Italian Supreme Court dismisses appeal due to appellant's formal waiver of the lawsuit under Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal dismissed via a decree following the appellant's formal waiver of the proceedings. The appellant, represented by counsel, signed a document explicitly renouncing the lawsuit against the opposing parties, while the court noted the absence of the other parties in the Cassation trial. Relying on Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code, the court ruled that the waiver met all legal requirements, thereby extinguishing the case without addressing the underlying merits or ordering costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.: A party's formal waiver of the lawsuit constitutes a valid renunciation of the right to continue the proceedings, resulting in the immediate extinction of the case without the need for further judicial examination of the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1104/2023 R.G. proposto da : MANFRINATI NICOLA MNFNCL74L05B156C, elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale dell'avvocato CARLA ARRIGHI, che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro RICCÒ MAURO RCCMRA60M29G337U, BASTIAN CONTRARIO S.r.l. 01570420206, TRIFIRÒ PAOLA TRFPLA63S64G337L; -intimati – avverso la sentenza n. 1254/2022 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 24/10/2022; letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal ricorrente e dal difensore; rilevato che gli intimati non risultano costituiti nel giudizio di Cassazione; ritenuto che la rinuncia presenta i requisi ti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenutoche l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante la mancanza di attività difensiva degli intimati.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza. Così deciso in Roma, il 21/0