Cassation Court dismisses appeal as withdrawn; court declares proceedings extinguished per CPC articles 390 and 391.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Euro Vast Spa extinguished due to the appellant's formal withdrawal. The procedural outcome was a decree ordering the termination of the lawsuit against the liquidated company Flory Cart Srl. The court ruled that the withdrawal and the opposing party's acceptance met the requirements of Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure, necessitating no further action on costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, co. 3 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: A party's withdrawal from an appeal, accepted by the opposing party, results in the immediate extinction of the proceedings without the need for a separate ruling on costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.R.G. proposto da: EURO VAST SPA 01419270853, in persona del legale rappresentante pro tempore VINCENZO ROMANO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA SCROFA 57, presso lo studio dell'avvocato CARLO FIUMANO', che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro FALLIMENTO FLORY CART SRL IN LIQUIDAZIONE 00171560469, in persona del Curatore DONATO BELLOMO, elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale dell’avvocato PAOLO CATTANI, che lo rappresenta e difende; –controricorrente – nonché contro FLORY CART 2 SRL 02324210463;
–intimata – avverso il decreto del TRIBUNALE di LUCCA, depositato il 14/10/2022; lettol’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore della società ricorrente, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti; rilevatoche la rinuncia è stata comunicata alla controparte costituita, a cura della Cancelleria, ai sensi dell’art. 390, co. 3 c.p.c., così come novellato dall'art. 3, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149;rilevato che il difensore del controricorrente Fallimento Flory Cart Srl in Liquidazione ha depositato in atti la dichiarazione di accettazione della rinuncia; ritenutoche la rinuncia e l’adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesione.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza. Così deciso in Roma,