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Decreto — n. 26929/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 26929/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 26929/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8710-2021 R.G. proposto da: CALDARELLI CARLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CIPRO 77, presso lo studio dell'avvocato GERARDO RUSSILLO, che lo rappresenta e difende; –ricorrente – contro POSTE ITALIANE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE EUROPA 190, presso lo studio dell'avvocato PASQUALE DI IESO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUIGI CURTO; –controricorrente – avverso la sentenza n. 1066/2020 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 30/09/2020; lettoil verbale di conciliazione in sede sindacale intervenuta tra le parti , depositato in atti, in cui il ricorrente espressamente dichiara di rinunciare al ricorso e la controricorrente, a sua volta, dichiara di accettare la rinuncia; ritenutoche la rinuncia e l’adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesione.

Regesto Legislator

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art. 391 c.p; Decreto — n. 26929/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da: CALDARELLI CARLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CIPRO 77, presso lo studio dell'avvocato GERARDO RUSSILLO, che lo rappresenta e difende; –ricorrente – contro POSTE ITALIANE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE EUROPA 190, presso lo studio dell'avvocato PASQUALE DI IESO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUIGI CURTO; –controricorrente – avverso la sentenza n. 1066/2020 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 30/09/2020; lettoil verbale di conciliazione in sede sindacale intervenuta tra le parti , depositato in atti, in cui il ricorrente espressamente dichiara di rinunciare al ricorso e la controricorrente, a sua volta, dichiara di accettare la rinuncia; ritenutoche la rinuncia e l’adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesione.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali assunzione delle spese spese di difesa ripetibili dell'avvocato rinuncia a pretese di salario risoluzione delle controversie

Disposizioni normative citate

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art. 391 c.p
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8710-2021 R.G. proposto da: CALDARELLI CARLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CIPRO 77, presso lo studio dell'avvocato GERARDO RUSSILLO, che lo rappresenta e difende; –ricorrente – contro POSTE ITALIANE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE EUROPA 190, presso lo studio dell'avvocato PASQUALE DI IESO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUIGI CURTO; –controricorrente – avverso la sentenza n. 1066/2020 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 30/09/2020; lettoil verbale di conciliazione in sede sindacale intervenuta tra le parti , depositato in atti, in cui il ricorrente espressamente dichiara di rinunciare al ricorso e la controricorrente, a sua volta, dichiara di accettare la rinuncia; ritenutoche la rinuncia e l’adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesione.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza. Così deciso in Roma, il