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Ordinanza — n. 27671/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to late and generic arguments regarding civil liability and insurance inaction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27671/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Coop Liguria inadmissible, rejecting arguments concerning civil liability and insurance inaction. The court found the appellant's submissions on these issues to be generic, unspecified, and raised too late in the proceedings. Consequently, the appeal was dismissed without a merits decision, and the appellant was ordered to pay the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 370 c.p.c.: The appeal is inadmissible if the grounds are generic, unspecified, or raised tardily, as the court lacks jurisdiction to examine merits of such arguments.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds tardily raised civil liability insurance inaction Cassation procedure litigation costs risarcimento alle vittime di reati

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Art. 370 c.p.c.
Art. 287 c.p.c.
Art. 288 c.p.c.
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte A.C.
art. 2697 c.c
6618/2018 ; l a ricorrente sostiene che erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto dovesse essere posto a suo carico l’onere di allega re l’inadempimento, da ll’ art. 2697 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 1, 12/02/2016 Sentenza n. 2819
Cass. Sez. 1, 12/02/2016 Sentenza n. 2819, v.
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3216/2020R.G. proposto da COOP LIGURIA SOCIETÀ COOPERATIVA DI CONSUMO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat a e difes a dagli A vv oca ti Alessandro Ghibellini, Stefano Ghibellini e MassimilianoRossi, giusta procura in calce al ricorso , elettivamente domiciliat i in ROMA presso lo studio di quest’ultimo, via Fani n.106; –ricorrente – contro COOPSERVICE SOCIETA’ COOPERATIVA PER AZIONI, in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Paolo Coli e Massimo Colarizi, giusta procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliati in ROMA presso lo studio di quest’ultimo, via G.

Antonellin.49; Oggetto: R esponsabilità civile – Risarcimento danni A.C. 27.01.2023 r.g.n. 3216/2020 Pres. L.A.Scarano Est. I. Ambrosi –resistente – nonché contro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’ A vv ocato Pierluigi Cassanello, giusta procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliatiin ROMA presso lo studio dell’AvvocatoPaolo Bagnardi , via le Regina Margherita n. 270 ; –resistente – nonché contro ASSICURATORI DEI LLOYD’S , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato Daniele De Benedetti , giusta procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliati in ROMA presso lo studio dell’AvvocatessaRoberta Sulli, via del Tritone n. 139 ;

–resistente – avverso la sentenza n.872/2019 della Corte di appello di Genova , pubblicata il 13/06/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/04/ 2023 dal la ConsiglieraIrene Ambrosi. FATTI DI CAUSA 1. Con atto di citazione del giugno 2013, Coop Liguria Società Cooperativa d i Consumo conveniva dinanzi al T ribunale di Genova la Coopservice Società Cooperativa p er Azioni affinch é , previo accertamento della responsabilità di quest’ultima ex art. 1218, 2043 e 2049 c.c., venisse condannata a risarcirle i danni patrimoniali e non patrimoniali derivatile dalle condotte - anche di rilievo penale poste in essere da Mauro Mellonio e Anselmo Alessandro, guardie giurate prepos te della convenuta – poste in essere nel corso del contratto di appalto ( stipulato in data 30/9/2005 e rinnovatosi sino al 31/12/2013) con cui Coop Liguria aveva affidato a Coopservice i servizi di sicurezza da svolgersi all’interno dell’Ipermercato di Savona; condotte per le quali i predetti erano stati sottoposti a misure restrittive cautelari e a pronunce penali; deducevainoltre che vi erano stati A.C. 27.01.2023 r.g.n. 3216/2020 Pres.

L.A.Scarano Est. I. Ambrosi ammanchi per 40.000,00 euro come da inventario del 2021, riconducibili a infedeltà ed omissioni di servizio. Si costituiva la convenuta e chiedeva di chiamare in causa le proprie compagnie di assicurazioni per essere manlevata e nel merito, il rigetto dell’avversa do manda. Si costituivano le società assicuratrici eccependo, Unipolsai l’inoperatività della polizza , e gli Assicuratori dei Lloyds la nullità della citazione e della relativa notifica della chiamata in causa. Il Tribunale di Genova con sentenza n.633/2016 affermava la responsabilità contrattuale e extracontrattuale della convenuta Coopservice, ma riconosceva s oltanto un danno patrimoniale di Euro 10.000 per ammanchi,oltre interessi dalla sentenza al saldo , ritenendo esaustiva la sola copertura Unipolsai che veniva condannata a tenere indenne e manlevare Coopservice.

2. A vverso il provvedimento del Tribunale, Coopservice proponeva appello, accolto dalla Corte di appello di Genova che,in parziale riforma della sentenza di prime cure, rigettava la domanda di Coop Liguria diretta ad ottenere il risarcimento del danno patrimoniale, con compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

3. Coop Liguria ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Hanno resistito con controricorso Unipolsai , Coopservice Societa’ Cooperativa per Azioni e gli Assicuratori dei Lloyds. La trattazione del ricorsofissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis1 c.p.c. Parte ricorrente ha proposto memoria e anche l a controricorrent e Assicuratori dei Lloyd’s. ragioni della decisione 1.Con il primo motivo di ricor s o la Coop Liguria ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 2697 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.; in particolare, contesta che la Corte d’appello abbiadeciso sull’errato presupposto che Coop Liguria Società Cooperativa di Consumo non avesse allegato i fatti posti a fondamento della richiesta di A.C. 27.01.2023 r.g.n. 3216/2020 Pres.

L.A.Scarano Est. I. Ambrosi risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale, disattendendo gli oneri probatori e di allegazione enunciati dall’orientamento consolidato della Corte Suprema di C assazione espresso a Sezioni Unite dalla sentenza n. 13533/2001, da ultimo ribadito da Cass., n. 6618/2018 ; l a ricorrente sostiene che erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto dovesse essere posto a suo carico l’onere di allega re l’inadempimento, da ll’ art. 2697 c.c. desumendosi il principio della presunzione di persistenza del diritto , che trova applicazione anche alle ipotesi in cui il creditore agisca per la risoluzione, principio pacificamente applicabile all’ipotesi della domanda di adempimento, in relazione alla quale il creditore deve provare l’esistenza della fonte negoziale o legale del credito, ma non l’inadempimento.

2. Con il secondo motivo denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 comma 1, n. 5 c.p.c., lamenta ndo che erro n e amente la Corte d’appello ha ritenuto che non avesse adempiuto all’onere di allegazione su di essa incombente “nel termine preclusivo per lafissazione del thema decidendum ovverosia nel termine fissato per la prima memoria ex art. 183, comma sesto , c.p.c.” , laddove ha dettagliatamente indicato nei propri atti le condotte poste in essere da Coopservice integranti il contestato inadempimento, elencandole analiticamente e richiama n do puntualmente e testualmente le deduzioni e allegazioni contenute negli atti del giudizio.

3. Con il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 287 e 288 c. p. c. in relazione all’art. 360 , co mma 1 , n. 3 c.p.c. e contesta che la Corte d’appello abbia accolto l’istanza di correzione di errore materiale, non sussistendo alcun errore e vertendosi semmai in un’omessa pronuncia sulla domanda di rimborso in ordine alle somme versate in esecuzione della sentenza di prime cure, da far se del caso valere mediante i rimedi impugnatori; somma, peraltro , che l a cont r oparte non ha fornito prova di aver corrisposto. 3.1.

Il primo motivo di ricorso è inammissibile. A.C. 27.01.2023 r.g.n. 3216/2020 Pres. L.A.Scarano Est. I. Ambrosi Non sussistono le violazioni di legge contestate in relazione agli artt.1218 e 2697 c.c. La Corte d’appello ha evidenziato che la Coop Liguria non ha specificamente allegato l’inadempimento lamentato , e non già , come lamentato dal l ’o dierna ricorrente , che non abbia fornito prova dell’inadempimento. Vale al riguardo ulteriormente osservare che in applicazione dell’orientamento espresso da questa Corte secondo cui chi agisce in giudizio, non può proporre la sua domanda in modo generico, ma deve consentire che il suo contenuto sia compiutamente identificato e percepito, affinché possa essere oggetto di accertamento, sia in fatto, che in diritto.

Ne deriva che, ove l'azione esercitata concerna l'inadempimento contrattuale, l'attore è onerato di allegare non solo l'inadempimento in quanto tale, ma anche le specifiche circostanze che lo integrano, in caso contrario incorrendo nella violazione dell'onere di allegazione ( v. in particolare Cass. Sez. 6 - 3, 16/03/2018 n. 6618 ) , l a Corte territoriale ha invero ritenuto non avere l’odierna ricorrente precisato quale fosse l’inadempimento addebitato alla Coopservice, «avendo genericamente affermato la sussistenza di ammanchi e il non aver i dipendenti di Coopserviceevitato tali ammanchi».

La Corte territoriale ha richiamato la regola di ripartizione dell'onere probatorio, come enunziata da Cass. S ez . U. 30 ottobre 200 1 n. 13533 secondo cui "in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare lafonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituitodall'avvenuto adempimento”.

Ha sottolineato che, a tale stregua, se «l'azione esercitata concerne inadempimento contrattuale, sotto il profilo del fatto l'attore è gravato dell'onere dell'allegazione che concretizzi il lamentato inadempimento (v. p. A.C. 27.01.2023 r.g.n. 3216/2020 Pres. L.A.Scarano Est. I. Ambrosi es., tra gli arresti recenti, Cass. sez. 3, ord. 21 settembre 2017 n. 21927, Cass. sez. 2, 22 novembre 2016 n. 23759, Cass. sez. 1, 31 agosto2016 n. 17441, Cass. sez. 3, 14 giugno 2016 n. 12143 e Cass. sez. 1, 19 gennaio 2016 n.810). Evocando “ il celebre arresto del 2001 che ha imposto la "allegazione della circostanza dell'inadempimento" , e non la denuncia dell'inadempimento tout court, con ciò rappresentando la pregnanza fattuale necessaria nella proposizione della domanda, che deve appunto identificare in che cosa l'inadempimento è consistito”, ha sottolineato che “l'ampio orientamento che ne è derivato ha sempre ribadito la necessità dell'allegazione (Cass. sez. 3, 28 gennaio 2002 n. 982, Cass. s ez. 3, 21 aprile 2003 n. 2647, Cass. sez. 3, 3 aprile 2003 n. 5135, Cass. sez.

L, 11 ottobre 2003 n. 15249, Cass. sez. 3, 1 dicembre 2003 n. 18315, Cass. sez. L, 9 febbraio 2004n. 2387, Cass. sez. 3, 1 aprile 2004 n. 6395, Cass. sez. 3, 12 aprile 2006 n. 8615, Cass. sez.1, 13 giugno 2006 n. 13674, Cass. sez. 1, 26 gennaio 2007 n. 1743, Cass. sez. 2, 19 aprile2007 n. 9351, Cass. sez. 2, 11 novembre 2008 n. 26953, Cass. sez. 1, 3 luglio 2009 n. 15677,Cass. sez. 3, 12 febbraio 2010 n. 3373, Cass. sez. 1, 15 luglio 2011 n. 15659 e Cass. sez. 3, 20 gennaio 2015 n. 826) ” ( test. così Cass. Sez. 6 - 3, n. 6618/2018 cit. in motivazione punto 1.3 citata a pagg. 12 e 13 della sentenza impugnata).

Facendo corretta applicazione di tali principi la Corte territoriale ha quindi osservato che «la Coop Liguria in relazione all’asserita responsabilità contrattuale per il danno patrimoniale da ammanchi in atto di citazione e nella prima memoria depositata ex art. 183, comma secondo , c.p.c., destinata alla precisazione delle domande ritualmente già proposte, si è limitata ad affermare che si tratterebbe di un danno da infedeltà e omissioni del personale di Coopservice», e che «nella memoria depositata ex art. 183, comma secondo, c.p.c. ha poi asserito l’inadeguatezza del servizio di vigilanza stante il numero esiguo di fermi rispetto agli ammanchiimputando genericamente a Coopservice di non aver adeguatamente vigilato per ridurre A.C. 27.01.2023 r.g.n. 3216/2020 Pres.

L.A.Scarano Est. I. Ambrosi o contrastare gli ammanchi», pervenendo ad escludere che la parte appellata Coopservice avesse provveduto, « come era suo onere, ad un’allegazione tempestiva dell’inadempimento contrattuale lamentato nel termine preclusivo per la fissazione del thema decidendum ovverosia nel termine fissato per la prima memoria di cui all’art. 183 comma sesto c.p.c.» (pag. 12 della sentenza impugnata). 3.2. Parimenti inammissibile è il secondo motivo. La ricorrente Coop Liguria lamenta l’omesso esame delle allegazioni in ordine agli inadempimenti contestati a Coopservice; ma in proposito non v’è alcun omesso esame, tenuto conto che la Corte d’appello ha spiegato con dovizia e pianamente le ragioni per le quali non ha ritenuto sufficiente l’allegazione dell’inadempimento, non essendovi pertanto alcun fatto di cu i ha omess o la considerazione , laddove l’ odierna parte ricorrente con la censura in esame (richiamando specificatamente il contenuto delle allegazioni di merito in ricorso a pag. 11 - 13 ) tende a richiedere una nuova rivalutazione delle allegazioni circa le condotte contrattuali imputabili, già valutate dalla Corte d’appello e ritenute generiche, non specificate e neppure dedotte tardivamente. 3.3.

Inammissibileè il terzo motivo. Con esso si denuncia l’asserito errore commesso dalla Corte d’appello per aver accolto con ordinanza del 14 novembre 2019 l’istanza di correzione di errore materiale,formulata dalla Unipolsai, consistito nel non aver - con la sentenza n. 872/2019- emesso la statuizione di restituzione in favore della predetta compagnia di assicurazioni della somma di Euro 15.269,17 oltre interessi, versati in ossequio alla condanna di prime cure alla manleva di Coop Liguria, riformata in appello. Ebbene, va osservato che la Corte d’appello ha ritenuto invero assorbito l’esame della domanda dall’UnipolSai formulata con l’appello incidentale di rimborso e restituzione di quanto pagato in esecuzione della sentenza di prime cure, in considerazione della circostanza che, risultando respinte tutte le domande della originaria attrice, è venuta A.C. 27.01.2023 r.g.n. 3216/2020 Pres.

L.A.Scarano Est. I. Ambrosi conseguentemente meno la condanna emessa dal giudice di prime cure nei confronti della società assicuratrice di manlevare l’assicurata Coopservice rispetto a quanto da questa dovuto a Coop Liguria. Il giudice d’appello ha fatto quindi corretta applicazione del rich iamato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui alla stregua dell'interpretazione estensiva degli artt. 287 e ss. c.p.c., è ammissibile l'utilizzazione del procedimento di correzione degli errori materiali qualora il giudice del gravame, riformando la sentenza appellata, ometta, pur esistendo in atti tutti gli elementi a ciò necessari, di ordinare la restituzione di quanto corrisposto in esecuzione di quest'ultima, atteso che una siffatta condanna è sottratta a qualunque forma di valutazione giudiziale, sicché sono configurabili i presupposti di fatto che giustificano la correzione e la relativa declaratoria necessariamente "accede" al decisum complessivo della controversia, senza assumere una propria autonomia formale, collegandosi l'omissione ad una mera disattenzione e, quindi, « ad un comportamento involontario, sia nell'ane sia nel quantum del provvedimento » ( v.

Cass. Sez. 1, 12/02/2016 Sentenza n. 2819, v. in particolare, punti 2.3. e 2.4 in motivazione) evocando un precedente che ben si attaglia alla vicenda in esame.

4. All’inammissibilità dei motivi alla stregua di quanto sopra esposto, assorbiti ogni altra questione e diverso profilo, consegue l’inammissibilità del ricorso. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo in favore di ciascuna delleparti controricorrenti, seguono la soccombenza. Per questi motivi La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 3800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie al 15% ed accessori di legge, in favore di ciascuna partecontroricorrente. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte A.C. 27.01.2023 r.g.n. 3216/2020 Pres. L.A.Scarano Est. I. Ambrosi del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di