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Decreto — n. 26937/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 26937/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 26937/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20077/2016 R.G. proposto da : CORMEGNA GILBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA V. GAETANO DONIZETTI 7, presso lo studio dell’avvocato GIAMPORTONE DANIELA (GMPDNL71T49L219D) rappresentato e difeso dall'avvocato DI MARIA FABRIZIO (DMRFRZ57S21G273U) -ricorrente- contro EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA, in pers. del leg. rappr.nte p.t., elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIUSEPPE GREZAR 14, rappresentato e difeso dagli avvocati MISURALE FRANCESCO (MSRFNC 62A21D969M), TAMAGNO MATTEO (TMGMTT73L15D969T) -controricorrente- nonchécontro INPS, in pers. del leg. rappr.nte p.t., elettivamente domiciliato in ROMA V.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 26937/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q. M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 (milleduecento/00) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Parole chiave

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anticipi delle spese compensazione nel fallimento controprestazione spese di esecuzione condanna al pagamento pecuniario condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato MARINUZZI DARIO (MRNDRA60E03H501N), che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D ’ APPELLO GENOVA n.153/2016 depositata il 09/02/2016 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20077/2016 R.G. proposto da : CORMEGNA GILBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA V. GAETANO DONIZETTI 7, presso lo studio dell’avvocato GIAMPORTONE DANIELA (GMPDNL71T49L219D) rappresentato e difeso dall'avvocato DI MARIA FABRIZIO (DMRFRZ57S21G273U) -ricorrente- contro EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA, in pers. del leg. rappr.nte p.t., elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIUSEPPE GREZAR 14, rappresentato e difeso dagli avvocati MISURALE FRANCESCO (MSRFNC 62A21D969M), TAMAGNO MATTEO (TMGMTT73L15D969T) -controricorrente- nonchécontro INPS, in pers. del leg. rappr.nte p.t., elettivamente domiciliato in ROMA V.

CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato MARINUZZI DARIO (MRNDRA60E03H501N), che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D ’ APPELLO GENOVA n.153/2016 depositata il 09/02/2016 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta (al quale, per la natura della controversia, non si applica la sospensione feriale) senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q. M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 (milleduecento/00) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma,