Italian court dismisses appeal via decree after plaintiff withdraws suit and pays costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the proceedings extinguished by decree following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. The material facts show the plaintiff voluntarily paid €3,000.64 to the defendant, prompting the defense to accept the withdrawal. The court ruled that the withdrawal and acceptance met the requirements of the Civil Procedure Code, rendering further adjudication unnecessary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArticles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; A party's voluntary withdrawal of an appeal, coupled with the opposing party's acceptance and the payment of costs, legally extinguishes the proceedings without a full trial.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.27712/2021 R.G. proposto da : CARNEVALE ANTONELLA, domiciliata ex lege in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato CARLA BIELLO; –ricorrente – contro POSTE ITALIANE SPA 97103880585, in persona del legale rappresentate pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Europa 175, presso lo studio dell'avvocato PAOLA FABBRI, che la rappresenta e difende; –controricorrente – avverso la sentenza n. 236/2021 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositata il 01/04/2021; lettol’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dalla ricorrente e dal difensore; rilevato che il difensore della società controricorrente ha comunicato l’intenzione di accettare la rinuncia a seguito della restituzione della somma di € 3.000,64 da parte della ricorrente e che quest’ultima ha depositato in atti la documentazione attestante l’avvenuto pagamento; ritenutoche la rinuncia e l’adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;ritenutoche l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesione.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza. Così deciso in Roma, il