Cassation court dismisses appeal against bank liability, remanding case for new fact-finding on necessary connection.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation accepted the second ground of appeal regarding the lower court's reasoning on necessary connection, while absorbing the first ground concerning the damage amount. The appellate court had incorrectly assumed the employee could not have committed fraud based on his foreign service role, contradicting the criminal conviction and ignoring the lack of evidence for a necessary link to his duties. Consequently, the judgment was quashed and remanded to the Court of Appeal of Florence for a new examination of the facts and application of the necessary connection principle.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2049 cod. civ.; Art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.: The employer's indirect liability requires a necessary connection between the tort and the employment relationship, meaning the assigned duties must have made the harmful act possible or facilitated it.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25976/2020R.G. proposto da: GIUSTI LIA FRANCA, GIUSTI ENRICA VITTORIA e GIUSTI MARGHERITA, elettivamente domiciliate in ROMA , alla via CAIO MARIO n. 27, presso lo studio dell’avvocato MAGNI FRANCESCO ALESSANDRO (MGNFNC69B15H501Z) rappresentate e difes e dall'avvocato ZIPOLINI ROMANO (ZPLRMN56B17A657I) -ricorrenti – contro BANCA NAZIONALE del LAVORO S . P . A . , in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA, alla piazza di PRISCILLA n. 4, presso lo studio dell’avvocato BEVERE MASSIMO (BVRMSM55H16H501G) che lo rappresenta e difende -controricorrente – nonchécontro SESTO ROBERTO -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO di FIRENZE n. 19/2020depositata il 08/01/2020 .
R.g. n. 2576 del 2020; Ad 05/06/2023; estensore: C. Valle Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 5/06/2023 , dal Consigliererelatore Cristiano Valle, osserva quanto segue. FATTI DI CAUSA Lia Franca, Enrica Vittoria e Margherita Giusti, quali eredi dei loro genitori, chiedevano al Tribunale di Lucca di condannare R oberto Sesto alla restituzione delle so mme a lui affidate e in solido di condannare pure la Banca nazionale del LavoroS.p.a., della quale il Sesto era dipendente, ai sensi dell’art. 2049 cod.civ. Deducevano che sul conto dei propri genitori erano state effettuate dal Sesto, condannato in sede penale per simili condotte anche nei confronti di altri clienti della sede centrale di Lucca della BNL S.p.a., operazioni di investimento eccessivamente onerose e che di tale condotta dovesse rispondere anche il datore di lavoro.
Il Tribunale di Lucca accoglieva parzialmente la domanda e condannava il dipendente al pagamento, in favore delle attrici , di oltre centosessantamila euro, rigettando quella proposta nei confronti della banca. Le Giusti impugnavano la sentenza per ottenere la condanna nei confronti del dipendente alla maggior somma richiesta e nei confronti della Banca per responsabilità ai sensi dell’art. 2049 cod.civ. La Corte d’appello di Firenze, nel ricostituito contraddittorio delle parti e nella contumacia di Roberto Sesto, con sentenza n. 19 del 08/01/2020, confermando la pronuncia di primo grado, ha ritenuto che fosse stato ben applicato, nella specie, il consolidato principio giurisprudenziale del nesso di occasionalità n ecessaria ; che , in merito alla responsabilità ex art. 2049 cod.c iv . della b anca , il fatto lesivo debba essere riconducibile ad un’attività lavorativa del dipendente; che tali requisiti erano assenti nel caso di specie,stante anche la mancanza di prove a riguardo e dovendosi propendere per l’ipotesi di contatti avuti tra investitori e dipendente in virtù di rapporti personali.
R.g. n. 2576 del 2020; Ad 05/06/2023; estensore: C. Valle Avverso la sentenzadella Corte territoriale propongono ricorso per cassazione, con due motivi, Lia Franca, Enrica Vittoria e Margherita Giusti Resiste con controricorso la BNL S.p.a. Roberto Sesto è rimasto intimato. La BNL S.p.a. ha depositato memoria per l’adunanza camerale del 05/06/0223. RAGIONI DELLA DECISIONE In via pregiudiziale ritiene il Collegio che, alla stregua della più recente giurisprudenza nomofilattica (Sez. U n . 36057 del 09/12/2022 Rv. 666374 - 01) la procura alle liti conferita dalle ricorrenti all’avvocato Zipolini sia idonea, in quanto allegata al ricorso su foglio ad esso spillato e dunque riferibile all’impugnazione del provvedimento che lo stesso intende censurare, pur non risultando specificamente riportati in essa i dati identificativi della sentenza impugnata.
Le ricorrenti censurano come segue la sentenza della Corte territoriale. Il primo motivo reca censura di violazione dell’art. 112 cod.proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c od . p roc . c iv . per omessa pronuncia sul secondo motivo di appello ed omessa pronuncia su domanda ritualmente formulata. Le ricorrenti sostengono che la C orte d ’appello avrebbe confuso alcuni accadimenti in fatto ed avrebbe erroneamente esaminato congiuntamente due motivi di appello , senza tenere in adeguata considerazione gli elementi di prova forniti.
Il secondo mezzo reca plurime censure di violazione dell’art. 2697 cod. c iv . e degli artt. 115 e 116 c od . p roc . c iv . , in relazione all’integrale mancato esame, riguardo al primo motivo di impugnazione, di fatti decisivi attestati dalle prove documentali acquisite, rispetto alle quali le parti hanno sviluppato il loro R.g. n. 2576 del 2020; Ad 05/06/2023; estensore: C. Valle contraddittorio, ma che la Corte ha ignorato (art. 360, comma 1,n. 3 e 5 cod. p roc . c iv .); la motivazione si limiterebbe a richiamare quella di primo grado,senza esaminare compiutamente le prove.
In via preliminare ritieneil Collegio che debba essere esaminato il secondo motivo di ricorso, in quanto esso investe integralmente il tema del decidere, che è quello della responsabilità dell’istituto bancario per fatti dei propri dipendenti, ai sensi dell’art. 2049 cod. civ. La Corte territoriale si è limitata al richiamo di alcune sentenze di questa Corte e solo nell’ultima parte della pag. 4 e nella prima metà della pag. 5 della motivazione esamina (o perlomeno afferma di farlo) i fatti, ma si limita a ribadire quanto già ritenuto dal Tribunale, senza un’adeguata confutazione del motivo di appello che investiva la complessiva posizione della banca nei suoi rapporti con i genitori delle ricorrenti con riferimento all’operato delSesto.
In particolare, l’affermazione , resa alla pag. 5 della sentenza impugnata,dell’essere state individuate soltanto delle presunzioni, e non delle prove delle circostanze relative alla raccolta di fondi da parte del Sesto, all’utilizzo di modulistica datata, all’effettuazione di operazioni per cassaper conto di clienti, senza la presenza di questi, è del tutto incoerente con il materiale probatorio raccolto e riportato in ricorso, in particolare con le risultanze delle prove testimonialicosì da integrareil vizio processuale dell’ omesso esame di fatti decisivi, non risultando il costrutto della motivazione,meramente apodittico, adeguato al pur necessario «minimo costituzionale » richiesto dalla giurisprudenzadi questa Corte dopo la modifica dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (Sez.
U n. 8053 del 07/04/2014Rv. 629801 –01 e 629831 - 01 ) . La motivazione della Corte territoriale , peraltro, non risulta neppure conforme all’orientamento di questa Corte in tema di occasionalità necessaria (Cass.n. 06632 del 12/03/2008 Rv. 602158 R.g. n. 2576 del 2020; Ad 05/06/2023; estensore: C. Valle –01 nonché Cass. n. 20924 del 15/10/2015 Rv. 637475 - 01 ) , che ha affermato che la responsabilità indiretta del committente di cui all'art 2049 cod. civ., per il fatto dannoso commesso da un dipendente, postula l'esistenza di un nesso di « occasionalità necessaria» tra l'illecito e il rapporto di lavoro che vincola i due soggetti, nel senso che le mansioni affidate al dipendente abbiano reso possibile o comunque agevolato il comportamento produttivo del danno al terzo.
Nella specie, la Corte d’appello di Firenze ha affermato che la circostanza che il Sesto fosse addetto al servizio estero implicitamente comportava che egli non poteva avere commesso i fatti distorno di fondo dal conto, e dai depositi , dei danti causa delle ricorrenti, in tal modo contraddicendo – senza, peraltro, offrire alcuna logica spiegazione sul punto – quanto risultava emerso nel procedimento penale conclusosi con sentenza di condanna nei confronti dello stesso Sesto. Il secondo motivo di ricorso è, pertanto, fondato e deve essere accolto.
L'accoglimento del second o motivo di ricorso comporta l’assorbimento del primo, che riguarda l’ammontare delle somme da risarcire, ela cassazione della sentenza impugnata ; in quanto sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere rimessa alla stessa Corte di Appello di Firenze , in diversa composizione, che, nel procedere a nuovo esame , applicherà i principi di diritto sopra esposti, e procederà a regolare le spese del giudizio di appello e di questa fase di legittimità. Il deposito della motivazione è fissato nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 bis1 cod. proc. civ.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso , assorbito il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia R.g. n. 2576 del 2020; Ad 05/06/2023; estensore: C. Valle alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittim