Court dismisses appeal for allowing amendment of claim in opposition to default judgment due to new legal relationship.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by Fata Assicurazioni against a lower court ruling that revoked a default judgment. The appellant had paid the Ministry of Economic Development based on a guarantee policy (n. 166-09-6014764) but sought recovery from Follieri Vita, which had originally been sued regarding a different policy (n. 166-09-6014765). The appellate court found that the first-instance judge correctly refused to examine the second policy because the legal relationship differed from the one monitored in the initial default judgment. Consequently, the court held that the appellant's attempt to switch the subject matter of the claim constituted an impermissible modification of the complaint, as it introduced a new legal issue rather than merely correcting an error within the same factual context.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 183 c.p.c.; The amendment of the complaint in an opposition to a default judgment is admissible only if the new claim relates to the same substantive facts and legal relationship as the original monitored claim, failing which it constitutes an impermissible mutatio libelli.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22593/2019 R.G. proposto da : Cattolica di Assicurazione Società Coop arl, quale società incorporante la Fata Assicurazioni Danni spa per atto di fusione, in persona del procuratore, elettivamente domiciliata in Roma Via Cratilo di Atene 31 presso lo studio dell'avvocato Vizzone Domenico che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro Follieri Vita di Carmelo Cicale Sas, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Piazza Santiago del Cile 8 presso lo studio dell'avvocato Alfano Gianluca che la rappresenta e difende; -controricorrente- Nonché contro Ministero dello Sviluppo Economico; - intimato - avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 3441/2019 depositata il22/05/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/04/2023 dal Consigliere ANTONELLA PELLECCHIA. Rilevato che:
1. Con decreto ingiuntivo n. 18303/2008 il Tribunale di Roma intimò alla Follieri Vita di Carmelo Cicale S.a.s. il pagamento in favore della ricorrente Fata Assicurazioni Danni S.p.a. della somma di euro 46.199,00, corrisposta al Ministero dello Sviluppo Economico a seguito di escussione della garanzia fideiussoria a prima richiesta, n. 166-09-6014764, rilasciata alla Follieri Vita in relazione ad un finanziamento da quest’ultima ottenuto ai sensi della legge n. 488/1992. Avverso tale decreto propose opposizione la Follieri Vita di Carmelo Cicale S.a.s., assumendo che nulla era dovuto al Ministero per il contratto di garanzia azionato nel procedimento monitorio e quindi che il credito vantato dall’opposta era infondato, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo. Si costituì la Fata Assicurazioni, eccependo l’infondatezza dell’opposizione ed evidenziando:
i) di aver stipulato due contratti fideiussorii con la Follieri Vita di Carmelo Cicale S.a.s., in favore del Ministero, a garanzia di due distinti finanziamenti, n. 166-09- 6014764 e n. 166-09-6014765; ii) di aver erroneamente indicato nel ricorso la polizza n. 166-09-6014764, anziché la n. 166-09- 6014765, effettivamente escussa per euro 46.199,00. In subordine, propose domanda di condanna del Ministero alla restituzione della somma versata, chiedendone l’autorizzazione alla chiamata in causa. Il Ministero rimaneva contumace. Il Tribunale adìto, con sentenza n. 21884/2012, dopo aver rilevato l’errore commesso dalla Fata Assicurazioni per aver azionato, in sede monitoria, un titolo diverso da quello sulla base del quale aveva compiuto il pagamento al Ministero, ha revocato il decreto n. 18303/2008 e accolto la domanda di regresso formulata dalla compagnia nei confronti della Follieri Vita di Carmelo Cicale S.a.s., con conseguente condanna di quest’ultima al rimborso di euro 46.199,00.
Secondo il giudice di primo grado, dagli atti di causa risultava pienamente dovuto e legittimo il pagamento effettuato dalla Fata Assicurazioni al Ministero, a seguito di escussione della fideiussione di cui polizza n. 166-09-6014765, per cui, a norma dell’art. 1950 c.c., la compagnia aveva diritto a rivalersi sulla garantita.
2. Avverso tale sentenza la Follieri Vita proponeva a ppello, dolendosi della violazione dell’art. 112 c.p.c. perché il Tribunale si era pronunciato su un titolo giuridico diverso da quello azionato dalla Fata Assicurazioni in sede monitoria. La compagnia, costituendosi in giudizio, chiedeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero e la conferma integrale della sentenza di primo grado. Disposta la richiesta integrazione, si costituiva anche il Ministero deducendo il proprio difetto di interesse e chiedendo l’integrale rigetto dell’impugnativa.
La Corte d’appello di Roma con la sentenza n. 3441/2019, pubblicata in data 23 maggio 2019, accoglieva il gravame, dichiarando la nullità del capo di condanna della Follieri Vita di Carmelo Cicale S.a.s., perché il Tribunale era incorso nella violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo deciso su “un rapporto giuridico del tutto distinto rispetto a quello azionato in sede di ricorso monitorio”. 3.Avverso tale sentenza, la Cattolica Assicurazioni Società Coop. a r.l., incorporante la Fata Assicurazioni Danni S.p.a., propone ora ricorso per cassazione con due motivi illustrati da memoria.
Resiste con controricorso la Follieri Vita di Carmelo Cicale S.a.s. Considerato che: 4.1.Con il primo motivo la ricorrente denunzia “violazione e falsa applicazione degli artt. 633 e 645 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.”. Lamenta che la Corte d’appello ha omesso di considerare che nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. la correzione del numero della polizza fideiussoria azionata in sede monitoria costituiva una emendatio libelli e, in quanto tale, il Tribunale decidendo su di essa non aveva violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. 4.2.Con il secondo motivo censura, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della decisione della corte di merito per “omessa pronuncia su una domanda di merito che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c.”.
Si duole che la Corte di appello non abbia deciso sulla domanda di condanna del Ministero riproposta in via subordinata dalla Fata Assicurazioni ex art. 346 c.p.c. 5.1. I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connesso, sono infondati. Come le Sezioni Unite di questa Corte, dirimendo il contrasto esistente nella giurisprudenza di legittimità, hanno avuto modo di affermare, la modificazione della domanda ammessa a norma dell’art. 183 c.p.c., può riguardare anche uno o entrambi gli elementi identificativi della medesima sul piano oggettivo ( petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti in ogni caso connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, in quanto attinente alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, e senza che per ciò solo si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte ovvero l’allungamento dei tempi processuali ( v.
Cass. civ., Sez. Unite, 15/06/2015, n. 12310). Si è altresì precisato che la emendatio libelli è ammissibile anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dove “il convenuto, in qualità di attore in senso sostanziale, può modificare la domanda avanzata nella fase monitoria, proponendo una domanda nuova e diversa da quella posta a fondamento del decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo, e dovendosi riconoscere all ’ opposto, quale attore in senso sostanziale, la possibilità di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 cod. proc. civ. (cfr.) (Cass., Sez.
I, Ord., 2/03/2023, n. 6300; Cass., 24/3/2022, n. 9633). Ebbene nella specie la modifica del titolo del diritto di credito indicato in sede di ricorso per decreto ingiuntivo integra una non consentita mutatio libelli, dovendo essere considerat a domanda ‘nuova’. In base a lla documentazione depositata dalle parti nel corso del giudizio di primo grado il giudice dell’appello ha infatti ha motivatamente ritenuto che il Tribunale abbia pronunciato su un rapporto giuridico diversod a quello azionato in sede monitoria (cfr. pag. 5 e 6 sentenza impugnata), e che al Tribunale fosse precluso l’esame della polizza fideiussoria n. 166-09-6014765, indicata in comparsa di costituzione dalla compagnia, atteso che la pretesa azionata nel giudizio di opposizionedivergeva da quella fatta valere in sede monitoria, attenendo ad una diversa situazione giuridica. 6.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna l a società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore del controricorrente Follieri Vita di Carmelo Cicale S.a.s., che liquida in complessivi euro 5.800,00 di cui euro 5.600,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norm