Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 26861/2023 — snciv Generato dall'IA

Civil claim dismissed as non-allowed due to lack of res judicata effect on solidary debtors.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 26861/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court dismissed the civil claim for damages against individual defendants, ruling that the prior judgment against the employer did not bind them. The plaintiff argued that the previous labor court decision created a res judicata effect on the solidary debtors, but the court found the causes of action distinct. Consequently, the court held that the principle of res judicata does not extend to co-obligated individuals when the underlying cause of action differs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 2055 c.c.; Art. 1306 c.c.: The principle of res judicata does not extend to co-obligated individuals when the cause of action in the subsequent suit differs from the prior judgment against the employer.

Parole chiave

Generato dall'IA
res judicata solidary debt civil claim cause of action co-obligated persons

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2055 c.c.
riguarda tutti i casi nei quali il creditore che benefici della solidarietà ex art. 2055 c.c. preferisca proporre la prima domanda nei confronti di uno o di alcuni dei coobbligati.
Art. 1306 c.c.
Sul punto va osservato che l’efficacia riflessa del giudicato sancita dall’art. 1306,2°comma, c.c.
art 299 c.p
A sostegno dell’eccezione affermò che la riassunzione non aveva rispettato il disposto dell’art 299 c.p.c., non solo perché era stata eseguita con ricorso e non con citazione, ma anche e soprattutto perché non erano stati riassegnati i termini di cui all’art 163 bis c.p.c.
art 163 bis c.p
A sostegno dell’eccezione affermò che la riassunzione non aveva rispettato il disposto dell’art 299 c.p.c., non solo perché era stata eseguita con ricorso e non con citazione, ma anche e soprattutto perché non erano stati riassegnati i termini di cui all’art 163 bis c.p.c.
art 342 c.p
(richiamati dall’art 342 c.p.c.
art 1306 comma 2 c.c
4, c.p.c., “Violazione di legge ex art 360 comma 3 in relazione all’art 1306 comma 2 c.c.
art 2909 c.c
art 112 c.p
- Nullità del procedimento ex art 360 n 4 in relazione all’art 112 c.p.c., all’art324 c.p.c.
art. 2055 c.c
riguarda tutti i casi nei quali il creditore che benefici della solidarietà ex art. 2055 c.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. Un., sent. 15/11/2007, n. 23726
Cass., sez. 6-2, ord. 27/07/2018, n. 19898
23726.; conformi Cass., sez. 6-2, ord. 27/07/2018, n. 19898; Cass.
Cass. Sez. II, ord. 09/09/2021, n. 24371
19898; Cass. Sez. II, ord. 09/09/2021, n. 24371).

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 13022/2020 R.G. proposto da: RIVA FABIO ARTURO, CAPOGROSSO LUIGI, elettivamente domiciliati in TARANTO C.SO UMBERTO 129, presso lo studio dell’avvocato PASANISI BERNARDINO (CF: PSNBNR67A15L049X) , che li rappresenta e difende –Ricorrenti – Contro PALMA GIUSEPPE, CATTOLICO ANTONIO –Intimati– avverso la SENTENZADELLA CORTE D’APPELLO DI LECCE-SEZ.DIST.DI TARANTOn.29/2020 depositata i l 21/01/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/06/2023dal Consigliere CARMELO CARLO ROSSELLO.

S VOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. La vicenda che ha dato origine al presente giudizio trae origine dal processo penale che ha visto imputati amministratori e dirigenti della società Ilva s.p.a. L’Ing. Emilio Riva (odierno ricorrente), unitamente ai coimputati, venne condannato per tentativo di violenza privata ai danni del Giuseppe Palma (odierno intimato). Quest’ultimo, costituitosi parte civile nel processo penale, ottenne la condanna degli imputati al risarcimento dei danni, da liquidare in separata sede, beneficiando di una provvisionale di lire 20.000.000a titolo di danno morale.

2. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Taranto Giuseppe Palma convenne in giudizio Luigi Capogrosso, Antonio Cattolico e gli eredi di Emilio Riva chiedendone la condanna al risarcimento del danno da perdita di professionalità, per il tentativo di violenza privata perpetrato nei suoi confronti al fine di farlo rinunciare ad una causa di lavoro intentata nei confronti della societàIlva.

3. L ’ attore chiese la condanna degli imputati al risarcimento del danno patrimoniale, morale ed esistenziale. La voce di danno patrimoniale venne giustificata: (1)con la diminuzione della retribuzione mensile provocata dalla retrocessione del coefficiente degli inviati alla palazzina LAF e dal mancato riconoscimento di tutte quelle voci direttamente ricollegabili allo svolgimento concreto dell’attività lavorativa; (2) con la perdita del bagaglio professionale connesso, con incidenza sulle espressioni lavorative future; (3) con la collocazione in cassa integrazione ed infine con il pensionamento anticipato. La voce del danno morale venne giustificata con le sofferenze subite quale vittima della condotta delittuosa, ed il danno esistenziale con la lesione di diritti inviolabili quale quello ad una esistenza libera e dignitosa.

4. C ostituendosi in giudizio, Emilio Riva e Luigi Capogrosso eccepirono l’inammissibilità e infondatezza della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, allegando la circostanza che l’attore aveva già richiesto la medesima voce di danno in un precedente giudizio dinanzial Pretore del lavoro e definito con sentenza del Tribunale del Lavoro 8156/2014 con l’accoglimento della domanda e la liquidazione del danno non patrimoniale a carico della società datrice di lavoro Ilva s.p.a. I convenuti eccepirono pertanto la duplicazione della richiesta ed invocarono l’efficacia di giudicato della sentenza resa tra il Palma e la società datrice di lavoro (Ilva) per paralizzare l’ulteriore pretesa avanzata nei loro confronti al medesimo titolo.

5. I l Tribuna le di Taranto accolse la domanda limitatamente alla richiesta del danno morale, liquidato complessivamente in euro 25.052,00, somma calcolata sulla base della remunerazione mensile, raddoppiata e moltiplicata per le mensilità della protrazione della condotta o, meglio, della forzata permanenza del Palma nella palazzina LAF.

6. Avverso tale decisione il Palma propose appello, censurando il capo di sentenza che aveva respintola domanda di risarcimento del danno patrimoniale, indicato dal CTU in primo grado nella misura di euro 135.156,27, e convenne tra gli altri il Curatore dell’eredità giacente di Emilio Riva.

7. Nel frattempo si era costituito in giudizio l’Ing. Luigi Capogrosso, chiedendo il rigetto dell’appello principale e spiegando appello incidentale avverso il capo di sentenza che aveva accoltola domanda di risarcimento del danno non patrimoniale (che aveva già formato oggetto del precedente giudizio contro la società datrice di lavoro), censurando altresì, in via subordinata , il criterio di liquidazione di tale danno in quanto ancorato al parametro della permanenza nella palazzina LAF, circostanza, questa,del tutto estranea ed irrilevante nella valutazione di illiceità penale, e quindi avulsa dal profilo risarcitorio ad essa correlato.

8. Nessuno si costitu ì per la curatela dell ’ eredità giacente di Emilio Riva.

9. All ’ udienza del 21/09/2018, fissata per la discussione orale richiesta dalle parti, venne dichiarata l’interruzione del processo, essendosi acquisita la notizia che il 5/12/2016 Fabio Arturo Riva aveva accettato l’eredità del padre Emilio, con conseguente cessazione della predetta curatela.

10. A seguito della riassunzione del giudizio da parte del Palma, Fabio Arturo Riva si costituì eccependo l’irritualità della riassunzione e quindi la nullità di tuttal’attività processuale svoltasi a decorrere dal 5/12/2016. A sostegno dell’eccezione affermò che la riassunzione non aveva rispettato il disposto dell’art 299 c.p.c., non solo perché era stata eseguita con ricorso e non con citazione, ma anche e soprattutto perché non erano stati riassegnati i termini di cui all’art 163 bis c.p.c. (richiamati dall’art 342 c.p.c. per l’appello). La parte colpita dall’evento interruttivo avrebbe dovuto essere citata in riassunzione con concessione del termine per la proposizione dell’eventuale appello incidentale. Il ricorso ed il decreto le erano invece stati notificati a mezzo posta con raccomandata ricevuta il 19/12/2018, e quindi appena trenta giorni prima della data d’udienza.

11. La Corte d ’ appello di Lecce, ritenu ta fondata l ’ eccezione, fissò nuovamente la prima udienza per la data del 17/05/2019, con differimento nel rispetto dei termini minimi a comparire.

12. Fabio Riva si ricostituì in giudizio proponendo anche appello incidentale, censurando il medesimo capo di sentenza già censurato da Luigi Capogrosso, e precisamente quello con il quale si era accolta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale già precedentemente giudicata nella precedente sentenza emessa tra lo stesso danneggiato e la società datrice di lavoro. Il Riva censurò altresì la liquidazione del danno non patrimonialeperché ancorato al parametro della permanenza del Palma nella Palazzina LAF, fatto estraneo agli elementi della fattispecie reato che aveva innescato il giudizio di liquidazione.

13. Con sentenza n. 29/2020, depositata il 21/6/2020, la Corte di Appello di Lecce: (1) ha rigettato l’impugnazione principale del Palma, volta ad ottenere il risarcimento del danno patrimoniale; (2) ha dichiarato inammissibile l’appelloincidentale di Riva Fabio; (3) ha rigettato gli appelli incidentali di Luigi Capogrosso e Antonio Cattolico. Preliminarmente,la sentenza d’appello ha ritenuto inammissibile l’impugnazione incidentale del Riva ritenendola tardiva; conclusione motivata dalla circostanza che l’evento interruttivo si era verificato il 5/12/2016, e quindi due giorni prima della prima udienza differita, quando oramai il termine per la costituzione tempestiva -termine di venti giorni antecedenti l’udienza (artt. 343 e 166 cpc) - e ra inesorabilmente decorso.

14. Avverso la predetta sentenza Fabio Arturo Riva propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

15. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ’ art. 380 - bis 1 c.p.c.

16. Gli intimati non hanno svolto attività difen siva nel presente giudizio di legittimità.

17. Parte ricorrente ha depositato memoria. M OTIVI DELLA DECISIONE L’esame del secondo motivo risulta pregiudiziale rispetto alle ulteriori censure mosse dal ricorrente. Con il secondo motivoil ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, 1° co., n. 4, c.p.c., “Violazione di legge ex art 360 comma 3 in relazione all’art 1306 comma 2 c.c. ed all’art 2909 c.c. - Nullità del procedimento ex art 360 n 4 in relazione all’art 112 c.p.c., all’art324 c.p.c. ed all’art 346 cpc.”, per avere la Corte territoriale liquidato il danno biologico e morale in misura eccessiva, rispetto a quella già liquidata nel giudizio innanzi al Tribunale del lavoro contro la Società Ilva.

Espone il ricorrente che i convenuti in primo grado eccepirono l’inammissibilità della domanda per avere il Palma già instaurato un precedente giudizio dinanzi al giudice del lavoro contro la società datrice di lavoro, definitosi con la sentenza8156/2004. La Corte territoriale ha ritenuto infondato il motivo affermando che i due giudizi si fondano su titoli diversi, rilevando in quello successivo l’illiceità penale del fatto attribuibile alle sole persone fisiche. Ad ulteriore sostegno dell’infondatezza delmotivo di appello la Corte ha affermato che la sentenza 8156/2004 nella precedente causa di lavoro promossa dal Palma contro la società avrebbe riguardato esclusivamente la componente del danno esistenziale da demansionamento illegittimo, e non l’intero danno morale.

Al riguardo il ricorrente deduce che il principio di infrazionabilità del credito ha portata generale, e non è limitato al caso di identità soggettiva dei debitori convenuti, e ciò a maggior ragione ove ricorra un’ipotesi di responsabilità solidale per il medesimo debito. Nel caso di specie,deduce il ricorrente, il Palma ha esaurito la propria azione risarcitoria proponendola per la prima volta nei confronti della società datrice di lavoro nel giudizio definitosi con la sentenza del Tribunaledel lavoro 8156/2004. Con la riproposizione della domanda si sarebbe realizzata la violazione del giudicato formatosi sulla precedente sentenza 8156/2004 ed i suoi effetti riflessi nei confronti delle persone fisiche la cui responsabilità fungeva da presupposto per innescare quella della società datrice di lavoro, così violando altresì l’art. 1306, 2° comma, c.c., che sancisce l ’ opponibilità dei condebitori solidali del giudicato intervenuto tra il creditore ed altro condebitore.

Sul secondo motivo.La Corte territoriale ha motivato sul punto che l’azione intrapresa dinanzi al giudice del lavoro e quella sottopostale “sono state proposte in forza di titoli diversi, giacché quest’ultima è stata proposta nei confronti di Riva, Capogrosso e Cattolico in forza della sentenza penale di condanna 742/02 e pertanto in ragione della responsabilità penale personale dei predetti per il tentativo di violenza privata” (così a p. 8, 2° §, della sentenza). In sostanza, secondo la sentenza gravata, l’oggetto della seconda domanda sarebbe stato più ampio, in quanto concernente il danno da fatto reato estraneo al precedente giudizio.

Sul punto va osservato che l’efficacia riflessa del giudicato sancita dall’art. 1306,2°comma, c.c. riguarda tutti i casi nei quali il creditore che benefici della solidarietà ex art. 2055 c.c. preferisca proporre la prima domanda nei confronti di uno o di alcuni dei coobbligati. In tal caso, se la causa petendi ed il petitum sono sovrapponibili, il coobbligato adito nel giudizio successivo ha la facoltà di opporre il limite della sentenza precedente. Non è invece consentito al creditore di frazionare il credito domandando al primo o ai primi coobbligati una prima frazione dello stesso credito, ed ai secondi un ’ altra, come affermato dalle Sez ioni Unite di questa Corte , sancendo che “ Non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto della obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione aggravativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l’esecuzione del contratto ma anche nell’eventuale fase dell’azione giudiziale per ottenere l’adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l’ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale”(Cass.

Sez. Un., sent. 15/11/2007, n. 23726.; conformi Cass., sez. 6-2, ord. 27/07/2018, n. 19898; Cass. Sez. II, ord. 09/09/2021, n. 24371). Tuttavia, rivestendo la questione del frazionamento oggettivo del