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Decreto — n. 27127/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 27127/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 27127/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4867/2023 R.G. proposto da : LAURENTINA MULTISERVICE COOP SOCIALE 01823960560, in persona del legale rappresentante pro tempore DINO MORETTI, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dell’avvocato FIAMMETTA CINCINELLI, che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro IMMOBILE SERVICES SRLS 01633410558, in persona del legale rappresentante pro tempore ROSARIO LEONARDO PERCONTE LICATESE, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dell’avvocato ROBERTA SCARCHINI, che la rappresenta e difende;

Regesto Legislator

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art. 391 c.p; Decreto — n. 27127/2023 — snciv · Corte di Cassazione: –controricorrente – avverso la sentenza n. 767/2023 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 01/02/2023; letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal l.r.p.t. della società ricorrente e dal difensore; rilevato che il predetto atto di rinuncia risulta inoltre sottoscritto per adesione dal l.r.p.t. della società controricorrente e dal difensore; ritenutoche la rinuncia e l’adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;ritenutoche l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesione.

Parole chiave

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fine del processo credito contestato stralcio del procedimento ritiro a seguito di transazione giudizio sul merito della causa mantenimento del contratto

Disposizioni normative citate

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art. 391 c.p
della società controricorrente e dal difensore; ritenutoche la rinuncia e l’adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;ritenutoche l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4867/2023 R.G. proposto da : LAURENTINA MULTISERVICE COOP SOCIALE 01823960560, in persona del legale rappresentante pro tempore DINO MORETTI, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dell’avvocato FIAMMETTA CINCINELLI, che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro IMMOBILE SERVICES SRLS 01633410558, in persona del legale rappresentante pro tempore ROSARIO LEONARDO PERCONTE LICATESE, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dell’avvocato ROBERTA SCARCHINI, che la rappresenta e difende;

–controricorrente – avverso la sentenza n. 767/2023 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 01/02/2023; letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal l.r.p.t. della società ricorrente e dal difensore; rilevato che il predetto atto di rinuncia risulta inoltre sottoscritto per adesione dal l.r.p.t. della società controricorrente e dal difensore; ritenutoche la rinuncia e l’adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;ritenutoche l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesione.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza. Così deciso in Roma, il