Cassation court dismisses appeal for lack of sufficient motivation under Art. 360 c.p.c. and Art. 111 Cost.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione dismissed the appeal lodged by the Lasigna family against a lower court ruling regarding a lease dispute with Basile Petroli. The appellants argued that the appellate judgment lacked sufficient motivation, claiming the court failed to logically connect its findings to the legal conclusions. The court rejected this claim, ruling that the lower court provided adequate reasons for its decision and that the alleged defects did not constitute a violation of law under Article 360, paragraph 1, number 4 of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 111, comma 6 Cost.; The mere insufficiency of motivation is not a ground for cassation; only a total lack, apparent motivation, or irreducible contradiction between statements constitutes a violation of law.
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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30116/2019R.G. proposto da: LASIGNA DONATO, LASIGNA FRANCESCO, LASIGNA MARZIA, LASIGNA CARMELA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA GIORGIO VASARI, 4, presso lo studio dell’avvocato CENSI SIMONA (CF: CNSSMN66P46E036P), rappresentati e difesi dall ’ avvocato GRIPPA NICOLA (CF: GRPNCL62A20F027G) – Ricorrenti – Contro LASIGNA DONATO, LASIGNA FRANCESCO, LASIGNA MARZIA, LASIGNA CARMELA, elettivamente domiciliatiin ROMA VIA GIORGIO VASARI 4, presso lo studio dell’avvocato CENSI SIMONA (CF:
CNSSMN66P46E036P), rappresentat i e difes i dall ’ avvocato GRIPPA NICOLA (CF: GRPNCL62A20F027G) – Controricorrenti – nonchécontro LASIGNA FRANCESCO, LASIGNA CARMELA, LASIGNA MARZIA, BASILE PETROLI SPA – Intimati – sul controricorso incidentale proposto da BASILE PETROLI SPA, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall’avvocato DE CARLO LORENZO (CF: DCRLNZ58S01D754K) – Ricorrente incidentale – Contro LASIGNA DONATO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIORGIO VASARI 4, presso lo studio dell ’ avvocato CENSI SIMONA ( CF:
CNSSMN66P46E036P),rappresentato e difeso dall’avvocato GRIPPA NICOLA (CF: GRPNCL62A20F027G) – Controricorrente all’incidentale – nonché contro LASIGNA FRANCESCO, LASIGNA CARMELA, LASIGNA MARZIA – intimati – avverso la SENTENZAdella CORTE D ’ APPELLO di LECCE - SEZ.DIST.DI TARANTOn.314/2019, depositata il 12/06/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/02/2023dal Consigliere CARMELO CARLO ROSSELLO. S VOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso dinanzi al Tribunale di Taranto , Donato Lasigna, Francesco Lasigna, Marzia Lasigna, Carmela Lasigna (odierni ricorrenti), l ocatori, convennero in giudizio Basile Petroli s.p.a. (odiernacontroricorrente), conduttrice, per sentir dichiarare: (1 ) la risoluzionedel contratto di locazione avente ad oggetto il terreno di loro proprietà su cui la conduttrice era intenzionata a costruire un impiantodi distribuzi one carburanti; (2 ) la condanna della convenuta al rilascio del terreno e al pagamento dei canoni di locazione maturati,oltre al risarcimento del danno.
Iricorrenti dedussero al riguardo: (1 ) che il contratto di locazione riguardava un terreno in agro di Palagiano, sul quale insisteva l’agrumeto di loro proprietà, con decorrenza dal 1 ° /9/2002 fino al 31/8/2020,concesso in locazione alla Basile P etroli, intenzionata a realizzarviun impianto per la distribuzione di carburanti ; (2 ) c he la validità d el contratto era stata subordinata alla condizione sospensiva relativa all ’ ottenimento di tutte le autorizzazioni amministrative necessarie per la realizzazione dell ’ impianto di distribuzione carburanti ; (3 ) c he il Comune di Palagiano aveva rilasciato (in data 11/9/2002) concessione edilizia per la realizzazione di una stazione di servizio, previo asservimento del terrenoalla realizzazione dell ’ impianto distribuzione carburanti ; (4 ) che successivamente Basile P etroli, pur avendo ottenuto le necessarie autorizzazioni amministrative, non aveva realizzato l’impiantodi carburanti sul suolo concesso in locazione, e ave va anzi cercatodi collocare l a sua costruzione su altro sito ) .
In diritto, gli attori dedu ssero la nullità della clausola del contratto nella parte in cui subordinava l ’ efficacia dello stesso alla mera volontà di Basile P etroli, dovendosi considerare come condizionemeramente potestativa. Gliodierni ricorrenti chiesero pertanto la risoluzione del contratto dilocazione, con conseguente condanna al rilascio dell ’ immobile, al pagamento dei canoni maturati e al risarcimento del danno, quest’ultimoindividuato nella mancata percezione del reddito annuo derivantedall’agrumeto eliminato, nel deprezzamen to dell ’ immobile per l ’ eliminazione dell ’ agrumeto e nell ’ asservimento del suolo alla destinazionepattuita.
2. Basile Petroli si costituì in giudizio chiedendo il rigetto dell e domande attoree, eccependo: (1 ) il mancato perfezionamento del contratto per pendenza della condizione relativa al rilascio delle autorizzazioni necessarie per la costruzione dell ’ impianto; (2 ) la conseguente inammissibilità della domanda di pagamento dei canoni, il cui obbligo era sub ordinato al perfezionamento del contratto ed alla messa in esercizio dell ’ impianto d i distribuzione carburanti; (3 ) l ’ infondatezza della richiesta di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale, non essendo i fatti dedotti ascrivibilialla respon sabilità di Basile P etroli; (4 ) l ’ insussistenza della violazione dei doveri di buona fede e correttezza contrattuale, avendoBasile P etroli sempre e tempestivamente informato i Lasigna di o gni attività posta in essere. (5 ) La legittimità della clausola di recesso.
3. Consentenza n. 3770/2015 il Tribunale di Taranto, istruita la causa con CTU e deposizioni testimoniali, dichiarò la risoluzione del contratto di locazione intercorso tra Donato Lasigna, Francesco Lasigna,Marzia Lasigna, Carmela Lasigna, locatori , e Basile Petroli, conduttrice, per grave inadempimento di quest ’ ultima, condannandola altresì al pagamento della somma di euro 119.755,50a titolo risarcitorio.
4. Basile Petroli propose appello chiedendo la riforma della sentenza, gravamecui resistevano Donato Lasigna, Francesco Lasigna, Marzia Lasigna,Carmela Lasigna.
5. Con sentenza n. 292/2019, depositata in data 12/6/2019, oggetto di ricorso, la Corte d ’ Appello di Lecce ha accolto in parte l ’ appello interposto da Basile Petroli avverso la se ntenza del Tribunale di Tarantoe, per l ’ effetto, i n parziale riforma di questa: (1 ) ha rigettato la domanda di risarcimento danni spiegata da Donato Lasigna, Francesco Lasigna, Marz ia Lasigna, Carmela Lasigna; (2 ) ha dichiaratointeramente compensate tra le parti le spese processuali e disposto che le spese di CTU fossero egualmente ripartite tra gli attorie la convenuta; (3 ) ha condannato Donato Lasigna, Francesco Lasigna, Marzia Lasigna e Carmela Lasigna a restituire alla Basile Petroliquanto ricevuto in esecuzione della sentenza di primo grado.
LaCorte territoriale motiva la non riconoscibilità del risarcimento dei danni ai proprietari (deprezzamento del fondo per svellimento dell’agrumeto, mancato reddito annuo a decorrere dal 2008) sulla scortadella non riconducibilità dello sradicamento degli agrumeti a BasilePetroli, per mancanza di riscontro probatorio. Aconferma della sentenza di prime cure , la Corte territoriale ha ritenuto sussistere un grave inadempimento imputabile a Basile Petroli, con correlata pronunzia di risoluzione del contratto di locazione.
6. Avverso la predetta sentenza Donato Lasigna, Francesco Lasigna, MarziaLasigna e Carmela Lasigna propongono ricorso per cas sazione affidato a due motivi, cui Basile Petroli s.p.a. resiste con controricorso,proponendo ricorso incidentale affidato a tre motivi.
7. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ’ art. 380 - bis 1 cod. proc. civ.
8. Le parti hanno depositato memorie ex art. 380 bis 1 cod. proc. civ. M OTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso principale i ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360, 1° co., nn. 3 e 4, cod. proc. civ., “Nullitàdella sentenzaper violazione degli artt. 115 1° comma c.p.c., 167 c.p.c., 183 c.p.c., 2697 c.c., 345 c.p.c., 132 comma 2 n. 4 c.p.c. e 111 Cost., ai sensi dell ’ art. 360 comma 1° n. 3 e 4 c.p.c. ” , deducendo chela Corte territoriale ha errato nel ritenere circostanza pacific a e non contestata lo sradicamento degli agrumeti come eseguito dai ricorrenti ed esclu dendo l ’ addebitabilità di detto sradicamento alla BasilePetroli, sull ’ affermazione – errata – che sarebbe stata eseguita da un terzo soggetto (ANAS).
L ’ univocità delle difese svolte dal convenuto avrebbe ingenerato negli odierni ricorrenti il legittimo affidamentosul fatto , non controverso, che la materiale esecuzione dello sradicamento fosse stato eseguito dagli stessi allor a attori, odierniricorrenti, e che oggetto di contestazione (e quindi di prova) fossel’aver eseguito detto sradicamento su richiesta d i Basile Petroli, percui non era più consentito, per il principio delle preclusioni di cui ai citati artt. 167 e 183 cod. proc. civ. , di rendere controverso un fattonon contestato.
A detta dei ricorrenti, la deduzione, in sede di appello, che lo sradicamento fosse opera dell ’ ANAS, costituiva pertantoun’eccezione nuova, inammissibile ai sensi dell ’ art. 3 45, 2° comma, cod. proc. civ. La Corte territoriale avrebbe dovuto, più correttamente, accertare l ’ unico fatto controverso, ossia se fosse stato eseguito su esplicita richiesta dall ’ appellante o spontaneamente,come sostenuto dai resistenti.
2. Con il secondo motivo di ricorso principale i ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ., “ Violazione degli artt.1356 e 1358 c.c., in relazione all ’ art. 360 I comma n. 3 c.p.c. ” , laddovela Corte territoriale avrebbe errato nell ’ applicazione di dette norme,non avendo tenuto conto che, in pendenza della condizione sospensiva, l ’ acquirente del diritto può compiere solo atti conservativie deve comportarsi secondo buona fede, per conservare integrele ragioni dell ’ altra parte. Basile Petroli, in assenza del nulla osta definitivo e, quindi in pendenza di tale condizione sospensiva, diedeinizio ai lavori di costruzione della stazione carburanti, laddove avrebbepotuto compiere solo gli atti conservativi, ge nerando altresì il ragionevole affidamento circa l ’ intenzione di dare corso alla realizzazione di detta stazione, compromettendo l ’ integrità del fondo.
Ilmotivo lamenta che la C orte territoriale, facendo cattivo governo degliart. 1356 e 1358 cod. civ., ha ritenuto che l a richiesta rivolta ai proprietari di svellere l ’ agrumeto e di dare inizio ai lavori, poi interrotti per il successivo intervento inibitorio del Comune di Palagiano,non rilevasse ai fini dell ’ accertamento della responsabilità di Basile P etroli per la perdita dell ’ agrumeto , laddove invece tale comportamento andava apprezzato sotto il profilo della violazione deidoveri derivanti dalle norme richiamate.
3. Con il primo motivo di ricorso incidentale si denuncia, in relazione all’art. 360, 1° co., nn. 3 e 4, cod. proc. civ., “Violazione o falsa applicazionedelle norme di diritto - Nullità della sentenza in relazione agliartt. 132, primo comma, n. 4) , 115, 116 c.p.c., 2697 c.c. e 111 Cost., in relazi one all ’ art. 360 primo comma nn.
3) e 4) c.p.c. ” , lamentando che la Corte territoriale ha illegittimamente ritenuto sussistente il grave inadempimento contrattuale di Basile Petroli senza, tuttavia, individuare, se non per relationem , rispetto alla sentenzadi primo grado, le ragioni di rigetto dell ’ interposto appello sulpunto. Per il motivo esposto, la sentenza della Corte territoriale sarebbeaffetta da nullità per assenza di motivazione.
4. Con il secondo motivo di ricorso incidentale , si denuncia, in relazione all’art. 360, 1° co., nn. 3 e 4, cod. proc. civ., “ Violazione o falsa applicazionedelle norme di diritto in relazione agli artt. 1358, 1359, 1453, 1455, 1375 c.c., 115 e 116 c.p.c., 2697 c.c., in relazione all’art.360 primo comma nn.
3) e 4) c.p.c. ” , lamenta ndo che l a Corte territoriale ha completamente disatteso le risultanze della prova documentale, allorché ha genericamente ritenuto sussistente l’inerziadella Basile Petroli e, dunque, il suo grave inadempimento, disattendendole dette risultanze , per come evidenziate nei motivi di appello, nei quali era stata dimostrata l ’ impossibilità di perfezionamento dell ’ iter amministrativo sotteso alla reali zzazione dell’impiantodistribuzione carburanti, sia per la sussistenza di motivi ostativi,quali la concomitante realizzazione di opere stradali sul sito, sia per l ’ intervenuto atto ablatorio che aveva sottratto ai germani Lasigna, già prima della proposi zione del giudizio, la disponibilità delleparticelle costituenti il fondo oggetto di locazione.
5. Con il terzo motivo di ricorso incidentale si denuncia, in relazione all’art. 360, 1° co., nn. 3 e 4, cod. proc. civ., “ Violazione o falsa applicazionedelle norme di diritto - Omessa pronuncia in relazione agli artt. 1375 c.c., 115 c.p.c., 116 c.p.c., 98 c.p.c. in relazione all’art.360 primo comma nn.
3) e 4) c.p.c . ” . Nella sentenza di cui si chiedela cassazione , la Corte territoriale avrebbe omesso qualsiasi valutazione sui profili di illecito e grave violazione, da parte dei germani Lasigna, delle norme di correttezza e buona fede contrattuale, evidenziati dalla controparte. Secondo la ricorrente incidentale,emergerebbe dagli atti processuali che Basile Petroli non fosse mai stata informata del procedimento ablativo, lasciando che lastessa confidasse nella realizzazione dell ’ impianto di distribuzione carburante,continuando a presentare le istanze di inizio atti vità per noncaducare l ’ autorizzazione amministrativa.
6. Sul primo motivo di ricorso principale . Va premesso che, nella specie,non risulta n epp ure astrattamente ipo tizzabile la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ . , non lamentandosi, nella specie, un travisamento del contenuto oggettivo della prova (sulla cui portata questa sezione ha rimesso la questione alle sezioni unite con ordinanzan. 11111 del 2023). Esula, difatti, dal perimetro del vizio denunciato la censura con la quale si addebiti al giudice di merito di avere errato nella complessiva valutazione delle risultanze processuali,sottoponendo al vaglio del giudice di legittimità non altro che una propria, diversa ricostruzione del fatti di causa, in contrasto con quella adottata dal giudice di merito,poiché in tal caso la norma che viene in rilievo è l'art. 116 cod. proc. civ., in relazione alla quale questa Corte ha già più volte affermato che finanche « il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito” peraltro, nemmeno invocabile nel caso di specie “ non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (che attribuisce rilievo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ. - dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante». 6.1 Risulta evidente, pertanto, che la complessiva censura proposta dal ricorrente si risolve nella sollecitazione ad effettuare una nuova valutazione di risultanze di fatto, cosi mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito giudizio di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto ancora gli apprezzamenti espressi dal giudice di appello non condivisi e per ciò solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni ai propri desiderata, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa potessero ancora legittimamente porsi dinanzi al giudice di legittimità. 6.2 Il motivo è pertanto inammissibile.
7. Sul secondo motivo di ricorso principale . Il motivo in esame è assorbito dalla inammissibilità del primo motivo, che ne sconta comunquei medesimi difetti.
8. I tre motivi di ricorso incidentale possono essere esaminati congiuntamente,in quanto strettamente connessi. Dal momento che tuttie tre i motivi sono dedotti con riferimento all ’ art. 360, n. 4, cod. proc.civ., va considerato quanto segue. 8.1 L ’ obbligo di mo tivazione è ottemperato mediante l ’ indicazione delle ragioni della sua decisione, mentre non è necessario che il giudice confuti espressamente tutti gli argomenti portati dalla parte interessata (Cass. n. 12123/2013;Cass. n. 8767/2011). “ Integra motivazione insanabilmente contraddittoria, ovvero apparente per impossibilità di ricavare la logicità del ragionamento inferenziale del giudice, (solo) quella che affermi la sussistenza di un presupposto per l’applicazione di una norma, poi negandola immotivatamente”(così Cass.N. 4367/2018). 8.2 Infatti, come chiarito da Cass, Sez.
II, 8/3/2022, n. 7523: “ Compito della Corte di Cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici del merito, dovendo invece la Corte di legittimità limitarsi a controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevolee del plausibile”. 8.3 Come è noto, “ In seguito alla riformulazione dell ’ articolo 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’articolo 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’articolo 111, comma 6, della Costituzionee, nel processo civile, dall’articolo 1 32, comma 2, n. 4, c.p.c.Tale obbligo è violato soltanto nel caso in cui la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’articolo 360, comma 1, n. 4, c.p.c.“(così, di recente, Cass., Sez.
III, 17/5/2021, n. 13170). 8.4Ne consegue che « è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, escl