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Ordinanza — n. 27306/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal regarding unrecorded vehicle sale, upholding tax liability on original owner.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27306/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by the Schiavano heirs against the Court of Appeal's decision ordering them to pay vehicle taxes. The heirs argued that a subsequent sale of the truck to Di Seclì and a confession made to the Carabinieri should have shifted liability, but the court found these arguments inadmissible and legally unfounded. The court ruled that the 1984 sale was properly recorded at the P.R.A., making the Schiavano heirs the legal owners liable for taxes until a new transfer was officially registered.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 366, n. 6 c.p.c.: The court dismisses appeals based on alleged omissions of facts or documents because such evidence is either freely evaluable by the judge, irrelevant to the established legal title, or fails to meet procedural requirements for admissibility.

Parole chiave

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unrecorded vehicle sale tax liability transfer confession admissible procedural admissibility public register transfer contratto di compravendita di veicoli imposta sui veicoli a motore proprietà mobiliare

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.c.
Col primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n.
Art. 366, n. 6 c.p.c.
Si rileva, innanzitutto, che i motivi sono redatti con una tecnica non rispettosa dell’art. 366, primo comma, n.
Art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Sussistono tuttavia le condizioni di cui all’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R.
art. 2735 cod. civ
civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2735 cod. civ.
art. 116 cod. proc. civ
e dell’art. 116 cod. proc. civ., per erronea ricostruzione dei fatti, con conseguente violazione di legge.
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 22454 del 2020 proposto da: Vito, Agata, Lucio e Rosina Schiavano, in qualità di eredi di Filippo Schiavano, legalmente domiciliati in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocatoAlvaro Storella; -ricorrenti - contro Giulio Di Seclì, Dolores Manco; -intimati – avverso la sentenza n. 507/2020 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 1° giugno 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/04/2023 dal Consigliere FRANCESCO MARIA CIRILLO.

FATTI DI CAUSA 1. Giuseppe Manco convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Lecce, Sezione distaccata di Casarano, Vito, Anna, Agata, Lucio e PAGAMENTO SOMMA. R.G. 22454/2020 Cron. Rep. C.C. 5/4/2023 C.C. 14/4/2022 Rosina Schiavano, in qualità di eredi di Filippo Schiavano, affinché fossero condannati al pagamento della somma di euro 3.067,96 a titolo di oneri relativi alla proprietà di un autocarro. A sostegno della domanda espose di aver venduto allo Schiavano un autocarro e che l’acquirente non aveva provveduto alla trascrizione del passaggio di proprietà presso il P.R.A., esponendo quindi l’attore (venditore) all’azione della P.A. che gli aveva chiesto il pagamento delle tasse di proprietà relative al veicolo stesso.

Si costituirono in giudizio i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda ed osservando, in particolare, che il loro padre si era determinato a non acquistare l’autocarro in quanto non titolare della necessaria patente di guida per quel mezzo di trasporto, per cui il Manco aveva venduto il mezzo a Giulio Di Seclì, del quale i convenuti chiesero la chiamata in causa. Effettuata la chiamata richiesta, si costituì in giudizio anche il Di Seclì. Il Tribunale accolse la domanda e condannò i convenuti al pagamento della somma richiesta, con il carico delle spese di giudizio.

2. Avverso la sentenza del Tribunale hanno proposto appello i convenuti soccombenti e la Corte d’appello di Lecce, con sentenza del 1° giugno 2020, ha rigettato il gravame, ha confermato la decisione del Tribunale e ha condannato gli appellanti e il Di Seclì, in solido, al pagamento delle spese del grado in favore di Dolores Manco, subentrata in qualità di erede del defunto Giuseppe Manco. Ha osservato la Corte territoriale, per quanto di interesse in questa sede, che la contestazione degli appellanti relativa alla dichiarazione resa dal Manco ai Carabinieri concernente la vendita dell’autocarro al Di Seclì era inammissibile. Essa, infatti, non aveva contestato un preciso elemento di fatto e cioè che in data 6 luglio 1984 la proprietà del veicolo era stata trasferita dal Manco allo Schiavano; e a fronte di tale documento la successiva dichiarazione del 1986 non aveva alcuna efficacia in ordine al contratto di vendita e all’individuazione dell’avente causa, tenuto per legge al pagamento delle tasse relative all’autocarro.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Lecce propongono ricorso Vito, Anna, Agata, Lucio e Rosina Schiavano con unico atto affidato a due motivi e affiancato da memoria. Dolores Manco e Giulio Di Seclì non hanno svolto attività difensiva in questa sede. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Col primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2735 cod. civ. e dell’art. 116 cod. proc. civ., per erronea ricostruzione dei fatti, con conseguente violazione di legge.

Assumono i ricorrenti che la Corte d’appello non avrebbe considerato che in atti era presente un esposto, presentato da Giuseppe Manco ai Carabinieri di Taurisano in data 26 maggio 1986, dal quale risultava che egli aveva ammesso di aver venduto l’autocarro al Di Seclì e non allo Schiavano, posto che quest’ultimo era in possesso della patente B che non lo abilitava alla guida di quel mezzo di trasporto. Tale dichiarazione aveva, in effetti, natura confessoria; e poiché la richiesta di rimborso aveva ad oggetto la tassa di circolazione per il periodo dal 1989 al 1994, la citata dichiarazione avrebbe dovuto essere considerata prova decisiva del fatto che la proprietà dell’autocarro era in capo al Di Seclì e non allo Schiavano.

2. Col secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., omesso esame di un fatto storico decisivo. In particolare, la doglianza contesta che la sentenza non avrebbe tenuto conto né del documento relativo alla dichiarazione dei Carabinieri dalla quale risultava che essi avevano proceduto al ritiro della carta di circolazione dell’autocarro a carico del Di Seclì, né della dichiarazione di quest’ultimo, in comparsa di risposta, secondo cui egli aveva acquistato il mezzo dal Manco successivamente al 1984.

3. I due motivi, benché tra loro differenti, possono essere trattati congiuntamente, attesa la stretta connessione che li unisce. Essi sono, quando non inammissibili, comunque privi di fondamento. Si rileva, innanzitutto, che i motivi sono redatti con una tecnica non rispettosa dell’art. 366, primo comma, n. 6), cod. proc. civ., posto che in essi si fanno numerosi riferimenti ad atti e documenti (quali la denuncia e il verbale di ritiro della carta di circolazione) senza specificare né se né dove essi siano stati effettivamente messi a disposizione di questa Corte.

Ciò premesso, in relazione al primo motivo la Corte rileva che, anche ipotizzando che la dichiarazione ivi indicata possa considerarsi una confessione stragiudiziale, essa sarebbe comunque liberamente valutabile dal giudice, trattandosi di una dichiarazione resa ad un terzo. Ma, a ben vedere, il profilo della confessione è irrilevante. La sentenza impugnata, infatti, ha chiarito, in sostanza, che in base all’atto di vendita in favore dello Schiavano, avvenuta nel 1984 (ed evidentemente trascritta al P.R.A.), questi rimaneva obbligato al pagamento dei tributi connessi alla sua qualità di proprietario.

La circostanza – pur volendone ammettere l’esistenza – che l’autocarro sia stato poi venduto dal Manco al Di Seclì non altera i termini del problema, almeno fino a quando di tale ulteriore passaggio di proprietà non venga dato conto con la trascrizione nel pubblico registro automobilistico. Ne consegue che la lamentata violazione di legge di cui al primo motivo non sussiste e neppure l’omissione di cui al secondo, perché la Corte d’appello ha esaminato la questione del successivo passaggio di proprietà, dando conto delle ragioni per le quali l’ha considerato irrilevante.

Il tutto senza contare che i motivi di ricorso tendono in modo evidente a sollecitare un nuovo e non consentito esame del merito.

4. Il ricorso, pertanto, varigettato. Non occorre provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati. Sussistono tuttavia le condizioni di cui all’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il