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Ordinanza — n. 27568/2023 — snciv Generato dall'IA

Court allows appeal against appellate court's cost compensation ruling due to lack of explicit exceptional reasons.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27568/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court allowed the appeal against the Perugia Court of Appeal's decision to compensate litigation costs between the parties. The appellant argued that the Ministry of Justice, being entirely unsuccessful, should bear all costs, while the Ministry contended the compensation was justified by the case's peculiarities. The Court ruled that cost compensation requires reciprocal loss or explicitly stated exceptional reasons, finding the lower court's reasoning insufficient and contrary to established precedent.

Regesto Legislator

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Art. 92, co. 2 c.p.c.; The compensation of litigation expenses is an exception to the general rule of liability and may only occur in cases of reciprocal loss, absolute novelty of the issue, change in jurisprudence, or the presence of other grave and exceptional reasons explicitly indicated in the reasoning.

Parole chiave

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litigation expenses compensation reciprocal loss requirement exceptional reasons clause cost allocation principle appellate court reasoning rimborso delle spese recupero delle spese esecutive risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 91 c.p.c.
Considerato che: con il primo motivo - violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e art.
Art. 92, co. 2 c.p.c.
1439 del 30/1/2003); e la compensazione delle spese, anorma dell’art. 92, co. 2 c.p.c.,può avvenire soltanto se vi è soccombenza reciproca, assoluta novità della questione, mutamento di giurisprudenza o, all’esito della sentenza Corte cost., n.
Art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.
Art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c.
art. 91 c.p
Considerato che: con il primo motivo - violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c.
art. 92 c.p
1439 del 30/1/2003); e la compensazione delle spese, anorma dell’art. 92, co.

Giurisprudenza citata

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Cass., 3, n. 4485 del 28/3/2001
Cass., 3, n. 4485 del 28/3/2001; Cass., 2, n.
Cass., 2, n. 1439 del 30/1/2003
4485 del 28/3/2001; Cass., 2, n. 1439 del 30/1/2003); e la compensazione delle spese, anorma dell’art.
Cass., n. 9840 del 2010
77 del 2018, in presenza di altre gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione (Cass., n. 9840 del 2010; Cass., S.U.
Cass. S.U. n. 2572 del 2012
Cass., n. 11217 del 2016
2572 del 2012; Cass., n. 11217 del 2016; Cass.
Cass. n. 2362 del 2021
11217 del 2016; Cass. n. 2362 del 2021); a tali considerazioni consegue l’accoglimento del ricorso, la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese; p.q.
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Testo completo

one di decreto FRANCO DE STEFANO Presidente DANILO SESTINI Consigliere PASQUALE GIANNITI Consigliere ANTONELLA PELLECCHIA Consigliere Ud. 04/07/2023 CC B Cron. R.G.N. 27042/2021 ANNA MOSCARINI Consigliere - Rel. ORDINANZA sul ricorso 27042/2021 proposto da: FILOMENA TUCCI, rappresentata e difesa dall’avvocato NICOLA STANISCIA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Roma, via Crescenzio 20 Pec: -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege in Roma Via dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato da cui è difeso per legge; -controricorrente - avverso la sentenza n. 492/2021 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 26/08/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/07/2023 dal Cons. ANNA MOSCARINI;

Rilevato che: la Corte d’appello di Perugia , con sentenza pubblicata in data 26/8/2021, ha rigettato la domanda di revocazione proposta dal Ministero della Giustizia in riferimento al decreto emesso dalla stessa Corte,con il quale, riconosciuta la non ragionevole durata del processo svoltosi davanti al Tribunale di Roma tra Filomena Tucci e lo stesso Ministero, aveva condannato il Ministero convenuto all’indennizzo a titolo di equa riparazione; con la sentenza,che ha rigettato la domanda di revocazione,la Corte d’appelloha ritenuto che, stante la particolarità della materia trattata, sussistessero giusti motivi per compensare le spese tra le parti; avverso tale sentenza Filomena Tucci ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, cui ha resistito il Ministero della Giustizia con controricorso; il ricorso è statoassegnato alla trattazione in adunanza camerale, in vista della qualela ricorrente ha depositato memoria per invocare la pronuncia di questa Corte n. 20299 del 2022, con cui , in analogo giudizio, è stata cassat a l’impugnat a sentenza per apparen za del la motivazione sulla compensazione delle spese di lit il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni;

Considerato che: con il primo motivo - violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e art. 92 c.p.c. (art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c) la ricorrente lamenta che la sentenza ha violato le prescrizioni della legge sul principio di soccombenza ed ha disposto la compensazion e al d i fuori dei presupposti richiesti dall’art. 92, 2 co. c.p.c. (soccombenza reciproca o concorrenza di altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione), in quanto, pur essendo il Ministero della Giustizia del tutto soccomb ente, ha , senza alcuna motivazione, disposto la compensazione delle spese; con il secondo motivo di ricorso - omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c.)- lamenta c he la sentenza, disponendo la compensazione integrale delle spese, considerato il tenore integrale della sentenza e delle ragioni di rigetto dell’istanza di revocazione, ha omesso di motivare in quanto, dopo aver premesso che la richiesta di rinvio a giudizio dell’avvocato per falso era in grado di fornire solo elementi indiziari e che, ai fini della revocazione, l’errore di fatto deve configurarsi come una falsa percezione della realtà, ha ritenuto non ricorrere detta ipotesi senza aggiungere alcun altro argomento alla decisione; pur premettendo che non possa assurgere, per diversità di causa petendi, ad autorità di giudicato il precedente invocato dall’odierna ricorrente, i motivi sono manifestamente fondati; la qui gravata sentenza è infatti in contrasto con il consolidato indirizzo di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, secondo cui la condanna alle spese non ha natura sanzionatoria,ma è una conseguenza legale ed obiettiva della soccombenza ( tra moltissime:

Cass., 3, n. 4485 del 28/3/2001; Cass., 2, n. 1439 del 30/1/2003); e la compensazione delle spese, anorma dell’art. 92, co. 2 c.p.c.,può avvenire soltanto se vi è soccombenza reciproca, assoluta novità della questione, mutamento di giurisprudenza o, all’esito della sentenza Corte cost., n. 77 del 2018, in presenza di altre gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione (Cass., n. 9840 del 2010; Cass., S.U. n. 2572 del 2012; Cass., n. 11217 del 2016; Cass. n. 2362 del 2021); a tali considerazioni consegue l’accoglimento del ricorso, la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese; p.q. m. la Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese.

Così decisonella Camera di