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Ordinanza — n. 26911/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows ordinary jurisdiction over indemnity claim against Region Lazio regarding water safety.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26911/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the ordinary jurisdiction competent over an indemnity claim filed by Talete S.p.a. against the Lazio Region. While the lower court had dismissed the claim, arguing administrative jurisdiction due to alleged negligence in water infrastructure, the higher court ruled that the indemnity suit is merely a reflection of the main water quality lawsuit. Consequently, the Court held that the ordinary judge retains jurisdiction over the accessory claim, ordering the cassation of the lower decision and remittal to the Tribunal of Viterbo.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. proc. amm.; Art. 1226 c.c.: The ordinary jurisdiction remains competent over an indemnity claim against an administrative body when the claim is substantively linked to and dependent upon the main civil lawsuit regarding the same factual matrix.

Parole chiave

Generato dall'IA
ordinary jurisdiction indemnity claim administrative body accessory claim water safety jurisdictional competence remittal to tribunal responsabilità per danni da acqua

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 133 cod. proc. amm.
Art. 1226 c.c.
e dell’art. 1226 c.c., reiterarono inoltre, con appello incidentale, la domanda risarcitoria per danno da perdita di chance, quella in via estimatoria ex art,.
Art. 112 c.p.c.
Art. 113 c.p.c.
Art. 360 n. 5 c.p.c.
Con il primo motivo, rubricato «Difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario adito ai sensi dell’art. 360, n.
art. 1226 c.c
e dell’art. 1226 c.c., reiterarono inoltre, con appello incidentale, la domanda risarcitoria per danno da perdita di chance, quella in via estimatoria ex art,.
art. 1232 c.c
art. 1218 c.c
3921/2011, rapportati all'art. 1218 c.c., ai sensi e per gli effetti dell’art.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Un., 33209/2018
Non può, pertanto, pervenirsi a diverse conclusioni per la domanda accessoria, rispetto a quella principale (Cass., Sez. Un., 33209/2018 già cit., p.
Cass., Sez. Un., 36897/2021
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Testo completo

re ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9250/2020 proposto da: TALETE SPA, in persona del l egale r appresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma Via Livio Andronico, 25 presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE DI PIETRO che la rappresenta e difende unitamenteall’avvocato MARIO NUZZO ; -ricorrente - contro REGIONE LAZIO, in persona del l egale r appresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma Via Marcantonio Colonna, 27 presso l a sede dell’Avvocatura Regionale, rappresenta ta e dife sa dall’avvocato GIUSEPPE ALLOCCA; - controricorrente – Ric. 2020n. 09250 sez.

S3 - ud. 21 - 04 - 20 23 -2 contro BIANCALANA ANNA MARIA, FABBRI GIOVAN DOMENICO, MORLESCHI GIULIO, PAOLINI CARLO, PARENTE ROBERTO, SCIUGA MASSIMO, elettivamente domiciliati in Roma Via Nazario Sauro 16 presso lo studio dell’avvocato MASSIMO PISTILLI che li rappresenta e difende; -controricorrenti - nonchè contro AUTORITÀ D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 1 LAZIO NORD VITERBO; -intimata - avverso la sentenza n. 1543/2019 del TRIBUNALE di VITERBO, depositata il 30/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2023 dal Cons. Dott.ssaANTONIETTA SCRIMA .

FATTI DI CAUSA Con sentenza n. 921/2013, depositata in data 8 settembre 2014, il Giudice di pace di Viterbo, in parziale accoglimento della domanda proposta da Biancalana Anna Maria, Fabbri Giovan Domenico, Morleschi Giulio, Paolini Carlo, Parente Roberto e Sciuga Massimo e volta ad ottenere la riduzione del corrispettivo per la fornitura idrica effettuata da Talete S.p.a., il risarcimento dei danni patiti a causa della non potabilità dell’acqua erogata per l’eccessiva concentrazione di arsenico in essa presente nonché la restituzione del 50% delle somme versate, condannò la convenuta Talete S.p.a. al risarcimento del danno in favore degli attori, liquidato, per ciascuno di essi, in euro 450,00, oltre interessi dalla citazione al saldo; in accoglimento della domanda di manleva proposta dalla convenuta nei confronti della Ric. 2020n. 09250 sez.

S3 - ud. 21 - 04 - 20 23 -3 chiamata in causa Regione Lazio, condannò quest’ultima a tenere indenne Talete S.p.a. di ogni somma dovuta in conseguenza di quella sentenza; compensò le spese tra gli attori e Autorità d’Ambito AATO (o ATO come pure indicato in atti) n. 1 Lazio Nord e la Regione Lazio, da un lato, e di quelle tra ATO e Talete S.p.a., dall’altro, condannò Talete S.p.a. alle spese di lite nei confronti degli attori e condannò la Regione Lazio al ristoro delle spese di lite in favore di Talete S.p.a.. La Regione Lazio propose appell o avverso la decisione di primo grado, eccependo il difetto di giurisdizione del G.O., il difetto della sua legittimazione passiva, la carente e/o omessa motivazione, oltre a plurime violazioni di legge e contrasto con altri giudicati, l’infondatezza della domand a prop ost a dagli attori nonché la violazione degli artt. 112, 113, secondo comma, c.p.c. e dell’art.1226 c.c. Si costituirono Biancalana Anna Maria, Fabbri Giovan Domenico, Morleschi Giulio, Paolini Carlo, Parente Roberto e Sciuga Massimo nonchéTalete S.p.a. mentre rimase contumace ATO n. 1 Lazio Nord.

In particolare, gli originari attori contestarono gli assunti dell’appellante principale e di Talete S.p.a. circa l’eccepita carenza di giurisdizione del G.O. in favore del G.A., evidenziarono che il presupposto del giudizio fosse il rapporto contrattuale privatistico tra gli stessi e il gestore del servizio idrico integrato e che la richiesta risarcitoria non fosse null’altro che una ordinaria actio quanti minoris; ribadirono che le norme applicabili anche nella liquidazione in via equitativa del danno fossero quelle di cui agli artt. 1218,1223 e 1226; aderirono sostanzialmente alla contestazione di difetto di legittimazione passiva della Regione Lazio, come da sempre sostenuto nei loro scritti difensivi di primo grado, in cui avevano contestato la richiesta di chiamata in causa sia della Regione che Ric. 2020n. 09250 sez.

S3 - ud. 21 - 04 - 20 23 -4 dell’ATO; insistettero per la correttezza della domanda risarcitoria formulata anche in forza di quanto statuito dagli artt. 113, secondo comma, c.p.c. e dell’art. 1226 c.c., reiterarono inoltre, con appello incidentale, la domanda risarcitoria per danno da perdita di chance, quella in via estimatoria ex art,. 1492 c.c. ed infine la domanda di restituzione della somma equivalente al 50% dei canoni di acqua potabile fino al ripristino della potabilità della stessa. Talete S.p.a. chiese il rigetto dell’appello principale, ritenendo sussistente la responsabilità della Regione Lazio, in quanto avrebbe omesso comportamenti alla medesima spettanti, nonché dell’appello incidentale.

Con sentenza n. 1543/2019, pubblicata il 30 dicembre 20 19 , i l Tribunale di Viterbostatuì, in riforma della sentenza impugnata, come segue: «dichiara la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario sulla questione e materia, come statuito dalle recenti sentenze della Corte di Cassazione a Sezioni Unite di cui in premessa ad eccezione di quella di cui ai punti che seguono; accoglie parzialmente l’appello della Regione Lazio e dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario relativamente alla domanda di manleva proposta dalla Talete spa nei confronti di Regione Lazio ; accoglie ulteriormente l’appello promosso dalla Regione Lazio dichiarando la carenza di legittimazione passiva della Regionestante il fondamento prettamente civilistico della domanda risarcitoria avanzata e dunque sussistente il vincolo sinallagmatico tra la Talete Spa e i singoli utenti mentre carente ogni rapporto tra gli utenti e la Regione Lazio; accoglie l’appello incidentale promosso dai sigg.

Fabbri Giovan Domenico, Morleschi Giulio, Paolini Carlo, Biancalana Anna Maria, Parente Roberto e Sciuga Massimoper le ragioni di cui in parte motiva e limitatamente alle ragioni e specifiche sopra indicate, per Ric. 2020n. 09250 sez. S3 - ud. 21 - 04 - 20 23 -5 l’effetto condanna la Talete Spa a pagare agli attori, appellanti incidentali, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, in favore di ciascuna di esse, la somma di Euro 1.834,65 oltre ad Euro 300,00 ciascuno a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale oltre interessi in misura legale dalla data del deposito della precedente pronuncia al saldo ex art. 1232 c.c.; accerta il diritto degli attori, appellanti incidentali, alla riduzione del 50% del canone acqua potabile fino a quando non sarà erogata acqua potabile, da contenere in ogni caso entro il complessivo importo di Euro 5.000,00 quale somma massima richiesta con la formulazione della clausola di contenimento di cui all’atto introduttivo di primo grado formulata dalle originarie parti attrici; compensa per i motivi in narrativa le spese di giudizio tra la Regione Lazio e Ato 1 Lazio Nord e tra Talete Spa e Ato 1 Lazio Nord rimasta contumace; condanna Talete Spa a rifondere alla parte appellante Regione Lazio le spese del presente giudizio ...; condanna Talete Spa a rifondere , a ciascuna e per ognuna,delle parti appellate e appellanti in via incidentale, originarie parti attrici, le spese del presente giudizio …, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari»..

Avverso la sentenza d’appello Talete S.p.a. ha proposto ricorso per cassazione articolato in tremotivi. Hanno resistito condistinti controricors i, da una parte, Biancalana Anna Maria, Fabbri Giovan Domenico, Morleschi Giulio, Paolini Carlo, Parente Robertoe Sciuga Massimo e, dall’altra, la Regione Lazio. Autorità d’Ambito AATO (o ATO come pure indicato in atti) n. 1 Lazio Nordnon ha svolto attività difensiva in questa sede (si precisa che Talete S.p.a. ha dedotto in ricorso di aver rinunciato, nel corso del giudizio di merito, alla domanda proposta nei confronti della stessa, rinuncia accettata da quest’ultima).

Ric. 2020n. 09250 sez. S3 - ud. 21 - 04 - 20 23 -6 La trattazione è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. Il P.M. non ha depositato sue conclusioni scritte. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, rubricato «Difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario adito ai sensi dell’art. 360, n. 1, c.p.c.» la ricorrente censura la sentenza impugnata per non aver il Giudice di secondo grado dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nel caso all’esame in cui la domanda risarcitoria formulata implica, a suo avviso, «una richiesta di riduzione del prezzo - tariffa stabilit a in sede amministrativa per l’erogazione di un servizio di somministrazion e ».

Secondo Talete S.p.a., la parte attorea avrebbe «lamentato, in pratica, l’omessa adozione di provvedimenti di riduzione della tariffa, sollevando con ciò una questione in cui l’effettivothema decidendum coinvolge inevitabilmente l’omessa adozione di provvedimenti di riduzione della tariffa e quindi non concerne soltanto il rapporto privatistico tra il gestore del S.I.I. ed i singoli utenti, ma coinvolge anche la verifica della legittimità dell’azione autoritativa della P.A., esercitata attraverso lo svolgimento di un potere discrezionale». 1.1.

Il motivo è infondato. Nella specie,l'attività di programmazione o di organizzazione del servizio complessivo di fornitura di acqua posta in essere dalla P.A. costituisce solo il presupposto del non esatto adempimento delle obbligazioni gravanti sul gestore in forza del rapporto individuale di utenza e della domanda, di natura esclusivamente risarcitoria, proposta dall’utente, come già statuito in altre controversie, sovrapponibili alla presente, che vedevano quale parte convenuta la medesima odierna ricorrente (Cass., sez. un., 19/12/2018 n. 32780;

Cass., sez. un., 21/12/2018, n. 33209; Cass. 18/09/2019, n. 23314). Ric. 2020n. 09250 sez. S3 - ud. 21 - 04 - 20 23 -7 L'erogazione di acqua nonconforme ai livelli di potabilità minimi costituisce, infatti, un inadempimento del gestore del servizio dell’obbligazione, contrattualmente assunta, in conformità a norme di rango comunitario (art. 9, Direttiva CEE 3.11.1998, n.

83) e nazionale (art. 13, d.lgs. 2.2.2001, n. 31, che della norma sovranazionale costituisce attuazione), attendo quindi unicamente al rapporto di utenza. La giurisprudenza amministrativa citata dalla ricorrente a sostegno del motivo in scrutinio (Cons. Stato, n. 3391/2013) non è conferente al caso all’esame, concernendo impugnative di ordinanze sindacali contingibili e urgenti con le quali era stata dichiarata la non potabilità delle acque e la loro inibizione al consumo umano, senza contestualmente prevedere la riduzione delle tariffe idriche; trattavasi, pertanto, di impugnative che contestavano direttamente l'esplicazione dei poteri amministrativi in materia(v. Cass., sez. un., 26/11/2021,n. 36897, in motivazione).

2. Con il secondomotivo la ricorrente denuncia « violazione o falsa applicazione dell'art. 141 e ss. del T.U. Ambiente (D.Lgs. 152/2006), degli artt. 9, 12 e 13 del D.Lgs. 31/2001 (‘Attuazione della Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano’) e della O.P.C.M. 3921/2011, rapportati all'art. 1218 c.c., ai sensi e per gli effetti dell’art. 360, n. 3, c.p.c.», avendo il Tribunale di Viterbo escluso la giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria con riferimento alla domanda di manleva rivolta dalla ricorrente avverso la Regione Lazio, pur essendo tale domanda riconducibile esclusivamente al rapporto civilistico fra tali parti. 2.1. Il motivo di ricorso in esame è fondato ; va , pertanto, dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di manleva proposta da Talete S.p.a. nei confronti della Regione Lazio. Ric. 2020n. 09250 sez. S3 - ud. 21 - 04 - 20 23 -8 Si osserva che la sentenza impugnata (v. p.

5) ha dichiarato il difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria sulla domanda di manleva, ritenendo che il gestore Talete S.p.a. avesse lamentato l’insufficiente e inadeguato esercizio dei poteri da parte della Regione Lazio e l'omissione di interventi per la manutenzione e realizzazione di infrastrutture idonee a garantire la potabilità dell'acqua, in tal modo censurando sia il non corretto esercizio del potere amministrativo da parte dell’ente regionale, sia la gestione del servizio pubblico, con conseguente giurisdizione del Giudice Amministrativo, anche ex art. 133 cod. proc. amm.

Va però evidenziato che la domanda di garanzia impropria proposta dal Gestore verso l'Ente altro non è che il riflesso della domanda risarcitoria rivolta contro il Gestore stesso e sulla quale, come già affermato, sussiste la giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Non può, pertanto, pervenirsi a diverse conclusioni per la domanda accessoria, rispetto a quella principale (Cass., Sez. Un., 33209/2018 già cit., p. 6 e 7), come affermato di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 36897 del 26/11/2021.

3. Il terzomotivo di ricorso la r i corre nte lamenta « omesso esame di un fatto …decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 360 n. 5 c.p.c.», costituito dal “ruolo-chiave” della Regione Lazio in relazione alla vicenda di cui si discute, attiene, in sostanza, al merito della domanda di manleva rivolta dalla Talete S.p.a. nei confronti della Regione Lazio, e, pertanto, è assorbito dalla ritenuta fondatezza del terzo motivo. Ric. 2020n. 09250 sez. S3 - ud. 21 - 04 - 20 23 -9 4. Conclusivamente, va accolto il secondo motivo di ricorso e va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di manleva proposta da Talete S.p.a. nei confronti della Regione Lazio; va dichiarato assorbito l’esame del terzo motivo e va rigettato il primo motivo; l a sentenza impugnata va cassata in relazione a l motivoaccolto e la causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Viterbo, in persona di diverso magistrato.

5. Stante l’accoglimento del ricorso, va dato atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater , d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e dichiara la giurisdizione del Giudice Ordinario sulla domanda di manleva proposta da Talete S.p.a. nei confronti della Regione Lazio; dichiara assorbito l’esame del terzo motivo e rigetta il primo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazio