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Decreto — n. 28193/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 28193/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 28193/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.111/2023 R.G. proposto da : Saba Rosalia, Saba Marco, Satta Gerolama, elettivamente domiciliati in MILANO VIALE BIANCA MARIA, N. 17 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato FALCHI MAURIZIO (FLCMRZ75D26I452R) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro Piras Sebastiano, Piras Anna Rita, Piras Francesco, Piras Marco, Piras Rimedia -intimati- avverso PROVVEDIMENTO di TRIBUNALE SASSARI n. 466/2022 depositata il 10/11/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 28193/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; p.q. m. dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Parole chiave

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spese di esecuzione mancato anticipo delle spese contributo alle spese d'amministrazione sostegno finanziario spese di assistenza condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
466/2022 depositata il 10/11/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; p.q.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.111/2023 R.G. proposto da : Saba Rosalia, Saba Marco, Satta Gerolama, elettivamente domiciliati in MILANO VIALE BIANCA MARIA, N. 17 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato FALCHI MAURIZIO (FLCMRZ75D26I452R) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro Piras Sebastiano, Piras Anna Rita, Piras Francesco, Piras Marco, Piras Rimedia -intimati- avverso PROVVEDIMENTO di TRIBUNALE SASSARI n. 466/2022 depositata il 10/11/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; p.q. m. dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma,il 04/10/2023 IL PR