, difensore della Neos S.p.a.

Il Collegio ritiene che può essere dichiara l’estinzione del giudizio , in quanto la rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di rituale accettazione, non avendo tale atto carattere «accettizio» per essere produttivo di effetti processuali e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, salva l’eventuale condanna del rinunciante alle spese, sulla base del criterio della soccombenza virtuale. Nella specie, tuttavia, non sussistono margini di contrasto in ordine alle spese, che possono, pertanto, compensarsi.

Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi ‒ tipici ‒ del rigetto Ad. 25/05/2023 R.g. n. 26310 del 2020; estensore: C. Valle dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 0 6888 del 3/04/ 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19560del 30/09/ 2015 , Rv. 636979 - 01 ) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudiziocon spese compensate. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell