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Ordinanza — n. 27410/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to untimely filing of the cassation petition against the appellate judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27410/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the petition was filed significantly after the statutory deadline for filing. The appellant argued that the short deadline violated EU principles of effectiveness and equivalence, but the court rejected this, citing established case law that such deadlines do not render rights practically impossible to exercise. Consequently, the court refused to examine the merits of the claim regarding the State's liability for the exchange broker's actions.

Regesto Legislator

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Art. 36 c.p.c.; Art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/2002: A cassation appeal filed after the statutory deadline is inadmissible, and the principle of effectiveness of EU law does not justify extending domestic procedural time limits when they are clear and proportionate.

Parole chiave

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untimely cassation appeal statutory deadline compliance EU principle of effectiveness procedural inadmissibility contributo unificato payment risarcimento del danno gestione del sinistro risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 36 c.p.c.
Ragioni della decisione Con il primo motivo si denuncia violazione del principio di unitarietà dello Stato membro nel rispetto del diritto unionale o eurounitario, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
Art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/2002
228, che ha aggiunto il comma 1 -quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.
Art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228
Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 -quater all'art.

Giurisprudenza citata

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Corte giust. 27 febbraio 2003, causa C-327/00
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Testo completo

Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23021/2020 proposto da: Pellegrini Rosario Maria, rappresentato e difeso dall’avvocato Rosso Sebastiano; -ricorrente - contro Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Presidente in carica, domiciliata ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato , da cui è rappresentata e difesa; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1559/2019 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 18/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/09/2023 dal consigliere ENRICOSCODITTI Fatti di causa Rosario Maria Pellegrini convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Genova lo Stato italiano in persona della Presidenza del Consiglio dei Ministri chiedendo il risarcimento del danno patito, per culpa in vigilando nei confronti dello Stato-Amministrazione sull’operato della Consob, la quale non aveva sanzionato e sospeso l’agente di cambio Alfredo Brunetta D’Usseaux per il fatto illecito commesso ai danni dell’attore, e per violazione del diritto comunitario nei confronti dello Stato-legislatore.

Il Tribunale adito rigettò la domanda. Avverso detta sentenza propose appello il Pellegrini. Con sentenza di data 18 novembre 2019 la Corte d’appello di Genova rigettò l’appello. Osservò la corte territoriale che, come affermato dal primo giudice, l’ipotetica responsabilità non era riconducibile allo Stato, non essendovi stata violazione del diritto comunitario, come risultante dal parere della Commissione europea in relazione alla petizione proposta dall’appellante innanzi al Parlamento europeo e da questo archiviata (né vi era stato un accertamento di responsabilità in capo allo Stato da parte delle autorità giurisdizionali unionali che avevano rigettato le istanze risarcitorie proposte dall’appellante nei confronti della Commissione), ma semmai l’ipotetica responsabilità era riconducibile alla Consob, cui l’attore avrebbe potuto e dovuto indirizzare le proprie pretese risarcitorie.

Aggiunse che l’attore non si era confrontato con la motivazione del Tribunale, condivisa dalla Corte, nella parte in cui era stato rilevato che l’attore non si era attivato nelle opportune sedi e contro gli opportuni soggetti: non era stato impugnato - se non tardivamente - il lodo arbitrale che aveva disposto la condanna di Brunetta al pagamento della somma di Euro 20.000,00, non era stata proposta azione risarcitoria nei confronti della Consob, unico soggetto il cui comportamento negligente –ove provato – avrebbe potuto porsi in rapporto causale con il lamentato danno.

Osservò infine che non erastato censurato il rilievo del Tribunale – condivisibile - di tardività del richiesto intervento di Banca d’Italia e Ministeri del Tesoro e della Finanza, cui non poteva essere attribuita alcuna responsabilità per essere stati evocati a distanza di anni dalle condotte poste in essere dall’agente di cambio. Ha proposto ricorso per cassazione Rosario Maria Pellegrini sulla base di quattro motivi e resiste con controricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. È stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ..

È stata presentata memoria dal ricorrente. Il Collegio si è riservato il deposito nei sessanta giorni successivi alla camera di consiglio. Ragioni della decisione Con il primo motivo si denuncia violazione del principio di unitarietà dello Stato membro nel rispetto del diritto unionale o eurounitario, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che il giudizio non doveva essere proposto nei confronti della Consob, ma contro lo Stato e che i giudici del merito hanno violato il principio della responsabilità risarcitoria unitaria dello Stato membro per violazione degli obblighi comunitari, per cui tale responsabilità ricorre non solo con riferimento agli organi legislativi, ma anche con riferimento a quelli amministrativi e giudiziari.

Con il secondomotivo si denuncia violazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza unionale o eurounitario, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che la prova della violazione del diritto comunitario da parte dello Stato emerge dalla relazione della Consob 1.3.00 e da quella successiva inviata alla Commissione europea, nonché dalle pagine del parere di quest’ultima non menzionate nella decisione impugnata e che vi è prova sia del nesso di causalità fra le violazioni commesse dall’agente di cambio ed il danno che del danno medesimo.Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 61, 201 c.d. decreto Eurosim d. lgs. n. 415 del 1996 in recepimento delle direttive 93/22/CEE e 93/6/CEE e del regolamento Consob n. 11522/98, nonché violazione di Corte giust.

Causa C- 356/00, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che erroneamente la Commissione europea, le cui statuizioni amministrative non vincolano l’autorità giudiziaria, ha negato che trovasse applicazione la disciplina comunitaria. Con il quartomotivo si denuncia violazione di giudicato esterno, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che, a seguito della separazione della domanda proposta contro lo Stato-giudice, il Tribunale e poi la Corte d’appello di Torino hanno disatteso la domanda per il solo profilo del c.d. filtro di cui all’art. 5 l. n. 117 del 1988 e non per quello della responsabilità e che anzi il giudice torinese ha rilevato come il GIP in sede di procedimento penale avesse trascurato di disporre il rinvio pregiudiziale innanzi alla Corte di giustiziaprima di disporre l’archiviazione.

Il ricorso è inammissibile. La parte controricorrente ha eccepito di avere notificato la sentenza impugnata per via telematica in data 5 marzo 2020 al difensore del ricorrente. La circostanza risulta dimostrata dal documento prodotto con il controricorso (relata di notifica con avvenuta ricezione del messaggio). Il ricorrente non ha disconosciuto la conformità della copia informale all’originale. Egli ha soltanto osservato nella memoria che l’eccezione di tardività del ricorso non considererebbe il principio di effettività del diritto unionale o eurounitario.

Trattasi di rilievo non pertinente, posto che il giudice unionale o eurounitario ha da tempo affermato che è conforme al principio di effettività la previsione di un termine di decadenza per la proposizione dei ricorsi ove siano rispettati, come nella specie, il principio di equivalenza e lo stesso principio di effettività, nel senso che l’esercizio del diritto di fonte unionale o eurounitario non deve essere praticamente reso impossibile o eccessivamente difficile dal termine previsto (fra le tante, Corte giust. 27 febbraio 2003, causa C- 327/00).

Alla luce di tale rilievo, che evidenzia come sia chiara la nozione eurounitaria di autonomia procedurale degli Stati membri, non vi sono neanche margini per un rinvio pregiudiziale al giudice unionale o eurounitario: non potendosi dubitare che la fissazione del termine di decadenza per la proposizione del ricorso per cassazione, con decorrenza dalla notificazione della sentenza da impugnare, sia posta da una norma di contenuto chiaro, piano e pacificamente interpretato, mentre l’ampiezza stessa di quello ed il coinvolgimento di un soggetto che si presume dotato della professionalità adeguata al patrocinio richiesto tutelano ampiamente il diritto di difesa della parte cui l’onere del rispetto del termine è imposto.

Avuto riguardo al termine breve per l’impugnazione, il ricorso è stato notificato non nel termine di scadenza (che si ricostruisce nel 7 luglio 2020, tenuto conto della sospensione disposta per l’emergenza pandemica), ma solo il 21 luglio 2020 e così in modo insanabilmente tardivo. Tanto preclude quindi, privandole di rilevanza dinanzi alla necessaria definizione in rito dell’impugnazione, la disamina di tutte le questioni agitate e di tutte le richieste formulate nel ricorso. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 -quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo