Cassation court dismisses appeal against appellate court's rejection of warranty claim due to lack of proven material defect.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court rejected Giuseppe Cremone's appeal against the Turin Court of Appeal's decision denying his warranty claim against Maranit s.r.l. The lower court found that technical inspections failed to identify specific material defects in the roofing sheets, and the evidence did not prove the entire damaged material originated from Maranit. Consequently, the court ruled that the warranty claim was not meritorious because the alleged intrinsic quality issues remained unproven.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.: A warranty claim is inadmissible when the appellate court correctly finds that technical inspections did not reveal specific material defects and the evidence fails to establish the manufacturer's liability for the entire damaged portion.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32390/2020 R.G. proposto da: CREMONE GIUSEPPE, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. Ennio Luponio (ennioluponio@ordineavvocatiroma.org), elettivamente domiciliati in Roma, piazzale don Giovanni Minzoni, n. 29, presso lo studio del difensore. -ricorrente - contro MARANIT s.r.l. IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del controricorso, dall’avv. Federica Pavanini e dall’avv. Stefano Greco, elettivamente domiciliata in Roma, via Tommaso Gulli, n. 11, presso lo studio dell’avv.
Stefano Greco (stefanogreco@ordineavvocatiroma.org) - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’Appello di Torino n. 528/2020, pubblicata in data 18 maggio 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 giugno 2023dal Consigliere dott.ssa Stefania Tassone FATTI DI CAUSA 1. Con atto di citazione introduttivo la società Simona s.r.l. conveniva avanti al Tribunale di Alessandria Giuseppe Cremone, in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, allegando di avergli appaltato la ristrutturazione di un immobile e che tuttavia le lastre in fibrocemento ecologico usate per la copertura dell'edificio si erano rivelate soggette a sgretolamento con conseguenti infiltrazioni e danni alla struttura del tetto e ai locali sottostanti chiedeva pertanto la condanna del convenuto al risarcimento del danno.
Si costituiva resistendo Giuseppe Cremone ed in via preliminare chiedeva ed otteneva l'autorizzazione alla chiamata in causa del produttore delle lastre in fibrocemento, cioè la società Maranit s.p.a. a cui chiedeva di essere tenuto indenne e manlevato in caso di accoglimento della domanda attorea risarcitoria. In corso di causa Simona s.r.l. e Giuseppe Cremone transigevano la lite. Con sentenza del 14 ottobre 2013 il Tribunale di Alessandria prendeva atto della transazione e provvedeva solo sulla domanda di garanzia proposta dall'appaltatore contro il produttore delle lastre, conseguentemente condannando Maranit s.p.a. al pagamento in favore di Giuseppe Cremone della somma di euro 51.002,16, oltre interessi, nonché alla rifusione delle spese processuali anche di ATP e di CTU.
2. Avverso tale sentenza Maranit s.p.a. proponeva appello. Con sentenza del 2 novembre 2015 la Corte d'Appello di Torino accoglieva il gravame e rigettava la domanda di manleva proposta da Giuseppe Cremone.
3. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per c assazione Giuseppe Cremone e la Suprema Corte , con ordinanza n. 13534/2018, in accoglimento del primo motivo di ricorso con cui ricorrente lamentava l'erroneità della sentenza di appello nella parte in cui aveva ritenuto che la sua domanda di garanzia nei confronti della terza chiamata in causa Maranit restasse assorbita per effetto della cessazione della materia del contendere fra l'attrice principale ed il convenuto, cassava con rinvio alla Corte d'Appello di Torino in diversa composizione, cui demandava di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
4. Con atto di citazione ex art. 392 cod. proc. civ. Giuseppe Cremone provvedeva quindi alla riassunzione del giudizio avanti alla Corte d'Appello di Torino. Si costituiva resistendo Maranit s.p.a., che prendeva atto del principio di diritto dettato dalla Cassazione, secondo cui l'interesse del convenuto alla domanda di manleva persiste pur avendo questi sottoscritto una transazione, ma affermava che la domanda non poteva comunque essere accolta non essendovi prova dell'effettiva sussistenza del pregiudizio economico subito dal convenuto. Con sentenza n. 528/2020 pubblicata il 18 maggio 2020 la Corte d'Appello di Torino rigettava la domanda proposta da Giuseppe Cremone, titolare dell'omonima ditta individuale, nei confronti di Maranit s.p.a. in liquidazione e lo condannava al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio, delle spese del giudizio davanti alla Corte di Cassazione e delle spese del giudizio di rinvio.
5. Avverso tale sentenza Giuseppe Cremone propone ora ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. Resiste con controricorso Maranit s.p.a. in liquidazione.
6. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. Maranit s.p.a. ha depositato memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 cod. civ. e dell'art. 384, comma 2, cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., non essendosi il giudice di rinvio uniformato alle premesse logico giuridiche della decisione adottata dalla Corte di Cassazione, Sezione Sesta civile con l'ordinanza 13534/2018, non attenendosi agli accertamenti già compresi in tale enunciazione .
Il motivo è infondato. Nella sentenza di cassazione con rinvio questa Suprema Corte ha affermato il principio di diritto secondo cui la pronuncia di cessazione della materia del contendere tra creditore debitore per intervenuta transazione non esclude l'interesse del secondo alla manleva e quindi alla pronuncia sulla domanda di garanzia. Ciò non toglie peraltro che il giudice del rinvio debba valutare in concreto la sussistenza o meno dei presupposti della domanda di garanzia e, sempre in concreto, debba valutarne la fondatezza o meno, e tanto si rinviene nell’impugnata sentenza, che, con motivazione congrua e scevra da vizi logico-giuridici, ha rigettato nel merito la domanda di garanzia.
2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce nullità della sentenza per difetto di motivazione in violazione dell'art. 132, comma 2, cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., non avendo il giudice di rinvio preso in esame la scrittura privata di transazione dell'1 giugno 2009 tra Simona s.r.l. e Giuseppe Cremone, dove risulta con certezza il pregiudizio economico da questo subito per avere versato contestualmente, come ivi dato atto, alla s.r.l. Simona la somma di euro 40.000 e per essersi ivi obbligato a versare una seconda rata di euro 40.000 entro la conclusione della causa di manleva con Maranit in modo da determinare l’omissione di motivazione relativamente all'asserzione del giudice di rinvio che ha negato tale suo pregiudizio economico .
Ilmotivo è infondato. La c orte territoriale ha espressamente motivato che per quanto attiene alla prima rata di pagamento da parte di Giuseppe Cremone alla Simona s.r.l. nulla è stato documentato o comunque provato al riguardo, mentre è lo stesso Cremone, in sede di precisazione delle conclusioni di primo grado, ad avere affermato di non aver pagato la seconda rata (v. p. 5 dell’impugnata sentenza). Inoltre la corte di merito, lungi dall’incorrere in omissione, ha espressamente preso in considerazione la scrittura di transazione qualificandola però come res inter alios acta dunque non opponibile a Maranit s.p.a., con una valutazione di merito congruamente e logicamente motivata e dunque insindacabile nella presente sede di legittimità.
In ogni caso, a tutto concedere che la scrittura transattiva in sé sia idonea a dimostrare il pregiudizio economico patito da Giuseppe Cremone e quindi il suo interesse alla manleva, la sentenza impugnata si fonda anche su altre autonome rationes decidendi, oggetto delle ulteriori censure del ricorrente che si procede a scrutinare qui di seguito.
3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2712 cod. civ. e degli artt.115 e 116 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in quanto non è stato specificamente contestato dalla Maranit nella sua comparsa di costituzione di primo grado lo stato delle lastre onduline sottocoppo; lo stato delle stesse è pure pienamente provato dalla documentazione fotografica allegata dal CTU e prodotta dall'attrice Simona s.r.l. ed è pienamente provato che le uniche cause dei danni erano determinati dai vizi intrinseci delle lastre onduline sottocoppo utilizzate da Cremone Giuseppe per i lavori al tetto dell'immobile della Simona s.r.l. .
Il ricorrente lamenta che la c orte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto non provato il difetto intrinseco delle lastre, nonostante tale circostanza fosse stata ammessa dalla stessa Maranit in comparsa di costituzione e risposta , nonché dimostrata da documentazione fotografica in atti. 3.1 Con il quarto motivo il ricorrente deduce nullità della sentenza per difetto di motivazione in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.; difetta di motivazione l'asserzione del giudice di rinvio che ha asserito non provato che le cause dei danni erano determinate da vizi intrinseci delle lastre onduline sottocoppo utilizzate da Cremone Giuseppe per i lavori al tetto dell'immobile della Simona s.r.l., circostanza invece pienamente provata dagli accertamenti del CTU, dalle prove documentali e testimoniali assunte che non sono stati esaminati .
Il ricorrente lamenta che la Corte di merito ha illogicamente sostenuto che non sarebbero invocabili le risultanze dell’ATP perché svolta non in contraddittorio con la Maranit quando invece le stesse risultanze sono state dimostrate in contraddittorio con la Maranit medesima nella presente causa, a mezzo della deposizione … della geometra … già CTU nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, la quale ha deposto testualmente “Confermo l’ATP” . 3.2 I motivi, per la loro stretta connessione, possono essere scrutinati congiuntamente.
In disparte i non marginali profili di inammissibilità là dove i due mezzi di impugnazione evocano comportamenti di non contestazione ovvero risultanze probatorie documentali o scaturenti dagli espletati accertamenti tecnici, senza indicarne in maniera specifica la localizzazione negli atti e nell’intero contesto processuale (Cass., Sez. Un., 07/04/2014, n. 8053 e n. 8054), il terzo ed il quarto motivo sono infondati nel merito, posto che la corte territoriale, con congrua e logica motivazione , non oggetto di censura da parte del ricorrente e comunque attinente alla discrezionalità del giudice nella valutazione delle prove, ha rilevato che sia in fase di ATP sia in fase di CTU (la quale nel frattempo aveva rilevato la sopravvenuta integrale sostituzione della copertura del tetto) non erano state svolte verifiche approfondite sulla qualità intrinseca delle lastre, i cui pretesi vizi e difetti sono dunque rimasti meramente prospettati (v. p. 6 della sentenza impugnata), e per questa dirimente ragione la corte d’appello non ha ritenuto la domanda di manleva meritevole di accoglimento.
4. Con il quinto motivo il ricorrente deduce nullità della sentenza per difetto di motivazione in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.; difetta di motivazione l'asserzione del giudice di rinvio che ha asserito non provato che tali lastre onduline sottocoppo erano di fabbricazione Maranit, circostanza invece pienamente provata dagli accertamenti del CTU, dalle prove documentali e testimoniali assunte che non sono stati esaminati . Il motivo, oltre a sollecitare questa Corte ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie in ordine alla effettiva provenienza delle lastre dalla Maranit, preclusa in sede di legittimità, è infondato, dal momento che la c orte territoriale ha espressamente e congruamente motivato ch e un’unica lastra soltanto recava il marchio Maranit e che, per altro verso, l’impresa Cremone ha documentato con fatture l’acquisto di una parte soltanto dell’intera superficie della copertura, per cui non vi è prova certa che tutto il materiale posato sulla copertura oggetto di causa sia stato prodotto da Maranit e, per altro verso, non è dato comprendere se proprio la sola ed unica lastra di produzione Maranit abbia effettivamente causato il danno.
5. In conclusione,il ricorso va rigettato.
6. Le speseseguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna Giuseppe Cremone a pagare al controricorrente le spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 3.700,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quell