Italian Court dismisses appeal due to defendant's lack of standing as mere process agent, not creditor successor.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation dismissed Silvio Orlandi's appeal against a default judgment, ruling that the defendant bank lacked standing to be sued. The court found that the defendant was merely a process agent for the original creditor, Unicredit, rather than its successor in title. Consequently, the appellate court correctly rejected the appeal because the proper party to be sued was the original creditor who had won the first instance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 36 c.p.c.; Art. 100 c.p.c.: Processual standing is determined by the party assuming the role in the concluded judgment, excluding mere process agents who do not hold the substantive creditor title.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2341/2020R.G., proposto da SILVIO ORLANDI ; rappresentato e difeso da s é stesso ( ; ) in virtù di procura in calce al ricorso; -ricorrente- nei confronti di DOVALUEs.p.a. (nuova denominazione assunta da DOBANK s.p.a. , a sua volta denominazione assunta da UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK s.p.a. ) in persona del procuratore ; rappresentata e difesa d a ll ’A vvocato Michele Ferrari ), in virtù di procura a margine del controricorso; -controricorrente- per la cassazione della sentenza n. 2518/2019 della CORTE d’APPELLO di FIRENZE, depositata il 21ottobre 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 aprile 2023dal Consigliere relatore, Paolo Spaziani.
FATTI DI CAUSA 1. Unicredit s.p.a. (società incorporante Unicredit Banca s.p.a. e altri istituti di credito, tra cui il Banco di Sicilia s.p.a.), a mezzo del mandatario Unicredit Credit Management Bank s.p.a . ( il quale ha successivamente assunto la nuova denominazione di doBanks.p.a., poi ulteriormentemutata in doValue s.p.a. ) ottenne un decreto ingiuntivo per l’importo di circa 486.000 Euro nei confronti diSilvio Orlandi, quale fideiussore di Star Consulting s.r.l., obbligata verso il Banco di Sicilia s.p.a. (cui era succeduta Unicredit s.p.a. ) alla restituzione di una somma ricevuta in seguito alla stipula di un mutuo fondiario.
A tale decreto Silvio Orlandi si oppose , convenendo in giudizio Unicredit s.p.a. dinanzi al Tribunale di Firenze. Costituitasi la banca creditricea mezzo della società mandataria, il Tribunale di Firenze, con sentenza 6 ottobre 2016, n. 3256 rigettò l’opposizione e confermòil decreto ingiuntivo opposto.
2. Avverso questa sentenza, Silvio Orlandi ha proposto appello, convenendo, dinanzi alla Corte di appello di Firenze , “ d oBank s.p . a., già Unicredit Banca s.p.a.”. DoBank s.p.a. si è costituita nel grado di appello, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, sul presupposto di non essere la parte sostanziale del rapportodedotto in giudizio (da identificarsi in Unicredit s.p.a.), né suo successore nella titolarità della posizione creditoria, avendo rivestito soltanto la qualità di suo mandatario nel giudizio di primo grado.
In accoglimento dell’eccezione, la Corte territoriale, con sentenza 21 ottobre 2019, n. 2518, ha rigettato l’ appello proposto da Silvio Orlandi, sul rilievo che egli aveva erroneamente citato doBank s.p.a. quale successore di Unicredit s.p.a. (e, dunque, quale soggetto succeduto all’originario creditore nella titolarità della posizione di credito ed attuale parte sostanziale del rapporto), laddove , invece , doBank s.p.a. , con la precedente den o minazione di U nicredit Credit Management Banks.p.a, era stata l a mera mandataria processuale nel giudizio di primo grado di Unicredit s.p.a., la quale aveva mantenuto sia la titolaritàsostanziale del creditosia la qualità di parte processuale, con la conseguente, esclusiva legittimazione ad essere convenut a nel giudizio di appello.
Secondo il giudice d’appello, pertanto, l’impugnazione era stata diretta nei confronti di un «soggetto diverso dall’unico e necessario contraddittore Unicredit s.p.a.» ed andava respinta per difetto di legittimazione dell’appellata.
3. Per la cassazione della sentenza della Corte fiorentina ric orre Silvio Orlandi,sulla base di un unico motivo. Risponde con controricorsodoValue s.p.a. (già doBank s.p.a. ) . La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale , ai seni dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ.. Entrambi le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con l’unico motivo di ricorso viene denunciata la viol azione degli artt. 163, 164, 170, 156, 342, 366 cod. proc. civ.. 1.1.Sotto un primo profilo, il ricorrente deduce che, non ostante l’errore materiale commesso nella indicazione del soggetto evocato nel giudizio di appello, doBank s.p.a. vi si è costituita nella sua qualità di rappresentante di Unicredit s.p.a. ; ciò è dimos trato, da un lato, sul piano formale, dallacircostanza che la società appellata , nel costituirsi in giudizio, aveva omesso di specificare alcuna qualifica, nonché , dall’altro lato, sul piano sostanziale, dall’ulteriorecircostanza che e ssa non si èlimitata ad eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva, maha esteso le sue difese anche al m e rito dell’impugnazione rivolta nei suoi confronti. 1.2.Sotto altro profilo, il ricorrente (già appellante) evidenzia che la sentenza di primo grado gli è stata notificata (in funzione della decorrenza del termine “breve” per l’impugnazione) dal difensore di doBank s.p.a. in tale qualità; anche in ragione di questa circostanza, avrebbe dovuto ritenersi che doBank s.p.a. non èsoggetto estraneo al processo, ma che piuttosto ha agito, dispiegando piena difesa nel merito, quale «sostituto processuale» di Unicredit s.p.a. 2.Il motivo è infondato. 2.1.La circostanza che la notifica della sentenza di primo grado, in funzione della decorrenza del termine breve di impugnazione, siastata curata dal difensore di doBank s.p.a. trova spiegazione, non già nella impredicabile assunzione della qualità di sostituto processuale di Unicredit s.p.a. (stante la regola secondo la q uale , fuori dei casi espressamente previsti dalla legge , nessuno può far valere in nome proprioun diritto altrui: art.81 cod. proc. civ.), bensì nell’espletamento dell’incarico di mandatario processuale, assunto da doBanks.p.a. - con la precedente denominazione di Unicr e dit Credit M anagement Bank s.p.a.-nei confronti del creditore Unicredit s.p.a.
Qualemandatario del creditore, infatti, doBank s.p.a., dapprima ha agito in sede monitoriae, successivamente, si era costituita nel primo grado del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale il debitore ingiunto aveva peraltro debitamente convenuto il creditore Unicredit s.p.a. quale soggetto a favore del quale è stato emesso il decreto ingiuntivo e, pertanto, esclusivo titolare della legittimazione processuale ad essere convenutonel giudizio di opposizione. Il debitore opponente, soccombente in primo grado , dunque, avrebbedovuto indirizzare l’impugnazione nei confronti del medesimo soggetto che era risultato vittorioso nel giudizio di primo grado, (Unicredit s.p.a.) e che era pertanto dotato della esclusiva legittimazione processuale ad essere convenuto in quello di appello , non assumendo alcun rilievo la circos tanza che la notifica della sentenza fosse sta ta curata dal difensore di do B ank s.p.a. , che aveva agito,non in forza di una insussistente successione n el credito , ma in ragione del rapporto di mandato processuale esistente tra le due società. 2.2.
D el pari irrilevante è la circostanza che do B ank s.p.a. , erroneamenteevocata in appello quale successore di Unicredit s.p.a. , sisia difesa nel m e rito dell’impugnazione , essendo sufficiente rilevare , al riguardo,che tale difesa èstata svolta ad abuntantiam dall’appellata, la quale haanzitutto – e principalmente – eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva. 2.3.Si consideri, infine che, nella fattispecie , vertendosi i n giudizio di impugnazione, la legittimazione processuale, quale legittimazione a proporre il gravame o a resistere allo stesso, si determina proprio in ragione dell’avvenuta assunzione della veste di parte nel giudizio conclusosi con la decisione impugnata (Cass. 14/07/2006, n. 16100;
Cass. 29/07/2014, n. 17234), il che conferma che tale legittimazione nella specie spetta ad Unicredit s.p.a. (quale soggetto in favore del quale era stato emesso il decreto ingiuntivo e nei cui confrontiera stato introdotto il giudiziodi opposizione) e non a doBank s.p.a., che in quel giudizio si è costituita, non in proprio , bensì quale mandatari a della parte opposta. 3.In sintesi, la sentenza di primo grado è stata emessa in confronto di Unicredits.p.a. quale parte vittoriosa contro la quale avrebbe dovuto essere indirizzata l’impugnazione dalla parte soccombente.
Correttamente la Corte territoriale ha quindi rigettato l’appello rilevando il difetto di legittimazione passiva dell’ appellata doBank s.p.a.. Il ricorso proposto d a Silvio Orlandi , pertanto, è infondato e deve essere rigettato.4.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. 5.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto ( Cass., S ez.
Un., 20/02/2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13,