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Decreto — n. 27118/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal via decree after all parties formally withdraw their litigation claims.

Numero d'incarto Decreto — n. 27118/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the proceedings extinguished by decree following the formal withdrawal of appeals by all involved parties. The plaintiffs, representing an insurance company and a real estate firm, had filed a lawsuit against the Municipality of Alassio and other entities, but subsequently submitted a written renunciation of their claims. The court accepted these withdrawals as compliant with the Civil Procedure Code, noting that the municipality also withdrew its incidental appeal, thereby removing any substantive dispute for the court to adjudicate.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.; The court may declare proceedings extinguished by decree when all parties formally renounce their claims or appeals, rendering the litigation moot and obviating the need for a substantive judgment on the merits.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal extinction of proceedings decreto di estinzione civil procedure code party renunciation mootness litigation termination chiusura della procedura di assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
D.L. n. 168/2016
L. 197/2016
168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante le adesioni.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9551/2021 R.G. proposto da : BIANCHI MATTEO, in qualità di socio accomandatario e legale rappresentante pro tempore della IMMOBILIARE CAPO SANTA CROCE DI BIANCHI MATTEO C. SAS, elettivamente domiciliati in Roma, Via Francesco Saverio Nitti 15, presso lo studio dell'avvocato BARBARA DI STEFANO, rappresentati e difesi dagli avvocati MARCELLO BIANCHI, TOMASO GALLETTO; -ricorrenti – contro COMUNE ALASSIO, in persona del Sindaco in carica e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Viale delle Milizie 22, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO STRIZZI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MATTEO PANNI, GIORGIO MOROTTI; -controricorrente e ricorrente incidentale – nonché contro VITTORIA ASSICURAZIONI SPA, in persona del procuratore speciale DAVID MONTI, elettivamente domiciliata in Roma, Via G.

Ferrari 4, presso lo studio dell'avvocato MAURILIO PRIORESCHI, rappresentata e difesa dall'avvocato VINCENZO BRUNO; -controricorrente – PROVINCIA DI SAVONA, in persona del Presidente in carica e legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato ALBERTO RUSSO; -controricorrente – nonché contro STALLA ANGELO, ODONE MAURO, COMUNE ALASSIO, FALLIMENTO CTM SRL in persona del Curatore, FALLIMENTO 1 PRIMA SRL in persona del Curatore, IMMOBILIARE ROCCA SRL, EREDI DI PESCE PIETRO, HELVETIA ASSICURAZIONI SPA; -intimati – avverso la sentenza n. 1731/2019 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 30/12/2019; lettol’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dai ricorrenti e dal difensore; rilevatoche il Comune di Alassio ha accettato la rinuncia al ricorso e, a sua volta, ha rinunciato al proprio ricorso incidentale; rilevatoche le predette rinunce sono stata inoltre accettate da tutte le altre controparti costituite; ritenuto che le rinunce e le adesioni presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenutoche l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante le adesioni.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza. Co