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Ordinanza — n. 27511/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to withdrawal; judgment extinguished without cost allocation per party conduct.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27511/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the proceedings extinguished after the appellant withdrew their appeal and the appellee accepted this withdrawal. The case involved a dispute over the invalidity of a business branch assignment following an appeal by the bankruptcy administrator. The court ruled that the procedural conduct of both parties justified terminating the case without addressing the merits or allocating costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 391, co. 4 c.p.c.: When one party withdraws an appeal and the other accepts it, the court must declare the proceedings extinguished without ruling on costs.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal acceptance of withdrawal extinction of proceedings cost allocation party conduct business branch assignment bankruptcy administrator rinuncia all'espropriazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 391, co. 4 c.p.c.
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Testo completo

onsigliere - Rel. ORDINANZA sul ricorso 19503/2021 proposto da: PE.EM. IMMOBILIARE SRL, in persona dell’Amministratore e Legale Rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato prof. ROMANO VACCARELLA e ALBA TORRESE ed elettivamente domiciliata presso lo studio della seconda in Roma, via Antonio Gramsci n. 34 Pec: -ricorrente – contro FALLIMENTO DISTRIBUZIONE CERAMICHE SRL, in persona del Curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRO LENDVAI ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Roma, via dei Tre Orologi n. 10/e; pec: -controricorrente – nonchécontro Immobilholding Srl; -intimata- avverso la sentenza n. 3082/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 27/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/07/2023 dal Cons. ANNA MOSCARINI Considerato che: la società PE.EM Immobiliare srl ha impugnato con ricorso per cassazione affidato a tre motivi la sentenza della Corte d’Appello di Roma pubblicata in data 27/4/2021 che, in accoglimento dell’appello proposto dal Fallimento Distribuzione Ceramiche srl, ha dichiarato l’inefficacia dell’atto di cessione del ramo d’azienda di cui aveva beneficiato La PE.EM, condannando quest’ultima alla restituzione dello stesso ramo d’azienda; ha resistito con controricorso il Fallimento della Distribuzione Ceramiche srl; nelle more della fissazione dell’adunanza camerale pe r la trattazione del ricorso la ricorrente ha notificato un atto di rinuncia al ricorso,cui ha fatto seguito l’accettazione della parte controricorrente; il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni; l’atto di rinuncia e quello diaccettazione sono regolari: s’impone la dichiarazione di estinzione del giudizio senza provvedere sulle spese ai sensi dell’art. 391, co. 4, c.p.c., attesa la condotta delle parti; p.q. m. la Corte dichiara l’estinzione del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Cons