Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 27185/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to settlement; parties waived all claims and accepted reciprocal renunciations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27185/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal against the Second Instance judgment extinct following a settlement agreement reached by the parties. Although the case involved an unauthorized occupation dispute over a mother's property, the parties mutually renounced all judicial effects of previous rulings and accepted reciprocal waivers. Consequently, the court dismissed the appeal without ruling on the merits or assigning specific costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 391, co. 1 c.p.c.; Art. 13, co. 1 quater D.P.R. n. 115/2002: A settlement agreement where parties mutually renounce all judicial effects of previous judgments and accept reciprocal waivers results in the extinction of the proceeding, excluding the application of the rule requiring the losing party to pay the uniform contribution.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal extinction mutual settlement agreement reciprocal renunciation unauthorized occupation dispute uniform contribution waiver retrocessione di beni espropriati cosa senza padrone diritto di riprendere il possesso della cosa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 391, co. 1 c.p.c.
Ne segue l'estinzione del presente giudizio , fissato per l’udienza del 23 febbraio 2023, ex art. 391, co.
Art. 13, co. 1 quater D.P.R. n. 115/2002
La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, co. 1 quater d.P.R. n. 115/2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (cfr.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., n. 25485/2018
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 07299/2019 R.G. proposto da: CIULLA PIETRO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 48, presso lo studio dell’avvocato CORVASCE FRANCESCO (CF: CRVFNC71M04H501U), rappresentato e difeso dall'avvocato GAMBINO SALVATORE (CF:GMBSVT74H04G273Q) – Ricorrente – Contro CARAVELLO MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI, 288, presso lo studio dell’avvocato IACONO QUARANTINO MAURIZIO (CF:CNQMRZ78C14H501Z),che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GALFANO FRANCO (CF:GLFFNC55B23E974E) – Controricorrente – avverso la SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO PALERMO n. 79/2019depositata il 28/01/2019 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/02/2023dal Consigliere CARMELO CARLO ROSSELLO. R ILEVATO CHE 1. Pietro Ciulla ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 79/2019, pubblicata il 28/1/2019, resa tra esso Ciulla e Caravello Maria, articolando quattro motivi di impugnazione. Il giudizio riguarda l’occupazione sine titulo, da parte del Ciulla,dell’immobile di proprietà della madre , Maria Caravello, attesa la revoca del comodato gratuito di durata illimitata, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Palermo, in data 24/7/2008.

Maria Caravello ha resistito con controricorso.

2. Il ricorso, rubricato con n. 072299/2019 R.G. , è stato fissato per la Camera di Consiglio in data 23/2/2023.

3. Con atto di transazione del 29 /11/ 2022, depositato in atti il 17/12/2022, le parti hanno rispettivamente e reciprocamente rinunciato sia al giudizio innanzi alla Corte di Cassazione n. R.G. 7299/2019, sia agli effetti favorevoli, per il Ciulla, derivanti dalla sentenza del Tribunale di Palermo, n. 633/2015, depositata il 2/2/2015, e a quelli favorevoli, per la Caravello, derivanti dalla sentenza della Corte d’Appello di Palermo n. 79/2019, depositata il 28/1/2019, contestualmente accettando le reciproche rinunce, con compensazione delle spese di lite relative sia ai giudizi già definiti con le sentenze di merito sopra menzionate, sia di quello di legittimità.

4. Ne segue l'estinzione del presente giudizio , fissato per l’udienza del 23 febbraio 2023, ex art. 391, co. 1 cod. proc. civ., con spese compensate come in dispositivo. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, co. 1 quater d.P.R. n. 115/2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (cfr. Cass.,n. 25485/2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il procedimento. Nulla sulle spese. Così deciso in Roma,