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Ordinanza — n. 26883/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26883/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26883/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30931/2020 proposto da: TALETE SPA, in persona del l egale r appresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma Via Livio Andronico, 25 presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE DI PIETRO che l a rappresenta e difende; -ricorrente - contro FRANGIPANE NICOLA, RAGGI SANDRO, elettivamente domiciliati in Roma Via Lima 4 presso lo studio dell’avvocato MARCO MEDURI che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIA CHIARA PATERNESI; -controricorrenti - Ric. 2020n. 30931 sez. S3 - ud. 21 - 04 - 20 23 -2 nonchécontro REGIONE LAZIO,in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, elettivamente domiciliata in Roma Via Marcantonio Colonna 27 presso g l i Uffici dell’ A vvocatura dell’ente, rappresenta ta e difesad a ll’avvocato Tiziana Ciotola ; -controricorrente - avverso la sentenza n. 260/2020 del TRIBUNALE di VITERBO, depositata il 21/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2023 dal Cons. Dott.ssaANTONIETTA SCRIMA .

Regesto Legislator

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art. 1218 c.c; Ordinanza — n. 26883/2023 — snciv · Corte di Cassazione: e nazionale (art. 13, d.lgs. 2.2.2001, n. 31, che della norma sovranazionale costituisce attuazione), attendo quindi unicamente al rapporto di utenza. La giurisprudenza amministrativa citata dalla ricorrente a sostegno del motivo in scrutinio (Cons. Stato, n. 3391/2013) non è conferente al caso all’esame, concernendo impugnative di ordinanze sindacali contingibili e urgenti con le quali era stata dichiarata la non Ric. 2020n. 30931 sez. S3 - ud. 21 - 04 - 20 23 -5 potabilità delle acque e la loro inibizione al consumo umano, senza contestualmente prevedere la riduzione delle tariffe idriche; trattavasi, pertanto, di impugnative che contestavano direttamente l'esplicazione dei poteri amministrativi in materia(v. Cass., sez. un., 26/11/2021,n. 36897, in motivazione).

Parole chiave

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responsabilità per danni da acqua distribuzione idrica qualità dell'acqua inquinamento di acque potabili protezione delle acque inquinamento d'origine tellurica

Disposizioni normative citate

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art. 1218 c.c
3921/2011, rapportati all'art. 1218 c.c., ai sensi e per gli effetti dell’art.
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30931/2020 proposto da: TALETE SPA, in persona del l egale r appresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma Via Livio Andronico, 25 presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE DI PIETRO che l a rappresenta e difende; -ricorrente - contro FRANGIPANE NICOLA, RAGGI SANDRO, elettivamente domiciliati in Roma Via Lima 4 presso lo studio dell’avvocato MARCO MEDURI che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIA CHIARA PATERNESI; -controricorrenti - Ric. 2020n. 30931 sez. S3 - ud. 21 - 04 - 20 23 -2 nonchécontro REGIONE LAZIO,in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, elettivamente domiciliata in Roma Via Marcantonio Colonna 27 presso g l i Uffici dell’ A vvocatura dell’ente, rappresenta ta e difesad a ll’avvocato Tiziana Ciotola ; -controricorrente - avverso la sentenza n. 260/2020 del TRIBUNALE di VITERBO, depositata il 21/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2023 dal Cons. Dott.ssaANTONIETTA SCRIMA .

FATTI DI CAUSA Con sentenza n. 700/2015, depositata in data 3 luglio 201 5 , i l Giudice di pace di Viterbo, in parziale accoglimento della domanda proposta da Nicola Frangipane e Sandro Raggi e volta ad ottenere la riduzione del corrispettivo per la fornitura idrica effettuata da Talete S.p.a., il risarcimento dei danni patiti a causa della non potabilità dell’acqua erogata per l’eccessiva concentrazione di arsenico in esso presente nonché la restituzione del 50% delle somme versate, condannò la convenuta Talete S.p.a. al risarcimento del danno in favore dei predetti attori, liquidato, per ciascuno di essi, in euro 500,00 oltre interessi dalla citazione al saldo; in accoglimento della domanda di manleva proposta dalla convenuta nei confronti della chiamata in causa Regione Lazio, condannò quest’ultima a tenere indenne Talete S.p.a. di ogni somma dovuta in conseguenza di quella sentenza; condannò Talete S.p.a. alle spese di lite – in parte compensate - nei confronti degli attori , con distrazione in favore dei difensori antistatarie condannò la Regione Lazio al ristoro delle spese di lite in favore di Talete S.p.a..

Ric. 2020n. 30931 sez. S3 - ud. 21 - 04 - 20 23 -3 La Regione Lazio propose appell o avverso la decisione di primo grado, eccependo, tra l’altro e per quanto rileva in questa sede, il difetto di giurisdizione del G.O. Si costituirono Nicola Frangipane e Sandro raggi nonché Talete S.p.a.,che chiesero il rigetto dell’impugnazione. Con sentenza n. 260 /20 20 , pubblicata il 2 1 febbraio 20 20 , i l Tribunale di Viterbostatuì come segue: « dichiara la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di risarcimento per inadempimento; rigetta le eccezioni di inammissibilità dell’appello sollevate dalle parti appellate; dichiara la carenza di giurisdizione relativamente alla reiterata domanda di manleva articolata nei confronti della Regione Lazio; conferma per il resto la sentenza impugnata; compensa le spese»..

Avverso la sentenza d’appello Talete S.p.a. ha proposto ricorso per cassazione articolato in tremotivi. Hanno resistito con distinti controricors i, da una parte , Nicola Frangipane e Sandro Raggie, dall’altra, la Regione Lazio. La trattazione è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. Il P.M. non ha depositato sue conclusioni scritte. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, rubricato «Difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario adito ai sensi dell’art. 360, n. 1, c.p.c.» la ricorrente censura la sentenza impugnata per non aver il Giudice di secondo grado dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nel caso all’esame,in cui la domanda risarcitoria formulata implica, a suo avviso, «una richiesta di riduzione d el prezzo - tariffa stabilit a in sede amministrativa per l’erogazione d el servizio ».

Secondo Talete S.p.a., la parte attorea avrebbe «lamentato, in pratica, l’omessa adozione di Ric. 2020n. 30931 sez. S3 - ud. 21 - 04 - 20 23 -4 provvedimenti di riduzione della tariffa, sollevando con ciò una questione in cui l’effettivo thema decidendum coinvolge inevitabilmente l’omessa adozione di provvedimenti di riduzione della tariffa e quindi non concerne soltanto il rapporto privatistico tra il gestore del S.I.I. ed i singoli utenti, ma coinvolge anche la verifica della legittimità dell’azione autoritativa della P.A., esercitata attraverso lo svolgimento di un potere discrezionale». 1.1.

Il motivo è infondato. Nella specie,l'attività di programmazione o di organizzazione del servizio complessivo di fornitura di acqua posta in essere dalla P.A. costituisce solo il presupposto del non esatto adempimento delle obbligazioni gravanti sul gestore in forza del rapporto individuale di utenza e della domanda, di natura esclusivamente risarcitoria, proposta dall’utente, come già statuito in altre controversie, sovrapponibili alla presente, che vedevano quale parte convenuta la medesima odierna ricorrente (Cass., sez. un., 19/12/2018 n. 32780;

Cass., sez. un., 21/12/2018, n. 33209; Cass. 18/09/2019, n. 23314). L'erogazione di acqua non conforme ai livelli di potabilità minimi costituisce, infatti, un inadempimento del gestore del servizio dell’obbligazione, contrattualmente assunta, in conformità a norme di rango comunitario (art. 9, Direttiva CEE 3.11.1998, n.

83) e nazionale (art. 13, d.lgs. 2.2.2001, n. 31, che della norma sovranazionale costituisce attuazione), attendo quindi unicamente al rapporto di utenza. La giurisprudenza amministrativa citata dalla ricorrente a sostegno del motivo in scrutinio (Cons. Stato, n. 3391/2013) non è conferente al caso all’esame, concernendo impugnative di ordinanze sindacali contingibili e urgenti con le quali era stata dichiarata la non Ric. 2020n. 30931 sez. S3 - ud. 21 - 04 - 20 23 -5 potabilità delle acque e la loro inibizione al consumo umano, senza contestualmente prevedere la riduzione delle tariffe idriche; trattavasi, pertanto, di impugnative che contestavano direttamente l'esplicazione dei poteri amministrativi in materia(v. Cass., sez. un., 26/11/2021,n. 36897, in motivazione).

2. Con il secondomotivo la ricorrente denuncia « violazione o falsa applicazione dell'art. 141 e ss. del T.U. Ambiente (D.Lgs. 152/2006), degli artt. 9, 12 e 13 del D.Lgs. 31/2001 (‘Attuazione della Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano’) e della O.P.C.M. 3921/2011, rapportati all'art. 1218 c.c., ai sensi e per gli effetti dell’art. 360, n. 3, c.p.c.», avendo il Tribunale di Viterbo escluso la giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria con riferimento alla domanda di manleva rivolta dalla ricorrente avverso la Regione Lazio, pur essendo tale domanda riconducibile esclusivamente al rapporto civilistico fra tali parti. 2.1.

Il motivo di ricorso in esame è fondato ; va , pertanto, dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di manleva propostada Talete S.p.a. nei confronti della Regione Lazio. Si osserva che la sentenza impugnata (v. p. 7 ) ha dichiarato il difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria sulla domanda di manleva, ritenendo che il gestore Talete S.p.a. avesse lamentato l’insufficiente e inadeguato esercizio di poteri sostitutivi da parte della Regione Lazio e l'omissione di interventi per la manutenzione e realizzazione di un adeguato approvvigionamento idrico, in tal modo censurandosia il non corretto esercizio d el potere amministrativo da parte dell’ente regionale, sia la gestione del servizio pubblico, con conseguente giurisdizione del Giudice Amministrativo, ex art. 133 cod. proc. amm.

Ric. 2020n. 30931 sez. S3 - ud. 21 - 04 - 20 23 -6 Va però evidenziato che la domanda di garanzia impropria proposta dal Gestore verso l'Ente altro non è che il riflesso della domanda risarcitoria rivolta contro il Gestore stesso e sulla quale, come già affermato, sussiste la giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Non può, pertanto, pervenirsi a diverse conclusioni per la domanda accessoria, rispetto a quella principale (Cass., Sez. Un., 33209/2018 già cit., p. 6 e 7), come affermato di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 36897 del 26/11/2021.

3. Il terzomotivo di ricorso la r i corrente lamenta « omesso esame di un fatto …decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 360 n. 5 c.p.c.», costituito dal “ruolo-chiave” della Regione Lazio in relazione alla vicenda di cui si discute, attiene, in sostanza, al merito della domanda di manleva rivolta dalla Talete S.p.a. nei confronti della Regione Lazio, e, pertanto, è assorbito dalla ritenuta fondatezza del terzo motivo.

4. Conclusivamente, va accolto il secondo motivo di ricorso e va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di manleva proposta da Talete S.p.a. nei confronti della Regione Lazio; va dichiarato assorbito l’esame del terzo motivo e va rigettato il primo motivo; l a sentenza impugnata va cassata in relazione a l motivoaccolto e la causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Viterbo, in persona di diverso magistrato.

5. Stante l’accoglimento del ricorso, va dato atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte Ric. 2020n. 30931 sez. S3 - ud. 21 - 04 - 20 23 -7 della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater , d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e dichiara la giurisdizione del Giudice Ordinario sulla domanda di manleva proposta da Talete S.p.a. nei confronti della Regione Lazio; dichiara assorbito l’esame del terzo motivo e rigetta il primo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al moti v o accolt o e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimit