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Ordinanza — n. 26886/2023 — snciv Generato dall'IA

Court allows appeal for breach of contract regarding original bank guarantee document return.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26886/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the lower court's dismissal of the plaintiff's appeal, ruling that the plaintiff retained a valid legal interest in the case. The plaintiff argued that the bank had only returned the original of the 2005 guarantee letter, while the 2009 letter (increasing the amount) remained outstanding, and that the transaction required the return of both originals to extinguish the main obligation. The court found the lower court's reasoning insufficient because it failed to explain why the plaintiff's credit interest was not satisfied by the mere preliminary waiver of the guarantee without the return of the second document.

Regesto Legislator

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Art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ.; Art. 100 cod. proc. civ.; Art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.: The court must provide specific legal reasons for dismissing an appeal; a failure to explain why a party's interest in obtaining a specific contractual performance remains valid constitutes a violation of procedural law.

Parole chiave

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interest to act procedural law violation bank guarantee return contractual performance appeal dismissal retrocessione di credito retrocessione di beni ecclesiastici restituzione delle prestazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ.
In base all’art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ., la sentenza deve contenere, fra l’altro, le ragioni di diritto della decisione.
Art. 100 cod. proc. civ.
Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 100 cod. proc. civ., ai sensi dell’art.
Art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.
civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
art. 100 cod. proc. civ
Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 100 cod. proc. civ., ai sensi dell’art.
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Testo completo

e Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23339/2020 proposto da: Cuomo Vincenzo, in proprio e già quale legale rappresentante della società Cuomo Vincenzo C Sas, elettivamente domiciliato in Roma Via di Porta Pinciana 4 presso lo studio dell'avvocato Imbardelli Fabrizio che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Giovannelli Giovanni; -ricorrente - contro Intesa Sanpaolo Spa; -intimata - nonchécontro Kuwait Petroleum Italia Spa, in persona del Direttore degli Affari Legali e Societari, elettivamente domiciliata in Roma Via Giulia, 66 presso lo studio degli avvocatiRossi Maurizio e D'Andrea Daniela che larappresentano e difend ono ; -controricorrente – avverso la sentenza n. 984/2020 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 19/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/04/2023 dal consigliere ENRICOSCODITTI Rilevato che:

Cuomo Vincenzo C. s.a.s. convenne in giudizio Kuwait Petroleum Italia s.p.a. innanzi al Tribunale di Pistoia chiedendo la condanna alla restituzione dell’originale della fideiussione bancaria di Euro 90.000,00 rilasciata dalla Cassa di Risparmio di Pistoia e Lucca in favore della convenuta e su richiesta dell’attrice, con la condanna al risarcimento del danno. Espose l’attrice che fra le parti era intervenuta transazione in base alla quale la società attrice si era obbligata a riconsegnare entro il 31 dicembre 2010 l’impianto di distribuzione di carburante sito in Pescia e la convenuta si era obbligata a restituire le due fideiussioni a prima richiesta (la prima di data 11 agosto 2005 per l’importo di Euro 70.000,00, la seconda di data 25 maggio 2009 che aveva elevato il predetto importo ad Euro 90.000,00, confermando per il resto tutte le clausole della precedente fideiussione) rilasciate dalla società attrice, previa rinuncia alla validità ed operatività delle stesse da parte della convenuta.

Aggiunse cheera previsto che con l’adempimento delle predette obbligazioni le parti avrebbero rinunciato ad ogni pretesa. Espose quindi che la banca aveva comunicato che era stata restituita unicamente la fideiussione dell’importo di Euro 70.000,00. La convenuta chiamò in causa la banca proponendo domanda di manleva nei confronti di quest’ultima. Il Tribunale adito rigettò la domanda. Avverso detta sentenza proposero appello la società attrice ed appello incidentale condizionato Kuwait Petroleum. Con sentenza di data 19 maggio 2020 la Corte d’appello di Firenze rigettò l’appello principale con assorbimento di quello incidentale.

Osservò la corte territoriale che in aggiunta alla corretta motivazione del Tribunale, secondo cui le due fideiussioni erano state restituitee circa la necessità di consegna in originale della missiva del 25 maggio 2009 quest’ultima in realtà conteneva solo l’aumento dell’importo fissato con la fideiussione dell’11 agosto 2005, dirimente era la carenza di interesse dell’appellante ad avere il documento relativo alla missiva del 25 maggio 2009, avendo Kuwait Petroleum prodotto fin dal primo grado sia la transazione contenente l’automatica estinzione della fideiussione, sia la missiva del 20 marzo 2013 spedita dalla stessa Kuwait Petroleum alla banca, con cui si dichiarava di non avere più nulla a pretendere riguardo alla fideiussione dell’importo di Euro 90.000,00 (che ormai garantiva solo obblighi contrattuali non più esistenti) e addirittura manlevava la banca da ogni responsabilità.

Ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi e resiste con controricorso Kuwait Petroleum Italia s.p.a.. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. E’ stata presentata memoria. Considerato che: con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che il giudice di appello, in violazione dei richiamati criteri ermeneutici, ha considerato il solo dato letterale del rinvio alle clausole della prima fideiussione senza indagare l’effettivo intento del fideiussore dichiarante ed inoltre non ha tenuto conto della circostanza che la lettera del 25 maggio 2009 aveva per oggetto un’obbligazione di pagamento a semplice richiesta distinta dalla precedente.

Il motivo è fondato. La censura va in realtà riqualificata come denuncia di motivazione apparente, al di sotto del prescritto minimo costituzionale, posto che dalla decisione impugnata non si coglie quale sia la norma di diritto applicata ai fini della condivisione della motivazione del Tribunale in punto di irrilevanza alla mancata restituzione in originale della lettera del 25 maggio 2009. Secondo la corte territoriale la mancata restituzione dell’originale della lettera citata non costituisce inadempimento dell’obbligazione di restituzione dell’originale in quanto mera modifica del limite della somma garantita prevista dalla fideiussione dell’11 agosto 2005.

In base all’art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ., la sentenza deve contenere, fra l’altro, le ragioni di diritto della decisione. Alla luce della natura inequivocabilmente negoziale dell’atto di modifica dell’importo della fideiussione, e del fatto che quindi la lettera del 25 maggio 2009 ha contenuto negoziale al pari di quella dell’11 agosto 2005, non si comprende quale sia la ragione giuridica che abbia fondato il giudizio in termini di irrilevanza della mancata restituzione dell’originale della lettera del 25 maggio 2009. Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 100 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che, diversamente da quanto affermato dal giudice di appello, la transazione non aveva determinato l’automatica estinzione dell’obbligazione di garanzia e che l’obbligo di restituzione delle fideiussioni in originale era una delle condizioni di estinzione dell’obbligazione principale. Aggiunge che la rinuncia di cui alla missiva del 20 marzo 2013 era inidonea ad estinguere la fideiussione dato che nella transazione era prevista sia la lettera di manleva, quale adempimento preliminare, che la restituzione dell’originale del titolo.

Conclude nel senso della sussistenza dell’interesse ad agire a fronte della previsione espressa nella transazione, in via cumulativa, sia della lettera di manleva che dell’adempimento dell’obbligo di restituzione. Il motivo è fondato. E’ noto che l'interesse ad agire, in termini generali, costituendo una condizione per far valere il diritto sotteso mediante l'azione, si identifica nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice. La parte ricorrente ha allegato la duplice obbligazione, prevista dalla transazione, della previa rinuncia alla validità ed operatività della fideiussione e, a seguire, della restituzione dei due documenti relativi alla fideiussione medesima.

Il giudice del merito ha accertato l’adempimento della sola obbligazione di previa rinuncia. Alla luce della allegata causa petendi , e del conseguimento dell’ulteriore documento dedotto in obligatione , manifesta è l’esistenza dell’interesse della parte ricorrente a proporre l’azione di adempimento e quella risarcitoria, non potendosi ritenere soddisfatto l’interesse creditorio sulla base del solo adempimento dell’obbligazione preliminare di rinuncia alla garanzia. In tale quadro va evidenziata l’apparenza della motivazione, al di sotto del prescritto minimo costituzionale, rintracciabile nell’affermazione che la transazione contiene l’automatica estinzione della fideiussione.

Alla luce delle obbligazioni previste dalla transazione, non si comprende quale sia la ragione di diritto alla base della detta affermazione. P. Q. M.Accoglie il ricorso; cassa la sentenzaimpugnata; rinvia alla Corte di appello di Firenze, in d