Cassation court declares appeal dismissed due to formal withdrawal by the appellant without substantive defense.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal dismissed via a decree following the appellant's formal withdrawal. The appellant, representing a civil party, voluntarily relinquished the right to continue the proceedings against the defendant company. The court ruled that the withdrawal met all statutory requirements under the Code of Civil Procedure, necessitating no further examination of the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of an appeal by the appellant, if made in compliance with statutory requirements, results in the immediate extinction of the proceedings without the need for a substantive judgment on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10140/2023 R.G. proposto da : PAOLINI ELENA PLNLNE66T68I225B, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dell'avvocato ELENA PAOLINI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIANLUCA MALAVASI; -ricorrente - contro CHELLI ALFREDO DI CHELLI ALBERTO C. SAS 04133970378, rappresentata e difesa dall’Avvocato PAOLO RIGHETTI; -resistente – avverso la sentenza n. 977/2023 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 05/05/2023; lettol’atto di rinuncia al ricorso; rilevato che gli intimati non risultano costituiti nel giudizio di Cassazione; ritenuto che la rinuncia presen ta i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenutoche l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante la mancanza di attività difensiva degli intimati.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza. Così deciso in Roma, il 21/09