Decreto — n. 27055/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12747/2021 R.G. proposto da : SE.CO. S.r.l. 07128760589, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Federico Cesi 21, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO TOGNA, rappresentata e difesa dall’avvocato GIANCARLO VIOLANTE RUGGI D'ARAGONA; -ricorrente - contro GLOB.TEC 07119760630; -intimata – nonché contro PROVINCIA NAPOLETANA DEI PADRI SCOLOPI 01320140633, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIO CIANCIO; -controricorrente – avverso la sentenza n. 3717/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 03/11/2020; lettol’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal Presidente l.r.p.t. della società ricorrente e dal difensore;rilevato che la rinuncia è stata comunicata alla controparte costituita, a cura della Cancelleria, ai sensi dell’art. 390, co. 3 c.p.c., così come novellato dall'art. 3, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149; rilevatoche la controricorrente ha depositato l’atto di accettazione della rinuncia; ritenutoche la rinuncia e l’adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenutoche l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 c.p; Decreto — n. 27055/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : SE.CO. S.r.l. 07128760589, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Federico Cesi 21, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO TOGNA, rappresentata e difesa dall’avvocato GIANCARLO VIOLANTE RUGGI D'ARAGONA; -ricorrente - contro GLOB.TEC 07119760630; -intimata – nonché contro PROVINCIA NAPOLETANA DEI PADRI SCOLOPI 01320140633, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIO CIANCIO; -controricorrente – avverso la sentenza n. 3717/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 03/11/2020; lettol’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal Presidente l.r.p.t. della società ricorrente e dal difensore;rilevato che la rinuncia è stata comunicata alla controparte costituita, a cura della Cancelleria, ai sensi dell’art. 390, co. 3 c.p.c., così come novellato dall'art. 3, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149; rilevatoche la controricorrente ha depositato l’atto di accettazione della rinuncia; ritenutoche la rinuncia e l’adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenutoche l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesione.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12747/2021 R.G. proposto da : SE.CO. S.r.l. 07128760589, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Federico Cesi 21, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO TOGNA, rappresentata e difesa dall’avvocato GIANCARLO VIOLANTE RUGGI D'ARAGONA; -ricorrente - contro GLOB.TEC 07119760630; -intimata – nonché contro PROVINCIA NAPOLETANA DEI PADRI SCOLOPI 01320140633, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIO CIANCIO; -controricorrente – avverso la sentenza n. 3717/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 03/11/2020; lettol’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal Presidente l.r.p.t. della società ricorrente e dal difensore;rilevato che la rinuncia è stata comunicata alla controparte costituita, a cura della Cancelleria, ai sensi dell’art. 390, co. 3 c.p.c., così come novellato dall'art. 3, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149; rilevatoche la controricorrente ha depositato l’atto di accettazione della rinuncia; ritenutoche la rinuncia e l’adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenutoche l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesione.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza. Così deciso in