Decreto — n. 27122/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16763/2021 R.G. proposto da : SIMPATY DI LIZIO GIACOMA S.A.S. 02431830872, in persona del socio accomandatario GIACOMA LIZIO, PENNISI LUCIANO PNNLCN80M31C351P, elettivamente domiciliati in Roma, C.so Vittorio Emanuele II 326, presso lo studio dell'avvocato PAOLA BALDUCCI, rappresentati e difesi dall’avvocato SALVATORE RAITI; –ricorrenti – contro LO MEDICO MARIA PIA LMDMRP47D48A546G, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Parioli 79/H, presso lo studio dell'avvocato GIANLUCA ROSSI, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE CASTRONOVO;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 c.p; Decreto — n. 27122/2023 — snciv · Corte di Cassazione: –controricorrente – avverso la sentenza n. 795/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 13/04/2021; letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore dei ricorrenti, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti; rilevato che il predetto atto di rinuncia risulta inoltre sottoscritto per accettazione dal difensore della controricorrente; ritenutoche la rinuncia e l’adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;ritenutoche l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesione.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16763/2021 R.G. proposto da : SIMPATY DI LIZIO GIACOMA S.A.S. 02431830872, in persona del socio accomandatario GIACOMA LIZIO, PENNISI LUCIANO PNNLCN80M31C351P, elettivamente domiciliati in Roma, C.so Vittorio Emanuele II 326, presso lo studio dell'avvocato PAOLA BALDUCCI, rappresentati e difesi dall’avvocato SALVATORE RAITI; –ricorrenti – contro LO MEDICO MARIA PIA LMDMRP47D48A546G, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Parioli 79/H, presso lo studio dell'avvocato GIANLUCA ROSSI, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE CASTRONOVO;
–controricorrente – avverso la sentenza n. 795/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 13/04/2021; letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore dei ricorrenti, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti; rilevato che il predetto atto di rinuncia risulta inoltre sottoscritto per accettazione dal difensore della controricorrente; ritenutoche la rinuncia e l’adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;ritenutoche l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesione.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza. Così deciso in Roma, il 21/