Cassation court allows appeal against insurance company for negligence in sending cheque via ordinary mail.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court allowed Poste Italiane's appeal against the Second Instance Court, which had previously held the insurance company liable for negligence. The core issue was whether the insurance company was at fault for sending a cheque via ordinary mail when safer alternatives existed. The court ruled that voluntarily choosing ordinary mail constituted a conscious assumption of risk, establishing contributory negligence that justified reducing the insurer's liability. Consequently, the Second Instance judgment was quashed and the case remitted for a new trial applying this established legal principle.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1227 cod. civ.; The voluntary assumption of risk by the injured party through conduct that exposes them to a danger higher than the norm constitutes contributory negligence, thereby reducing the liability of the wrongdoer.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27483/2020R.G. proposto da: POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA, al viale EUROPA n. 190, presso lo studio dell’avvocato STAZZI STEFANIA (STZSFN75B44E958A) che lo rappresenta e difende -ricorrente – contro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante in caricaelettivamente domiciliato in ROMA al viale GIUSEPPE MAZZINI n. 145, presso lo studio dell’avvocato GARAU PAOLO (GRAPLA69P28H501Q) che lo rappresenta e difende -controricorrente – nonchécontro BANCA SAI S.P.A.(oraUNIPOL BANCA S.P.A.) -intimata - avverso la SENTENZAdella CORTE d 'APPELLO di ROMA n. 3386/2020 depositata il10/07/2020.
R.g. n. 27483 del 2020; Ad. 05/06/2023; estensore: C. Valle Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 5/06/2023 , dal Consigliererelatore Cristiano Valle, osserva quanto segue. FATTI DI CAUSA La Milano Assicurazioni S.p.a. (e d’ora in seguito la UnipolSai S.p.a.) convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma , Poste Italiane S.p.a.per sentirne pronunciare la condann a alla refusione di quanto pagato(pari a oltre quattromila euro) a seguito dell’indebita negoziazione di un assegno bancario emesso dalla Banca SAI S.p.a. L’assegno, difatti, era stato incassato da un soggetto diverso dall’intestatario, che aveva ottenuto il pagamento presso una filiale delle PosteItaliane S.p.a.
Su istanza della convenuta era disposta la chiamata in causa della Banca SAI S.p.a., che si costituiva in giudizio e resisteva alla domanda. Il Tribunale di Roma , all’esito del giudizio, dichiarava nullo l’intero processo a causa dell’inesistenza della notifica dell’atto di chiamata in causa della Banca SAI s.p.a., per come eseguita da Poste S.p.a., compensava le spese processuali tra Poste S.p.a. e la Banca SAI S.p.a. e condannava la società assicuratrice a rifondere a Poste S.p.a. le spese processuali. LaUnipolSai S.p.a. proponeva appello chiedendo la riforma della sentenza di primo grado.
La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 3386 del 10/07/2020, riteneva fondato l’appello, dichia rando Poste responsabile ai sensi dell’art.art. 1218 cod. civ. Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso per cassazione, affidato a un unico e complesso motivo, Poste Italiane S.p.a. Resiste con controricorso UnipolSai S.p.a. UnipolBancaS.p.a., già Banca SAI S.p.a., è rimasta intimata. R.g. n. 27483 del 2020; Ad. 05/06/2023; estensore: C. Valle La ricorrente ha depositato memoriaper l’adunanza camerale del 05/06/2023. RAGIONI DELLA DECISIONE L’unico motivo di ricorso censura come segue la sentenza d’appello: violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.,degli artt. 1227, comma 1, cod. civ., 40 e 41 cod. pen. e 2697 cod. civ., in riferimento agli artt. 83 d.P.R. n. 156 del 1973 e del d.m. 26/02/2004 (carta della qualità del servizio pubblico postale) e dell’art. 43 legge ass., per erronea esclusione della rilevanza causale della spedizione dell’assegno mediante posta ordinaria e quindi della responsabilità dello stesso mittente e, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. per omesso esame di un fatto decisivo.
Il motivo, nei termini sopra tratteggiati, censura la sentenza della Corte territoriale per avere ritenuto esente da colpa la condotta della UnipolSai S.p.a. (già Milano Assicurazioni S.p.a.) consistita nell’invio dell’assegno mediante posta ordinaria. Il motivo è, per quanto di seguito esposto, fondato. La più recente giurisprudenza, di specifica valenza nomofilattica, di questa Corte (Sez. U n. 09769 del 26/05/2020 Rv. 657884 - 01) —resa in fattispecie per la quale era stata chiesta la risoluzione di una questione di massima di particolare importanza, concernente la possibilità di ravvisare un concorso colposo del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, cod. civ., nella spedizione di un assegno a mezzo posta (sia essa ordinaria, raccomandata o assicurata), con riguardo al pregiudizio patito dal debitore che non sia liberato dal pagamento, in quanto il titolo venga trafugato e pagato a soggetto non legittimato in base alla legge cartolare di circolazione — alla quale il Collegio presta adesione ed intende dare continuità, ha affermato che:
«La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di R.g. n. 27483 del 2020; Ad. 05/06/2023; estensore: C. Valle sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl'interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore».
L'affermazione ora riportata, lungi dal costituire una novità nel panorama giurisprudenziale, era già in precedenza emersa (Cass. n. 24659 del 02/12/2016 Rv. 642136 - 01) alla luce del principio secondo il quale: «In caso di pagamento di assegno non trasferibile a persona diversa dall'avente diritto, accanto allaresponsabilità della banca negoziatrice è, altresì, configurabile la concorrente responsabilità di un soggetto diverso da quello cui incombeva l'obbligo dell'identificazione del beneficiario dell'assegno. (Nella specie, la S. C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto il concorso di colpa della società che aveva inviato per posta ordinaria l'assegno indebitamente negoziato da terzi).».
La giurisprudenza nomofilattica sopra richiamata (Sez. U. n. 09679 del 26/05/2020, pagg. 14-15) ha, più specificamente, affermato che: «la scelta di avvalersi della posta ordinaria per la trasmissione dell'assegno al beneficiario, pur in presenza di altre forme di spedizione (posta raccomandata o assicurata) o di strumenti di pagamento ben più moderni e sicuri (quali il bonifico bancario o il pagamento elettronico), si traduce nella consapevole assunzione di un rischio da parte del mittente, che non può non costituire oggetto di valutazione ai fini dell'individuazione della causa R.g. n. 27483 del 2020;
Ad. 05/06/2023; estensore: C. Valle dell'evento dannoso: quest'ultima, infatti, non è identificabile esclusivamente con il segmento terminale del processo che ha condotto al verificarsi dell'evento, ma dev'essere individuata tenendo conto dell'intera sequenza dei fatti che lo hanno determinato, escludendo ovviamente quelli che non hanno spiegato alcuna incidenza su di esso, per essere stati superati da altri fatti successivi di per sé soli sufficienti a cagionarlo. Tale esposizione volontaria al rischio, o comunque la consapevolezza di porsi in una situazione di pericolo, è stata ritenuta da questa Corte sufficiente a giustificare il riconoscimento del concorso di colpa del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., in virtù della considerazione che la riduzione della responsabilità del danneggiante è configurabile non solo in caso di cooperazione attiva del danneggiato nel fatto dannoso posto in essere dal danneggiante, ma in tutti i casi in cui il danneggiato si esponga volontariamente ad un rischio superiore alla norma, in violazione di norme giuridiche o di regole comportamentali di prudenza avvertite come vincolanti dalla coscienza sociale del suo tempo, con una condotta (attiva od omissiva che sia) che si inserisca come antecedente necessario nel processo causale che culmina con il danno da lui subito.».
L’orientamento è stato già ribadito da questa Corte in composizione ordinaria (Cass. n. 25517 del 21/09/2021). La sentenza impugnata, sebbene pubblicata il 10/07/2020, era stata deliberata oltre un anno prima, ossia nel maggio del 2019 e, quindi, successivamente al consolidamento del detto orientamento nomofilattico, del quale non ha tenuto conto e, pertanto, essa non risulta conforme al diritto, giusta quanto sopra motivato, avendo ritenuto esente da colpa la condotta della compagnia assicuratrice che aveva inviato l’assegno mediante posta ordinaria.
L'accoglimento dell’unico motivo di ricorso comporta la cassazione della sentenza;la causa deve essere rimessa alla stessa R.g. n. 27483 del 2020; Ad. 05/06/2023; estensore: C. Valle Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, che, nel procedere a nuovo esame, applicherà il principio di diritto sopra esposto,e procederà a regolare le nuovamente spese del giudizio di merito e di questa fase di legittimità. Il deposito della motivazione è fissato nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 bis1 cod. proc. civ.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza la sentenza impugnata e rinvia il procedimento alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizi