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Ordinanza — n. 27354/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of evidence regarding SMS contract proposal content.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27354/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide the specific content of the SMS message alleged to constitute a contract proposal. While the lower court found a contract concluded via text message, the Supreme Court noted that without the message's text, the nature of the proposal cannot be legally assessed. Consequently, the appeal was rejected on procedural grounds rather than on the merits of the contract formation or consumer code application.

Regesto Legislator

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Art. 49, 51 D.Lvo 205/2006; Art. 1326 c.c.: An appeal challenging a judgment on contract formation is inadmissible if the appellant fails to substantiate the alleged content of the offer or proposal, rendering the review of the lower court's factual findings impossible.

Parole chiave

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contract formation SMS proposal inadmissible appeal burden of proof consumer code factual findings procedural defect servizi di telecomunicazione

Disposizioni normative citate

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Art. 49 D.Lvo 205/2006
Art. 51 D.Lvo 205/2006
Art. 1326 c.c.
articolo 1326 c.c
lvo 205 del 2006 nonché dell’articolo 1326 c.c.
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Testo completo

I Consigliere - Rel. ORDINANZA sul ricorso 4031/2020 proposto da: Salerno Gianpaolo, elettivamente domiciliato in Roma Via Muzio Clementi 52 presso lo studio dell’avvocato Santagata Valerio, rappresentato e difeso dall’avvocato Salerno Antonio; -ricorrente - contro Telecom Italia Spa in persona del Legale Rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Ortigara 3 presso lo studio dell’avvocato Crisci Francesco, rappresentata e difesa dall’avvocato Tufano Francesco; -controricorrente - avverso la sentenza n. 478/2019 del TRIBUNALE di MATERA, depositata il 04/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2023 da CRICENTI GIUSEPPE;

RITENUTO CHE 1.-Gianpaolo Salerno sostiene di aver concluso un contratto di telefonia mobile con la società Telecom Italia spa, nel senso che, avendo ricevuto un sms da parte di quest’ultima, contenente una proposta contrattuale,e precisamente una promozione sulla tariffa, ed avendo egli risposto accettando la proposta, doveva ritenersi concluso l’accordo. Egli ribadisce peraltro di avere avuto conferma dell’avvenuta conclusione del contatto contattando il call centerdella società. Tuttavia, nonostante il perfezionamento dell’accordo, la Telecom non ha attivato la promozione. 2.-Egli ha dunque agito per vedersiriconosciuta la penale (5 , 16 euro al giorno dalla conclusione del contratto sino alla effettiva attivazione) oltre ad un risarcimento del danno da 1100 euro.

Il Giudice di Pace di Pisticci ha ritenuto che si fosse effettivamente concluso un contratto, ed, atteso l’inadempimento di Telecom, ha accolto la domanda condannando quest’ultima al pagamento di 180,76 euro oltre spese. La decisione, su appello principale del Salerno, ed incidentale di Telecom, è stata però riformata dal Tribunale di Matera, secondo il quale non doveva ritenersi concluso alcun contratto in quanto il messaggio inviato da Telecom non conteneva alcun regolamento contrattuale, anche in ragione del fatto che, alla luce del codice del consumo, un valido contratto avrebbe dovuto stipularsi per iscritto. 3.-Gianpaolo Salerno ricorre per Cassazione con un motivo, di cui chiede il rigetto la Telecom Italia spa, che si è costituita con controricorso.

Le parti hanno depositato memoria, che peròsi risolvono nella mera richiesta di conferma delle conclusioni del controricorso. CONSIDERATO CHE 4.-Con l’unico motivodi ricorso si denuncia violazione degli articoli 49 e 51 del D. lvo 205 del 2006 nonché dell’articolo 1326 c.c. Secondo il ricorrente, nel ritenere necessaria la forma scritta, e comunque nel ritenere necessario un regolamento contrattuale, come previsto dal codice di consumo, il Tribunale di Matera avrebbe compiuto una interpretazione retroattiva di tale disciplina, introdotta nel 2014 (l. n. 21 del 2014) e dunque non applicabile ad un contratto concluso anteriormente a tale data, ossia nel 2010. 5.-Il motivo è inammissibile. 6.-E’ inammissibile in quanto non è dato sapere quale fosse il contenuto del messaggio, che il ricorrente assume costituire una proposta contrattuale.

Il ricorrente non riporta quel contenuto, né esso risulta dalla sentenza o dal controricorso. Se si assume che quel messaggio, mandato da Telecom, conteneva una proposta contrattuale, ovviamente la conoscenza del suo contenuto è indispensabile per apprezzarnela natura di proposta. Ed era onere del ricorrente allegarlo. 7.-Ad ogni modo, la censura è altresì inammissibile per altra ragione. Il giudice di merito, infatti, al di là delle regole sulla formazione del contratto previste dal codice del consumo, ha escluso, con accertamento in fatto qui non sindacabile (né sindacato), che l’invio di un sms promozionale potesse costituire proposta contrattuale (p. 5 della sentenza).

Ora questa ratio è autonoma rispetto a quella che fa applicazione del codice del consumo, e non è affatto censurata: il ricorrente non contesta che un sms sia inidoneo ad integrare una proposta contrattuale. In altri termini, secondo l’accertamento del Tribunale, quel messaggio non conteneva dunque gli elementi essenziali del contratto. Questaratio non è qui smentita, in quanto non si riporta il contenuto del messaggio, e non si allega di conseguenza che, al di là della applicazione del codice del consumo, potesse quel contenuto equivalere ad una proposta contrattuale.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento dellespese di cassazione, che liquida in 800,00 euro, oltre 200, 00 per esborsi espese generali di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di c