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Ordinanza — n. 27614/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as extinguished by mutual withdrawal of claims with costs fully offset between parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27614/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished following a mutual withdrawal of claims and acceptance of costs offset. The plaintiffs formally renounced their cassation request, which the defendant accepted, while the defendant simultaneously withdrew its own counterclaim. Consequently, the Court found no need to rule on the merits or allocate litigation expenses under the relevant procedural articles.

Regesto Legislator

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Art. 390 cod. proc. civ.; Art. 391 cod. proc. civ.: When parties mutually withdraw their claims and accept costs offset, the appeal is extinguished without provision for expenses.

Parole chiave

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mutual withdrawal of claims extinguishment of appeal costs fully offset cassation procedure litigation expenses waiver condono delle spese procedurali rinuncia al dibattimento orale risoluzione delle controversie

Disposizioni normative citate

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Art. 390 cod. proc. civ.
Va pregiudizialmente osservato che prima dell’udienza camerale i ricorrenti hanno depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso ex art. 390 cod. proc. civ. La rinuncia, a spese integralmente compensate, è stata accettata dalla controricorrente, che a sua volta ha rinunciato alla propria domanda ex art.
Art. 391 cod. proc. civ.
Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. non è luogo a provvedere in ordine alle spese del giudizio di legittimità e con esenzione del pagamento del c.d.
Art. 96 cod. proc. civ.
(nel testo in vigore alla data della notifica del ricorso per cassazione), comunicando via pec in data 13 giugno 2023 ai procuratori di JPM la loro accettazione alla rinuncia alla domanda condanna alle speseex art. 96 cod. proc. civ. effettuata da JPM .
Art. 13 co. 1 quater del d.p.r. n. 115/2012
doppio contributo unificato di cui all’art. 13 co. 1 quater del d.p.r. n. 115/2012 (cfr.
art. 96 cod. proc. civ
(nel testo in vigore alla data della notifica del ricorso per cassazione), comunicando via pec in data 13 giugno 2023 ai procuratori di JPM la loro accettazione alla rinuncia alla domanda condanna alle speseex art. 96 cod. proc. civ.
art. 390 cod. proc. civ
Va pregiudizialmente osservato che prima dell’udienza camerale i ricorrenti hanno depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso ex art. 390 cod. proc. civ.
art. 391 cod. proc. civ
Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. 26 agosto 2022 n. 25387
Cass. 26 agosto 2022 n. 25387).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2935/2022 R.G. proposto da: SORU RENATO, MONTEVERDI SRL in persona del legale rappresentante, CUCCUREDDUS SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante e liquidatore, rappresentati e difesi, per procura speciale in calce al ricorso, da ll’avv. Giuseppe Carteni (giuseppe.carteni@lodi.pecavvocati.it) e dall’ avv. Rossella Fusco, del Foro di Milano (rossella.fusco@milano.pecavvocati.it), elettivamente domiciliati in Roma, via G. Sacconi, n. 4/B, presso lo studio dell’avv.

Corrado Salvanetti. -ricorrenti- contro JPMORGAN CHASE BANK N.A. – MILAN BRANCH, con sede in Milano, Via Cordusio 3, iscritta al Registro delle Imprese di Milano (c.f. 03739300154), in persona del legale rappresentante e preposto della sede secondaria d r. Francesco Cardinali, rappresentata e difesa dagli a vv.ti Enrico Castellani (enrico.castellani@milano.pecavvocati.it), Silvia Rimedio (silvia.rimedio@milano.pecavvocati.it) e Daniela Bramati del Foro di Monza (daniela.bramati@monza.pecavvocati.it), in forza di procura allegata al controricorso , elettivamente domiciliat a in Roma, via Barberini, n. 86, presso lo studio dell’avv.

Fabrizio Fabio Arossa. -controricorrente - avverso la sentenza n. 3474/2021 della Corte d’Appello di Milano, pubblicata in data 26 novembre 2021 e notificata in data 14 dicembre 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 giugno 2023dal Consigliere dott.ssa Stefania Tassone FATTI DI CAUSA 1. Renato Soru, CUCCUREDDUS s.r.l. e MONTEVERDI s.r.l. propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 3474/2021 della Corte d’Appello di Milano. Resiste con controricorso JPM.

2. Nelle more del giudizio i ricorrenti hanno notificato via pec in data 12 giugno 2023 a JPM, presso il suo procuratore domiciliatario Avv. Enrico Castellani, atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 cod.proc. c iv ., a spese di lite integralmente compensate tra le parti.

3. Al suddetto atto di rinuncia ex art. 390 c od . p roc . c iv . a spese di lite integralmente compensate dei ricorrenti, hanno prestato accettazione ex art. 390 ultimo comma c.p.c. (nel testo in vigore alla data della notifica del ricorso per cassazione) i procuratori di JPM, notificando in data 13 giugno 2023 via pec ai procuratori dei ricorrenti tale accettazione.

4. JPM ha anche notificato via pec in data 13 giugno 2023 ai procuratori dei ricorrenti un suo atto di rinuncia, per quanto possa occorrere, alla domanda ex art. 96, comma 3, cod. p roc . civ.

5. I procuratori dei ricorrenti hanno prestato adesione mediante visto ex art. 390, ult imo comma , c od . p roc . c iv . (nel testo in vigore alla data della notifica del ricorso per cassazione), comunicando via pec in data 13 giugno 2023 ai procuratori di JPM la loro accettazione alla rinuncia alla domanda condanna alle speseex art. 96 cod. proc. civ. effettuata da JPM .

6. Le suddette rinunce e relative accettazioni sono state effettuate per il tramite dei rispettivi procuratori muniti di mandato speciale a tali effetti e sono state depositate telematicamente entro la data dell’adunanza camerale. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Va pregiudizialmente osservato che prima dell’udienza camerale i ricorrenti hanno depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso ex art. 390 cod. proc. civ. La rinuncia, a spese integralmente compensate, è stata accettata dalla controricorrente, che a sua volta ha rinunciato alla propria domanda ex art. 96 cod. proc. civ., con conseguente relativa accettazione da parte dei ricorrenti.

2. Il giudizio per cassazione va dichiarato pertanto estinto per rinuncia.

3. Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. non è luogo a provvedere in ordine alle spese del giudizio di legittimità e con esenzione del pagamento del c.d. doppio contributo unificato di cui all’art. 13 co. 1 quater del d.p.r. n. 115/2012 (cfr. Cass. 26 agosto 2022 n. 25387).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudiziodi cassazione per rinuncia. Così deciso in Roma nella camera di consiglio d