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Decreto — n. 26854/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 26854/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, representing the Revenue Agency, had submitted a proposal for judgment definition but did not formally ask for a ruling before the deadline expired. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to deem the appeal withdrawn and extinguished the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed period results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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deemed withdrawal statutory period cassation appeal extinction of proceedings procedural default condono delle spese procedurali prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria indigenza processuale non provata

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., non è necessario provvedere sulle spese processuali, per essere rimasto tale l’intimato;
art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2022/2018 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliato in VERONA VIA LOCATELLI 3, presso lo studio dell’avvocato CIMETTI MAURIZIO (CMTMRZ59E16L781D) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PARENTE GIUSEPPE (PRNGPP64E30F839O) -ricorrente- contro PARISE CATALDO -intimato- avverso SENTENZA di TRIBUNALE TORINO n.1024/2017 depositata il 22/02/2017 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta (al quale, per la natura della controversia, non si applica la sospensione feriale) senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., non è necessario provvedere sulle spese processuali, per essere rimasto tale l’intimato;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 18/09/2023 I