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Ordinanza — n. 27011/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for mixing merit arguments with procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27011/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to procedural defects and the improper mixing of substantive arguments with legal grievances. The applicants argued that a 2006 settlement transaction should release them from a 1996 guarantee obligation after the bank obtained a default judgment, but the lower court ruled the transaction was non-novative and irrelevant to the existing judgment. The Supreme Court rejected the appeal because the petition was confused, lacked a proper factual summary, and attempted to bypass the finality of the lower court's decision by raising merits issues not permitted at this stage.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 366, n. 3 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it mixes substantive merit arguments with procedural defects, fails to provide a clear summary of facts, or attempts to obtain a prohibited review of the case's merits.

Parole chiave

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inadmissible appeal merit arguments procedural defects finality of judgment guarantee release transaction validity costs allocation fideiussione bancaria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 3 c.p.c.
Col primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n.
Art. 366, n. 3 c.p.c.
Nonostante l’incredibile estensione, il ricorso non contiene, in effetti, un’esposizione sommaria dei fatti come richiesta dall’art. 366, primo comma, n.
Art. 4, comma 8, d.m. 10 marzo 2014, n. 55
civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 8, del d.m.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Sussistono inoltre le condizioni di cui all’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R.
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 19811 del 2020 proposto da: Giovanni Mondo Mario Tiana e Giovanna Laura Restituta Vannini, legalmente domiciliati in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocatoGiuseppe Tiana; -ricorrenti - contro Banco di Sardegna s.p.a., in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in Roma, Via Emanuele Filiberto 66, presso lo studio degli avvocati Laura Mazzaroppi e Giorgio Caporro, che lo rappresentano e difendono; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1250/2019 del TRIBUNALE di SASSARI, depositata il 15/10/2019;

FIDEIUSSIONE. RICORSO INAMMISSIBILE. R.G. 19811/2020 Cron. Rep. C.C. 5/4/2023 C.C. 14/4/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/04/2023 dal Consigliere FRANCESCO MARIA CIRILLO. FATTI DI CAUSA 1. Giovanni Mondo Mario Tiana (d’ora in poi Giovanni Tiana) e la consorte Giovanna Laura Restituta Vannini (d’ora in poi Giovanna Vannini) convennero in giudizio il Banco di Sardegna s.p.a., davanti al Tribunale di Sassari, chiedendo che, previo riconoscimento della scorrettezza del comportamento tenuto dalla parte convenuta, il Tiana fosse liberato degli obblighi su di lui gravanti in forza della fideiussione prestata nel 1996 a favore del fratello Franco Tiana e, di conseguenza, fosse dichiarata la nullità o l’annullabilità della transazione da lui conclusa col Banco, insieme a sua moglie, nel 2006.

A sostegno della domanda espose di aver prestato fideiussione in favore del fratello per un mutuo agrario e che, rimasto il debitore principale inadempiente, il Banco aveva ottenuto un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nei suoi confronti, in forza del quale aveva avviato l’esecuzione forzata immobiliare. Aggiunse che, per evitare l’esecuzione, egli e sua moglie Giovanna Vannini avevano stipulato un contratto di mutuo fondiario con l’Istituto di credito onde reperire i fondi necessari a saldare il debito conseguente all’escussione della fideiussione.

Si costituì in giudizio la Banca convenuta, chiedendo il rigetto della domanda. Il Tribunale rigettò la domanda e condannò gli attori al pagamento delle spese di giudizio.

2. Avverso la sentenza del Tribunale hanno proposto appello gli attori soccombenti e la Corte d’appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, con ordinanza del 17 marzo 2020, emessa ai sensi degli artt. 348-bis e 348 - ter cod. proc. civ., ha dichiarato l’appello inammissibile siccome privo di ragionevole possibilità di essere accolto.

3. Contro la sentenza del Tribunale propongono ricorso Giovanni Tiana e Giovanna Vannini con unico atto affidato a due motivi. Resiste il Banco di Sardegna s.p.a. con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Col primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1955, 1965, 1175, 1375, 1723, 2697, 2727, 2728 e 2729 cod. civ., nonché degli artt. 112, 113, 115 e 116 cod. proc. civ., per erronea ricostruzione dei fatti con conseguente violazione di legge, per non aver riconosciuto il Tribunale la fondatezza della loro tesi e la conseguente liberazione dagli obblighi derivanti dalla fideiussione, nonché la nullità della successiva transazione.

2. Col secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 8, del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, per avere indebitamente il Tribunale liquidato la condanna alle spese con la maggiorazione del 20 per cento consentita da tale norma, la quale però non avrebbe dovuto trovare applicazione nel caso di specie.

3. Il Collegio osserva che il ricorso è inammissibile per una serie di concorrenti ragioni. Occorre innanzitutto rilevare che esso è redatto con una tecnica che lo rende di lettura estremamente complessa, inquanto risulta molto prolisso (77 pagine) e in più occasioni del tutto ripetitivo, nel senso che alcune censure, già prospettate in un certo punto, vengono poi ripetute in modo identico in un altro punto (si vedano, ad esempio, le osservazioni di cui alla p. 15 e ss. del ricorso, ripetute alla p. 45 e ss.). Il ricorso, poi, si presenta ingarbugliato e confuso, perché mescola considerazioni di merito, di per sé inammissibili in questa sede, con considerazioni giuridiche le quali, però, appaiono formulate in modo oscuro, frammentario e contraddittorio.

Il tutto non senza rimarcare come nel ricorso siano contenute anche valutazioni “etiche” sul comportamento della controparte che non dovrebbero avere ingresso nell’impugnazione di un provvedimento giudiziario (v. p. 26 dove si fa riferimento ad un «indegno comportamento» del Banco di Sardegna). Nonostante l’incredibile estensione, il ricorso non contiene, in effetti, un’esposizione sommaria dei fatti come richiesta dall’art. 366, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., perché la ricostruzione della vicenda processuale è sparpagliata e ripetuta in modo tale da far perdere facilmente il filo delragionamento.

Il Collegio, comunque, ferme restando tutte le criticità appena richiamate, deve limitarsi ad osservare che le censure prospettate non riescono in alcun modo a scalfire la solidità e la chiarezza della sentenza del Tribunale che è oggetto del ricorso. Sentenza che ha ineccepibilmente stabilito come l’esistenza di un accordo transattivo non potesse in alcun modo far venire meno il giudicato già perfezionatosi sul decreto ingiuntivo col quale il Banco di Sardegna aveva ingiunto al debitore e ai suoi garanti di pagare quanto dovuto, mentre l’invocata transazione del 2006 non aveva carattere novativo.

Il Tribunale, inoltre, ha anche spiegato che tutte le vicende relative al mutuo garantito dalla fideiussione erano irrilevanti, che il fideiussore non avrebbe potuto mai considerarsi liberato dalle sue obbligazioni e che, quanto alla transazione, era escluso ogni raggiro da parte della Banca. Le considerazioni contenute nel primo motivo di ricorso, in definitiva, si risolvono tutte nel tentativo surrettizio di sollecitare in questa sede un diverso e non consentito esame del merito. Incomprensibile appare, infine, la censura del secondo motivo in punto di spese, dal momento che il Tribunale non ha fatto altro che applicare l’aumento disposto dall’art. 4, comma 8, del d.m. 10 marzo 2014 –peraltro nella sola limitata misura del 20 per cento – in considerazione della manifesta fondatezza delle tesi sostenute dalla parte vittoriosa.

4. Il ricorso, pertanto, vadichiarato inammissibile. A tale esito segue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo2014, n.

55. Sussistono inoltre le condizioni di cui all’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 4.500, di cui euro 200 per spese, oltre spese generali e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo