Italian court dismisses appeal via withdrawal decree under Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal dismissed by issuing a decree based on the plaintiff's formal withdrawal. The case involved a dispute between Farmacia Giangrieco and Unicredit Factoring, where the plaintiff's lawyer signed a document of renunciation which was also adopted by the defendant's representative. The court ruled that these actions met the statutory requirements for termination, thereby extinguishing the proceedings without addressing the underlying merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArticles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure: A judgment is extinguished by decree when the plaintiff formally renounces the appeal and the defendant consents to the withdrawal, provided the formal requirements are met.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2703/2023 R.G. proposto da : FARMACIA GIANGRIECO DEL DOTT GAUDIO GIOVANNI, in persona del legale rappresentante pro tempore GAUDIO GIOVANNI, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dell'avvocato FABIO D'ANIELLO, che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro UNICREDIT FACTORING S.p.A. 01462680156, in persona del legale rappresentante pro tempore ALESSIA GROSSO, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dell'avvocato LAURA ALESSANDRA LODI, che lo rappresenta e difende; –controricorrente – avverso la sentenza n. 2664/2022 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 29/07/2022; letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore della ricorrente, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti; rilevato che il predetto atto di rinuncia risulta inoltre sottoscritto per adesione dal legale rappresentante p.t. della società controricorrente e dal difensore; ritenutoche la rinuncia e l’adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;ritenutoche l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesione.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza. Così deciso in Roma, il 2