Cassation court dismisses appeal arguing contract interpretation errors regarding debt assumption in a settlement agreement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court rejected the appellant's cassation appeal against a lower court ruling that he was jointly liable for a company's debt following a settlement breach. The appellant argued the contract required only payment of the agreed sum, not the original debt, citing specific clauses and the contract's practical purpose. The court held that these arguments merely proposed an alternative factual interpretation rather than demonstrating a legal error in applying established contract law principles.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma II, n. 5 c.p.c.; Art. 1362, 1363, 1369 c.c.: The Court of Cassation cannot substitute its own assessment of facts or propose alternative interpretations of a contract's meaning when the lower court's reasoning is not legally erroneous.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
e ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 12513/2021 proposto da: Meli Cesare, elettivamente domiciliato in Roma Piazzale delle Belle Arti n. 8 presso lo studio dell'avvocato Grilli Gino Danilo, rappresentato e difeso dagli avvocati Ferraris Marco, Negri Clara; -ricorrente - contro Nuance Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege in Roma, Piazza Cavour, pressola Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli avvocati Bidoggia Elenio, Oddo Giovanna; -controricorrente – avverso la sentenza n. 153/2021 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 10/02/2021; udita la relazione della causasvolta nella camera di consiglio del 05/04/2023 dal cons.DANILO SESTINIRilevato che:
Cesare Meli propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 542/2018 emesso dal Tribunale di Novara ad istanza della N uance srl, a fronte del mancato adempimento di un accordo transattivo stipulato in data 14/06/2016,con cui la predetta N uance aveva concordato con la Cedam srle con il suo legale rappresentante Cesare Meli che il debito dell’anzidetta Cedam (di oltre 422.000,00 euro) risultante da un precedente decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale d i Monza e non opposto,sarebbe stato estinto mediante pagamento rateale del minor importo di 220.000 euro (oltre spese legali e imposta di registro); il Tribunale rigettò l’opposizione, ritenendo che il Meli fosse debitore, in proprio e in via solidale con la Cedam, del debito portato dal decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Monza, dedott i gli acconti versati successivamente alla stipula della transazione, stante il mancato rispetto dei termini convenuti per i pagamenti; la Corte di Appello ha confermato la sentenza di primo grado, condannando l’appellante Meli al pagamento delle spese di lite nonché, ai sensi dell’art. 96, comm1 1 e 3, al pagamento della somma di 13.560,00 in favore della Nuance srl; ha proposto ricorso per cassazione il Meli, affidandosi a quattro motivi; ha resistito la Nuance srl,con controricorso; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c.; il ricorrente ha depositato memoria.
Considerato che: con il primo motivo, il ricorrente denuncia l'«omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione con riferimento all'art. 3 60 , comma II, n . 5 , c.p.c. , per avere la Corte motivato incorrendo in contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili» e censura la sentenza per avere ritenuto che, con l'atto di transazionedel 14.6.2016, il Me li avesse assunto i n proprio anche l'obbligazione portata dal decreto ingiuntivo del Tribunale di Monza, emesso nei soliconfronti di Cedam; e ciò compiendo « affermazioni tra loro in contrasto ed inconciliabili» in relazione al contenuto delle clausole di cui agli articoli da uno a 8 della scrittura transattiva; il motivo -che non deduce propriamente un omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti,bensì un vizio radicale della motivazione sotto il profilo del contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili- è infondato giacch é il rilievo che l'accordo “ a saldo e stralcio”prevedesse il pagamento della somma di 220.000,00 euro non contrasta, di per sé, con l'affermazione che , per il caso di inadempimento del medesimo accordo, il Meli avesse assunto - in proprio ed in via solidale-il pagamento dell'intera somma portata dal decreto ingiuntivo del Tribunale di Monza; né risulta ipotizzabile un contrasto interno alla motivazioneper il fatto che la Corte abbia fatto riferimento sia al criterio di interpretazione letterale che a quello di interpretazione sistematica delle clausole “le une per mezzo delle altre”; né, infine, l’inciso “come meglio infra” evidenziato dal ricorrente appare idoneo a contraddire la conclusione dell’assunzione delle obbligazioni tutte disciplinate in premessa; col secondo motivo,il ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. per avere la Corte ritenuto che dalla interpretazione letterale dell’art. 3 dell’accordo transattivo si ricavasse la volontà del Meli di assumere in proprio anche l’obbligazione originaria della Cedam s.r.l.; sostiene, al contrario, di avere «assunto l’obbligo di adempimento, non già dell’obbligazione ingiunta a Cedam, ma di quella convenuta transattivamente»; col terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. «per avere la Corte errato nel ritenere sorta una fattispecie di assunzione del debito, dalla interpretazione letterale dell'art. 5 delle clausole c ontrattuali esaminate»; col quarto motivo , il Meli denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 1369 c.c. « per averne la Corte negato l'applicazione alla fattispecie, pur avendo individuato, in sentenza, la causa concreta del contratto»: assume che la Corte territoriale «non ha interpretato il contratto con riguardo alla sua vera ratio, alla sua ragione pratica»e rileva che «la causa concreta/ ragione pratica della transazione consiste[va] nella rinuncia di N uance a parte del suo credito,a fronte del “vantaggio” di potersi rivalere, per la minor somma convenuta a saldo e stralcio, anche su Meli, il quale ha prestato, per quanto dedotto dalla stessa Corte, la “garanzia” con solo riferimento alla somma di euro 220.000,00»; i motivi dal secondo al quarto sono tutti volti a sostenere l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che il Meli avesse assunto, per il caso di inadempimento dell’accordo transattivo, l’obbligo di pagamento solidale delle somme residue dovute dalla Cedam per effetto del d.i. emesso dal Tribunale di Monza; tutti i motivi risultano inammissibili in quanto non prospettano effettivamente un’erronea applicazione dei criteri ermeneuti richiamati, ma la postulano (in termini di erronea sussunzione della fattispecie concreta) sulla base di una lettura “ alternativa ” della scrittura transattiva che sottopongono alla Corte di legittimità in funzione di un diverso apprezzamento di merito, che non è tuttavia consentito alla Corte di legittimità; in relazione al quarto motivo, va ulteriormente rilevato come la evidenziata ragione pratica della transazione non comporta -di per sé- che, per il caso di suo inadempimento, il Meli non potesse essere ritenuto obbligato per l’intero originario debito della Cedam; al rigetto del ricorso segue la condanna del Meli alle spese di lite; sussistono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrent e al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 7.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in euro 200,00) e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrent e , dell’ulteriore importo a tito