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Decreto — n. 27458/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 27458/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 27458/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10925/2023 R.G. proposto da : COLLE RUBINO SRL 07602511003, in persona dell’amministratore unico legale rappresentate pro tempore LUCA CARUCCI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DOMENICO CHELINI 5, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO BERLIRI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati COSTANZA NUCCI, LEONARDO DE ZAN; –ricorrente – contro MARZIALETTI GRAZIANO MRZGZN37S02D477L, NERVO GABRIELLA NRVGRL41C66C527M; –intimati – avverso la sentenza n. 1533/2023 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 01/03/2023; letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dall’amministratore unico l.r.p.t. della società ricorrente e dai difensori; rilevato che gli intimati non risultano costituiti nel giudizio di Cassazione; ritenuto che la rinuncia presenta i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante la mancanza di attività difensiva degli intimati.

Regesto Legislator

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art. 391 c.p; Decreto — n. 27458/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : COLLE RUBINO SRL 07602511003, in persona dell’amministratore unico legale rappresentate pro tempore LUCA CARUCCI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DOMENICO CHELINI 5, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO BERLIRI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati COSTANZA NUCCI, LEONARDO DE ZAN; –ricorrente – contro MARZIALETTI GRAZIANO MRZGZN37S02D477L, NERVO GABRIELLA NRVGRL41C66C527M; –intimati – avverso la sentenza n. 1533/2023 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 01/03/2023; letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dall’amministratore unico l.r.p.t. della società ricorrente e dai difensori; rilevato che gli intimati non risultano costituiti nel giudizio di Cassazione; ritenuto che la rinuncia presenta i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante la mancanza di attività difensiva degli intimati.

Parole chiave

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tempestività dell'inoltro ritardo ingiustificato opposizione tardiva estensione della procedura decisione di non sollevare obiezioni inattività successiva alla sospensione

Disposizioni normative citate

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art. 391 c.p
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10925/2023 R.G. proposto da : COLLE RUBINO SRL 07602511003, in persona dell’amministratore unico legale rappresentate pro tempore LUCA CARUCCI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DOMENICO CHELINI 5, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO BERLIRI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati COSTANZA NUCCI, LEONARDO DE ZAN; –ricorrente – contro MARZIALETTI GRAZIANO MRZGZN37S02D477L, NERVO GABRIELLA NRVGRL41C66C527M; –intimati – avverso la sentenza n. 1533/2023 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 01/03/2023; letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dall’amministratore unico l.r.p.t. della società ricorrente e dai difensori; rilevato che gli intimati non risultano costituiti nel giudizio di Cassazione; ritenuto che la rinuncia presenta i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante la mancanza di attività difensiva degli intimati.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza. Così deciso in Roma, il 2