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Ordinanza — n. 26859/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against appellate judgment for failure to rule on transaction nullity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26859/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court declared the first appeal reason inadmissible due to lack of interest, as the defendant had relied on the transaction for subsequent enforcement actions. The second reason was accepted because the appellate court incorrectly held that a prior default judgment precluded challenging the validity of a later settlement agreement. Consequently, the appellate judgment was quashed in part and remanded for a new decision on the nullity claims.

Regesto Legislator

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Art. 363, c. 1, n. 5 c.p.c.; Art. 1660 c.c.: A default judgment issued prior to a settlement agreement does not create res judicata regarding the validity of that agreement, allowing parties to challenge the transaction's nullity or annulment.

Parole chiave

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res judicata default judgment settlement agreement nullity claim appellate review remand procedure contractual validity ritiro a seguito di transazione

Disposizioni normative citate

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Art. 363, c. 1, n. 5 c.p.c.
Art. 1660 c.c.
articolo 647 c.p
Con il motivo ora presentato si argomenta nel senso che la transazione avrebbe impedito -o comunque assorbito -il giudicato di tale decreto ingiuntivo, che era stato oggetto di rinuncia; e infatti il Tribunale non avrebbe mai apposto l’esecutorietà definitiva ex articolo 647 c.p.c.
articolo 306 c.p
per non averlo chiesto Osas (questo sarebbe il fatto discusso e decisivo non esaminato), la quale, all’articolo 3 della transazione, avrebbe rinunciato ex articolo 306 c.p.c.
articoli 112 c.p
3 e 4 c.p.c., violazione degli articoli 112 c.p.c., 2 e 41 Cost., 1325, 1343, 1344, 1418, 1421, 1384, 1965, 1971, 1972, 2033 c.c., 1815 e 644 c.p.; si denuncia pure, in riferimento all’articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., omesso esame di fatto discusso e decisivo.
articolo 1384 c.p
In primissi rimarca che per non avere accolto il primo motivo d’appello la corte territoriale non si è poi pronunciata sugli altri motivi del gravame riguardanti la nullità della transazione e la conseguente riduzione della penale ex articolo 1384 c.p.c.– la qual e sarebbe stata manifestamente eccessiva - .
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Testo completo

O Consigliere ha pronunciato ORDINANZA sul ricorso 9604/2020 R.G. proposto da: Tocci Anastasio Giuseppe, in proprio e quale titolare della Impresa Individuale Tocci Anastasio Giuseppe e quale legale rappresentante pro tempore della Tocci Organizzazione Produttori Frutta Italiana soc. coop a r.l., nonché beneficiario dei diritti di cui alla cessata Agricola Fratelli Tocci Società Semplice e Tocci Anastasio Domenico, in proprio e nella qualità di socio amministratore, legale rappresentante pro tempore della Agricola Torre della Chiesa dei Fratelli Tocci Anastasio snc oggi srl, domiciliati ex lege in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall'avvocatoRiccio Angelo; -ricorrenti - contro Società Cooperativa Osas Ortofrutticola Società Cooperativa a responsabilità limitata, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Vincenzo Picardi 4/d presso lo studio dell'avvocato Turno Marcello, rappresentata e difesa dall'avvocato Laghi Roberto; -controricorrente – avverso la sentenza n. 2486/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 31/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/04/2023 dal Consigliere CHIARA GRAZIOSI Rilevatoche:

Agricola Torre della Chiesa dei F.lli Tocci Anastasio s.n.c., Agricola F.lli Tocci Società Semplice, Tocci Organizzazione Produttori Frutta Italiana s.c. a r.l. e Impresa Individuale Tocci Anastasio Giuseppe convenivano davanti al Tribunale di Castrovillari Osas Ortofrutticola s.c. a r. l. (instaurando la causa n. 612/2003 R.G.) perché, accertata la nullità o la annullabilità della transazione del 17 luglio 2002 con essa stipulata da Agricola Torre e da Domenico e Giuseppe Tocci Anastasio - ai quali era stato notificato decreto ingiuntivo n. 175 del 3 luglio 2002 intimante il pagamento di euro 970.482,77 per penale derivante dal recesso dalla cooperativa Osas di Agricola Torre, invocandosi l’articolo 17 dello statuto socialedella cooperativa Osas stessa (la transazione aveva poi ridotto la somma ingiunta a complessivi euro 741.115, da corrispondere in cinque rate annue) -, Osas fosse condannata a restituire loro quanto ricevuto in forza della suddetta transazione, e perché, se del caso, fosse revocato il decreto ingiuntivo n. 175/2002, e altresì perché fosse effettuata la rideterminazione del dare/avere.

Controparte si costituiva resistendo. Agricola Torre e Domenico e Giuseppe Tocci Anastasio si opponevano poi a decreto ingiuntivo n. 169/2004 del medesimo Tribunale riguardante una delle rate di tale transazione, sostenendone l’invalidità (instaurando la causa n. 1191/2004 R.G.). Controparte si costituiva insistendo nella sua pretesa.Agricola Torre e Domenico e Giuseppe Tocci Anastasio si opponevano altresì a decreto ingiuntivo n. 193/2005 sempre del Tribunale di Castrovillari riguardante altra rata, sulla base della stessa denuncia di invalidità (instaurando la causa 1698/2005 R.G. ); anche qui controparte si costituiva insistendo ne lla sua pretesa.

Riunite le cause il 31 gennaio 2006, il Tribunale, con sentenza del 15 giugno 2015, rigettava le domande diAgricola Torre della Chiesa dei F.lli Tocci Anastasio s.n.c., Agricola F.lli Tocci Società Semplice, Tocci Organizzazione Produttori Frutta Italiana s.c. a r.l. e Impresa Individuale Tocci Anastasio Giuseppe e rigettava altresì le opposizioni di Agricola Torre e di Domenico e Giuseppe Tocci Anastasio ai decreti ingiuntivi del 2004 e del 2005. I suddetti quindi proponevano appello, cui controparte resisteva, e che la Corte d’appello di Catanzaro rigettava con sentenza del 31 dicembre 2019.

Hanno presentato ricorso, composto di tre motivi, Giuseppe Tocci Anastasio, in proprio e quale titolare della Impresa Individuale Tocci Anastasio Giuseppe, nonché quale titolare di Tocci Organizzazione Produttori Frutta Italiana, e Domenico Tocci Anastasio, in proprio e quale legale rappresentante di Agricola Torre, divenuta S.r.l. Osas si è difesa con controricorso. I ricorrenti hanno depositato memoria. Considerato che:

1. Con il primo motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c., violazione degli articoli 112, 306, 307, 310, 324, 642 e 647 c.p.c., e altresì, ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., omesso esame di fatto discusso e decisivo. Mediante il primo motivo d’appello si sarebbe censurato l’avere il Tribunale ritenuto passato in giudicato il decreto ingiuntivo n. 175/2002 benché fosse stato oggetto della transazione. Detto motivo sarebbe stato rigettato dalla corte territoriale ritenendo che il giudicato effettivamente sussistesse.

Con il motivo ora presentato si argomenta nel senso che la transazione avrebbe impedito -o comunque assorbito -il giudicato di tale decreto ingiuntivo, che era stato oggetto di rinuncia; e infatti il Tribunale non avrebbe mai apposto l’esecutorietà definitiva ex articolo 647 c.p.c. per non averlo chiesto Osas (questo sarebbe il fatto discusso e decisivo non esaminato), la quale, all’articolo 3 della transazione, avrebbe rinunciato ex articolo 306 c.p.c. agli atti del procedimento monitorio. 2.1Con il secondo motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c., violazione degli articoli 112 c.p.c., 2 e 41 Cost., 1325, 1343, 1344, 1418, 1421, 1384, 1965, 1971, 1972, 2033 c.c., 1815 e 644 c.p.; si denuncia pure, in riferimento all’articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., omesso esame di fatto discusso e decisivo.

In primissi rimarca che per non avere accolto il primo motivo d’appello la corte territoriale non si è poi pronunciata sugli altri motivi del gravame riguardanti la nullità della transazione e la conseguente riduzione della penale ex articolo 1384 c.p.c.– la qual e sarebbe stata manifestamente eccessiva - . Si richiamano S.U. 22 marzo 2017 n. 7294 e S.U. 12 dicembre 2014 nn. 26242 e 26243, per sostenere che, se non è stata espressamente respinta nei precedenti giudizi la domanda di nullità, è irrilevante il giudicato interno e/o esterno relativo alla implicita validità del contratto, per cui il potere di rilevare d’ufficio la nullità del contratto spetta anche al giudice d’appello riguardo alla pretesa che presuppone validità ed efficacia del contratto stesso.

Qui, “poiché il decreto ingiuntivo asseritamente passato in giudicato non ha esaminato …la questione di nullità della Transazione, della clausola statutaria e della clausola penale”, non sarebbe opponibile, come invece illegittimamente l’opponeil giudice d’appello, “l’asserito giudicato implicito e/o esterno”. La corte territoriale avrebbeomesso di esaminare le questioni di nullità sollevate, ma il decreto ingiuntivo non avrebbe potuto consentirglielo. Il decreto ingiuntivo fu oggetto di transazione, per cui non sarebbe passato in giudicato; e comunque “l’asserito ed inesistente giudicato formale” del decreto ingiuntivo non precluderebbe la nullità della transazione, “non trattandosi di transazione novativa” in quanto ne sarebbero derivate obbligazioni oggettivamente diverse rispetto a quelle preesistenti: e non sarebbe novativa solo per “la riduzione della somma dovuta per lo stesso titolo, con dilazione di pagamento e restituzione dei frutti pignorati”. 2.2 I ricorrenti proseguono poi ampiamente con un’ulteriore parte del motivo (pagine 18-31 del ricorso) argomentando sul contenuto delle domande di nullità della transazione e ricostruendo come reputano che sia il merito.

3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione degli articoli 99, 112, 163, 183, 656, 395 c.p.c., 1234, 1434, 1438, 1439 e 1971 c.c., nonché omesso esame di fatto discusso e decisivo ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c.: il giudice d’appello non ha ritenuto accoglibile neanche la domanda di annullamento della transazione per violenza o dolo (il che sarebbe stato il contenuto del terzo e del quarto motivo d’appello); si argomenta anche in termini fattuali al riguardo.

4. Il primo motivo risulta inammissibile per mancanza di interesse, non emergendo che Osas abbia, dopo la stipulazione della transazione, messo in esecuzione i l decreto ingiuntivo (che era stato emesso provvisoriamente esecutivo), bensì al contrario risultando che si era poi fondata, per ottenere ulteriori due decreti relativi al pagamento di rate previste in questa, sulla transazione. 5.Nel secondo motivo, la prima parte intreccia profili di genere sostanziale e processuale. Ècomunque sine dubio che la transazione di cui si tratta è stata stipulata dopo l’emissione del decreto ingiuntivo n. 175/2002, onde subito emerge che non è sostenibile che il decreto abbia formato il giudicato (non a caso il motivostesso lo definisce “formale”) su quel che ancora non c’era.

Il giudice d’appello però ha ritenuto che si sia creato un siffatto giudicato, essendo la transazione “inidonea ad incidere” sul decreto ingiuntivo “oltre che ad impedirne il passaggio in giudicato” (così afferma all’inizio della pagina 9 della sentenza); e ne ha tratto come conseguenza (a pagina 10 della sentenza) che si siano coperti dedotto e deducibile, cioè che si sia creata “la impossibilità di rimettere in discussione attraverso i dedotti profili di invalidità della transazione aventi la loro fonte nel rapporto sotteso al decreto ingiuntivo … la fondatezza stessa della pretesa creditoria in esso ormai inoppugnabilmente consacrata”.

Non è però sostenibile che la transazione sia assoggettata, tramite il decreto ingiuntivo anteriore alla sua stipulazione e oggetto di palese rinuncia nella transazione stessa (all’articolo 3, come deducono i ricorrenti e conferma lo stesso controricorrente là dove riporta tutto il testo della transazione), ad un giudicato, che proiettandosi radicalmente sul futuro investirebbeproprio il suo – futuro, si ripete - oggetto da concordare/riformar e con il classico aliquid datum aliquid retentum della volontà delle parti; e per di più , si ripete, quando tale giudicato deriverebbe da un decreto che in essatransazione fa parte del datum di chi l’aveva ottenuto, poiché è espressamente rinunciato.

Invero il deducibile coperto dal giudicato del decreto si rapporta a quel che si poteva addurre/dedurre anteriormente decreto stesso, e non certo a quel che si è liberamente concordato dalle parti stipulando un accordodopo tale decreto. Il giudice d’appello è dunque incorso in errore , omettendo di decidere sulle domande di nullità e annullamento della transazione. Ciò comporta l’accoglimento del motivo, con assorbimento di ogni altra questione e differente profilo.

6. Il terzo motivo, in particolare, risultaassorbito perché occorre vagliare in via pregiudiziale rispetto alla sua tematica la sussistenza o meno della nullità della transazione.

7. In conclusione,merita accoglimento il secondo motivo, con assorbimento del terzo, inammissibile essendo il primo. La sentenza oggetto del ricorso va pertanto cassata per quanto di ragione, con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso , assorbito il terzo, d ichiara inammissibile il primo nei termini di cui in motivazione. Cassa in relaz