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Decreto — n. 27462/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 27462/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 27462/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.R.G. proposto da: DE SARNO MARIA DSRMRS56M71B565S, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dell'avvocato MARCO GROSSI, che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro BUONGIOVANNI RICCARDO BNGRCR66B26C034Q, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 00818570012, VITTORIA ASSICURAZIONI SPA 01329510158; –intimati – avverso la sentenza n. 784/2023 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 02/02/2023; letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dalla ricorrente e dal difensore; rilevato che gli intimati non risultano costituiti nel giudizio di Cassazione; ritenuto che la rinuncia presenta i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016;ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante la mancanza di attività difensiva degli intimati.

Regesto Legislator

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art. 391 c.p; Decreto — n. 27462/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da: DE SARNO MARIA DSRMRS56M71B565S, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dell'avvocato MARCO GROSSI, che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro BUONGIOVANNI RICCARDO BNGRCR66B26C034Q, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 00818570012, VITTORIA ASSICURAZIONI SPA 01329510158; –intimati – avverso la sentenza n. 784/2023 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 02/02/2023; letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dalla ricorrente e dal difensore; rilevato che gli intimati non risultano costituiti nel giudizio di Cassazione; ritenuto che la rinuncia presenta i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016;ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante la mancanza di attività difensiva degli intimati.

Parole chiave

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rivendicazione della proprietà azione di manutenzione restrizione della proprietà senza risarcimento contestazione della realizzazione accesso al fondo diritto di riprendere il possesso della cosa

Disposizioni normative citate

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art. 391 c.p
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.R.G. proposto da: DE SARNO MARIA DSRMRS56M71B565S, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dell'avvocato MARCO GROSSI, che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro BUONGIOVANNI RICCARDO BNGRCR66B26C034Q, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 00818570012, VITTORIA ASSICURAZIONI SPA 01329510158; –intimati – avverso la sentenza n. 784/2023 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 02/02/2023; letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dalla ricorrente e dal difensore; rilevato che gli intimati non risultano costituiti nel giudizio di Cassazione; ritenuto che la rinuncia presenta i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016;ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante la mancanza di attività difensiva degli intimati.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza. Così deciso in Roma, il 26/09/2023