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Decreto — n. 26930/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 26930/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 26930/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11045/2023 R.G. proposto da : GENERALI ITALIA SPA 00885351007, in persona del procuratore speciale MARCO PORZIO, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA 5, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI ARIETA, che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 01275240586, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE 44, presso lo studio dell'avvocato AMEDEO POMPONIO, che la rappresenta e difende; –controricorrente – nonché contro HENAO MARIA DEL CARMEN, BRUGNOLI CARLO, ASSICURATORI DEI LLOYD'S, MARTELLA STEFANO;

Regesto Legislator

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art. 391 c.p; Decreto — n. 26930/2023 — snciv · Corte di Cassazione: –intimati – avverso la sentenza n. 1764/2023 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 10/03/2023;letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal procuratore speciale della società ricorrente e dal difensore; rilevato che il predetto atto di rinuncia risulta inoltre sottoscritto per adesione dal difensore della società controricorrente; ritenutoche la rinuncia e l’adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata c on decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesione.

Parole chiave

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chiusura della procedura di assistenza giudiziaria revoca dell'opposizione diritto a un difensore diritto di essere sentito rinuncia al dibattimento orale rinvio del dibattimento

Disposizioni normative citate

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art. 391 c.p
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11045/2023 R.G. proposto da : GENERALI ITALIA SPA 00885351007, in persona del procuratore speciale MARCO PORZIO, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA 5, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI ARIETA, che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 01275240586, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE 44, presso lo studio dell'avvocato AMEDEO POMPONIO, che la rappresenta e difende; –controricorrente – nonché contro HENAO MARIA DEL CARMEN, BRUGNOLI CARLO, ASSICURATORI DEI LLOYD'S, MARTELLA STEFANO;

–intimati – avverso la sentenza n. 1764/2023 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 10/03/2023;letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal procuratore speciale della società ricorrente e dal difensore; rilevato che il predetto atto di rinuncia risulta inoltre sottoscritto per adesione dal difensore della società controricorrente; ritenutoche la rinuncia e l’adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata c on decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesione.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza. Così deciso in R