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Ordinanza — n. 26971/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court declared case extinguished by plaintiff's voluntary renunciation of legal action.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26971/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The plaintiff voluntarily withdrew their cassation appeal, leading the court to declare the proceedings extinguished without a substantive ruling on the merits. The case involved a dispute over unauthorized occupation of a commercial property and resulting damages between two companies. Since the appellant formally renounced the appeal, the court had no basis to address the alleged violations of procedural articles regarding costs or damages.

Regesto Legislator

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Art. 348 bis c.p.c.; Art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002: A cassation appeal is extinguished by the voluntary renunciation of the appellant, precluding any judgment on the merits or costs.

Parole chiave

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voluntary withdrawal extinguishment of proceedings cassation appeal procedural dismissal renunciation of appeal restituzione e risarcimento spese di ripristino restituzione di fondo

Disposizioni normative citate

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Art. 348 bis c.p.c.
Nel giudizio si costituiva la società appellata, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex art. 348bis c.p.c.
Art. 91 c.p.c.
Art. 342 c.p.c.
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art.
art. 700 c.p
art. 348bis c.p
Nel giudizio si costituiva la società appellata, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex art. 348bis c.p.c.
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Testo completo

a seguente: ORDINANZA sul ricorso 25728/2019 proposto da: Assicurazioni Barbuto di Barbuto Domenico & C Sas, in persona del Socio e legale rappresentante Barbuto Domenico, nonché Barbuto Domenico, domiciliati ex lege in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall'avvocato Martelli Roberto; -ricorrente - CO ntro Hamster Re Sas di Ferrando Cristina & C; - intimata - avverso la sentenza n. 876/2019 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 23/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/02/2023 dal Consigliere Pasquale Gianniti.

FATTO E DIRITTO 1. Nel 2015 la società Hamster Re s.a.s. di Ferrando Cristina & C conveniva davanti al Tribunale di Ivrea la società Barbuto Domenico & C. s.a.s. e lo stesso Barbuto Domenico quale socio illimitatamente responsabile, domandando la condanna dei convenuti al pagamento della somma di €101 .546,87 oltre interessi a titolo di risarcimento del danno per l'occupazione abusiva di un immobile adibito ad uso ufficio sito in Rivarolo Canavese. Parte attorea: deduceva di aver acquistato tale immobile, con rogito in data 27/7/2012, dalla società s.n.c.

Ferrando & Verna, poi divenuta Assicurazioni Barbuto di Barbuto Domenico & C. s.a.s., la quale, nonostante l'atto di vendita prevedesse l'immediata immissione in possesso dell'acquirente, era rimasta nell'immobile continuando ad esercitarvi la propria attività di agenzia di assicurazioni. Lamentava di avere per questo subito un grave danno, che individuava nella mancata percezione dci canoni di locazione (C 4.000,00 mensili oltre iva) dalla conduttrice s.n.c. Ferrando Assicurazioni di Ferrando Assicurazioni & C., cui aveva locato l'immobile in data 18/12/2012, nonché nell'aver dovuto nelle more pagare le spese condominiali.

Precisava che la restituzione dell'immobile da parte di Assicurazioni Barbuto era avvenuta solo in data 26/11/2014, a seguito del giudizio promosso nei suoi confronti per ottenere il rilascio (il giudizio si era concluso con declaratoria di cessata materia del contendere per aver la convenuta restituito in udienza le chiavi, con tuttavia sua condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale). Si costituiva la convenuta, deducendo innanzitutto di aver sostenuto in proprio le rate del mutuo di Hamster Re da luglio a novembre 2012, versando la somma complessiva di C 11.291,10 che avrebbe dovuto essere portata in compensazione con l'eventuale credito della controparte; rilevava poi, in sintesi, che la conduttrice Ferrando Assicurazioni si era regolarmente insediata nell'immobile dove era rimasta almeno sino al 3/3/2014 (circostanze evincibili dai ricorsi ex art. 700 c.p.c., dalle parti presentati nel tempo l'una verso l'altra), e che le due società Hamster Re e Ferrando Assicurazioni avevano pressocché la medesima compagine sociale, di talché la stessa stipula del contratto di locazione, per un canone mensile fuori mercato, non aveva costituito null'altro che un'operazione preordinata al fine di danneggiare la convenuta: per il caso di accertata occupazione senza titolo, l'indennità avrebbe dovuto essere stabilita sulla base del reale valore locativo dell'immobile, effettuata ogni dovuta detrazione.

Nel corso del giudizio di primo grado la società Hamster Re effettuava alcune riduzioni della domanda risarcitoria sino a contenerla, in comparsa conclusionale, in C. 72.000,00 corrispondente ai canoni di locazione da giugno 2013 a novembre 2014. Il Tribunale di Ivrea, all'esito dell'istruttoria, con sentenza n. 570/2017:

a) riteneva accertata l'occupazione senza titolo dell'immobile da parte di Assicurazioni Barbuto quanto meno a far tempo dal marzo 2014, ovvero da quando era stato ad essa notificato l'atto introduttivo del giudizio per rilascio instaurato da Hamster;

b) riteneva provato che la conduttrice di quest'ultima, Ferrando Assicurazioni, fosse receduta ante tempo dal contratto di locazione in ragione delle ostilità messe in campo da Assicurazioni Barbuto, tenuto conto che si trattava di due agenzie assicurative concorrenti;

c) riteneva la stessa Assicurazioni Barbuto colpevole del danno da lucro cessante patito da Hamster in ragione di quel recesso;

d) sul presupposto che la conduttrice si fosse sciolta dall'obbligo di corrispondere il canone da marzo 2014, condannava Assicurazioni Barbuto al risarcimento del danno nei confronti di Hamster nella misura di C 29.227,69 (oltre interessi) per il periodo compreso fra il marzo 2014 ed il novembre 2014, già dedotta la somma di C 6.772,31 che Assicurazioni Barbuto aveva pagato per il mutuo accollato da Hamster 2. Avverso la sentenza di primo grado Assicurazioni Barbuto e lo stesso Barbuto Domenico proponevano appello. Nel giudizio si costituiva la società appellata, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex art. 348bis c.p.c. e domandando comunque la conferma della sentenza di primo grado.

La Corte territoriale, respinta in limine l'eccezione di inammissibilità, con sentenza 876/2019, in parziale accoglimento dell'appello, ha ritenuto che il danno consistente nella perdita del conduttore - che garantiva un reddito mensile di euro 4 mila - si fosse concretizzata per Hamster a decorrere dall'aprile 2014 (e non dal precedente mese di marzo, come invece ritenuto dal giudice di primo grado) ed ha conseguentemente ridotto l'importo dovuto, oltre a provvedere sulle spese processuali 3. Avverso la sentenza della Corte territoriale hanno proposto ricorso per cassazione la società Assicurazioni Barbuto e lo stesso Barbuto Domenico, articolando due motivi: con il primo hanno censurato la sentenza impugnata per violazione dell'art. 91 nella parte in cui, pur accogliendo parzialmente l'appello, ha condannato l'appellante al pagamento di una quota pare ai 3/4 delle spese relative al relativo giudizio, compensando le spese per il restante quarto; mentre con il secondo motivo si sono lamentati della violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 342 c.p.c. nella parte in cui la Corte cT territoriale, pur in mancanza di appello incidentale (in punto di ammontare delle spese liquidate in primo grado) e pur (come già rilevato) riformando parzialmente la sentenza di primo grado, ha riliquidato in aumento le spese relative al giudizio di primo grado, portando dalla metà ai tre quarti la quota di spese a carico dell'appellata. 4.L'intimata non ha svolto difese. 5.In vista dell'odierna udienza il Difensore di parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dai ricorrenti e per autentica dal Difensore unitamente a documentazione attestante la notifica dello stesso ai convenuti non costituiti presso il domicilio eletto.

6. Avuto riguardo all'atto di rinuncia ed alla documentazione ad esso allegata, il presente giudizio di legittimità va dichiarato estinto per rinuncia.

7. Non è farsi luogo a pronuncia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore della società intimata, non avendo la medesima svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto per rinuncia il presente giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13.