Italian Supreme Court dismisses interlocutory appeal on procedural grounds, ordering remand for oral hearing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court dismissed the interlocutory appeal filed by Luciano Cicoria against two Appellate Court judgments. The appellant sought oral proceedings, but the Court ruled that the case must be remanded to a new docket solely to schedule a public hearing. Consequently, the substantive legal arguments regarding the construction accident and liability were not addressed in this decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis.1 c.p.c.; The Court may remand a case to a new docket to fix a public hearing when a party requests oral discussion prior to the chamber session.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12556/2020R.G. proposto da: CICORIA LUCIANO, rappresentato e difes o , giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. Paolo Gamberale (paologamberale@ordineavvocatiroma.org), elettivamente domiciliatoin Roma, via di Villa Ada, n. 57 presso il difensore . -ricorrente - contro BORTONE GIUSEPPE, in proprio ed in qualità di titolare della ditta individuale Co.Edile costruzioni, rappresentato e difeso, giusta procura allegata al controricorso, dall’avv. Roberto Casella, Francesco Maltinti, Gennaro Leone, elettivamente domiciliato in Roma, viale del Vignola, n. 11, presso lo studio dell’avv.
Gennaro Leone. - controricorrent e - avverso le sentenze della Corte d’appello di Firenze n. 2507 e n. 2510/2019, pubblicatein data 21 ottobre 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del22 giugno 2023dal Consigliere dott.ssa Stefania Tassone FATTI DI CAUSA 1. Con atto di citazione introduttivo Luciano Cicoria conveniva avanti al Tribunale di Pisa, Sezione distaccata di Pontedera, Giuseppe Bortone , chiedendo che fosse dichiarato tenuto e condannato a risarcirgli i danni tutti patiti in data 10 ottobre 2001, sinistro in cui esso attore deduceva di essere caduto da una impalcatura inidonea, perché costituita da una tavola che cedeva e priva di sottoponte, durante l'esecuzione di opere di lattoneria subappaltategli da Giuseppe Bortone, titolare della ditta individuale Co.Edile C ostruzioni , che aveva curato i l montaggio dei ponteggi presso l'abitazione di tale Silvana Giubbolini.
Si costituiva resistendo Giuseppe Bortone. Con sentenza del 7 dicembre 2008 il Tribunale rigettava la domanda risarcitoria in quanto non sufficientemente provata.
2. Avverso tale sent enza Luciano Cicoria proponeva impugnazione alla Corte d'Appello di Firenze. Si costituiva resistendo Giuseppe Bortone.
3. Con sentenza n. 2510/109 del 13 luglio 2015 la Corte d'Appello di Firenze accoglieva l'appello e per l'effetto condannava Giuseppe Bo rtone a risarcire Luciano Cicoria delle lesioni subite.
4. Avverso tale sentenza Giuseppe Bortone proponeva ricorso per c assazione Bortone Giuseppe e , con ordinanza n. 24251/2017, la Suprema Corte accoglieva il primo motivo di gravame (in cui in particolare il ricorrente deduceva la violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., assumendo che la sentenza fosse priva di motivazione su due questioni essenziali, ovvero su quali fossero state le cause della caduta dall'impalcatura dell'attore e se quel l'impalcatura fosse o meno idonea al suo scopo) e , dichiara ti assorbiti i restanti due motivi, cassava la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Firenze, in diversa composizione , cui demandava di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
5. Luciano Cicoria riassumeva pertanto il giudizio risarcitorio ex art. 392 cod. proc. civ. avanti alla Corte d'Appello di Firenze. Giuseppe Bortone si costituiva resistendo. Con sentenza n. 2507/2019 pubblicata il 21 ottobre 2019 La Corte d'Appello di Firenze rigettava l'appello e per l'effetto confermava integralmente la sentenza impugnata, compensando integralmente fra le parti le spese di lite del grado di appello, del giudizio di legittimità e del giudizio di rinvio.
6. Intanto, Giuseppe Bortone chiedeva ed otteneva decreto ingiuntivo per la restituzione della somma pagata a Luciano Cicoriain forza della sentenza della Corte d'Appello di Firenze del 13 luglio 2015 poi cassata con rinvio. Luciano Cicoria proponeva opposizione al decreto ingiuntivo, instaurando autonoma causa di opposizione avanti alla Corte d'Appello di Firenze in cui chiedeva, previa riunione al giudizio di rinvio, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto e d in subordine dichiarare non dovuti gli interessi moratori al saggio ex art. 1284, comma 4, cod. civ.
Anche in questo separato giudizio Giuseppe Bortone si costituiva resistendo. Con sentenza n. 2510/2019 pubblicata il 21 ottobre 2019 la Corte d'Appello di Firenze rigettava l'istanza di riunione e, in parziale accoglimento dell’opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava l'opponente a versare all'opposto la somma di euro 72.520,05, oltre interessi al saggio legale stabilito dal primo comma dell'art. 1284 cod. civ. dalla data del pagamento fino al saldo, dichiara ndo compensate in misura di 1/6 le spese di lite del presente grado di giudizio e condannando l'opponente rimborsare all'opposto i residui 5/6.
Luciano Cicoria propone ora ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso le entrambe sentenze n. 2507/2019 e n. 2510/2019, emesse dalla Corte d'Appello di Firenze e pubblicate in data 21 ottobre 2019. Resiste con controricorso Giuseppe Bortone, in proprio ed in qualità.
8. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. Parte ricorrente e parte resistente hanno depositato memorie illustrative. Ragioni della decisione 1. Va pregiudizialmente osservato che anteriormente all’udienza camerale il difensore di parte ricorrente ha depositato telematicamente istanza con cui richiede la discussione orale della causa.
2. Pertanto la causa va rinviata a nuovo ruolo, per la fissazione della pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, per la fissazione della pubblica udienza. Così deciso in Roma nella ca