Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 26758/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court rejects appeal on transaction validity, ruling ademption clauses valid despite self-fulfillment paradox.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 26758/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the interlocutory order regarding a transaction dispute between Lucchi and Unicredit. Lucchi argued that a clause suspending the contract's effectiveness until full performance created a logical contradiction, as performance was required even if the contract was void. The court rejected this, affirming that parties may freely attach ademption conditions to contracts, and since Lucchi failed to perform, the transaction remained invalid.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1322, 1353 c.c.: Parties may freely attach ademption conditions to contracts; a clause suspending effectiveness until performance does not constitute a logical contradiction and remains valid if the condition is not met.

Parole chiave

Generato dall'IA
ademption condition transaction validity contractual suspension logical contradiction Civil Code provisions performance requirement interlocutory order soddisfacimento del credito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1322 c.c.
Art. 1353 c.c.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.2006/2021 R.G. proposto da : LUCCHI FILIBERTO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MICELI FRANCESCO (MCLFNC75S24G273R) -ricorrente- contro FINO 1 SECURITISATION SRL, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLILLO ROBERTO (PLLRRT68B26F257E) -controricorrente- nonchè contro UNICREDIT SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G.

ANTONELLI, 4, presso lo studio dell’avvocato LOMBARDO DANILO (LMBDNL76L08F158V) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro FINO 1 SECURITISATION SRL -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 5358/2020 depositata il 30/10/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/04/2023 dal Consigliere GIUSEPPE CRICENTI. Ritenuto che 1.-Filiberto Lucchi, in ragione di una fideiussione prestata a favore della società Logitec, è diventato debitore di Unicredit. Ha raggiunto tuttavia con quest’ultima un accordo, in base al quale si è impegnato a corrispondere alla banca la somma di 85 mila euro, in diverse rate, ad estinzione del debito scaturito dalla fideiussione e poi fatto valere dalla Unicredit con decreto ingiuntivo e successiva ipoteca. 2.-Conclusa la transazione per 85 mila euro, sono seguite trattative volte ad un differimento ulteriore delle scadenze cui il Lucchi si era impegnato, inizialmente seguite dalla banca, ma poi da questa rifiutate.

Unicredit, a seguito di ulteriore proposta del Lucchi, ha ritenuto di non dovervi aderire ed ha minacciato la risoluzione per inadempimento. 3.-Il Lucchi ha dunque agito in giudizio per far accertare che la transazione era ancora efficace. Il Tribunale di Roma, davanti al quale è intervenuta DoBank incaricata della gestione del credito, ha accolto in parte la domanda, poiché ha escluso che la condizione di adempimento cui era subordinata la transazione potesse dirsi valida. Questa sentenza è stata impugnata sia da DoBank, che ha chiesto per contro accertarsi l’inadempimento della transazione, sia da Unicredit, che ha chiesto il rigetto della domanda inziale del Lucchi: le due impugnazioni sono state riunite, e la Corte di Appello le ha accolte rigettando la domanda iniziale del Lucchi, e dunque ritenendo inadempiuta la transazione con conseguente perdita di efficacia della medesima. 4.-Ora il Lucchi ricorre avverso tale decisione con due motivi, di cui chiedono il rigetto sia Unicredit che Fino 1 Securisations srl, la quale nel giudizio di appello è intervenuta quale mandante di DoBank spa.

Considerato che 5.- La questione controversa è la seguente: nel contratto di transazione è inserita una clausola la quale prevede che “ il presente accordo transattivo diverrà efficace ad avvenuto integrale adempimento delle obbligazioni reciprocamente assunte…”. Il Giudice di primo grado ha escluso che tale clausola potesse intendersi come una condizione di adempimento, che non sarebbe apponibile ad un contratto, in quanto estranea allo schema tipico della condizione, ed in quanto postula l’efficacia dell’obbligo di adempiere nello stesso tempo in cui sospende l’efficacia del contratto che lo contiene.

Invece, la Corte di Appello, richiamando una giurisprudenza di questa Corte, che rimette all’autonomia negoziale la possibilità di apporre una condizione di adempimento al contratto, ha ritenuto valida la clausola, dunque validamente condizionato il contratto all’adempimento del Lucchi, ha accertato che costui era inadempiente e che dunque, non essendosi realizzata la condizione, la stessa transazione era definitivamente inefficace. 6.- Questa ricostruzione è qui contestata dal ricorrente con due motivi. 6.1.- Il primo motivo contiene denuncia della violazione degli articoli 1353 e ss. del codice civile.

Il motivo è volto, da un lato, a ritenere non apponibile al contratto una condizione di adempimento, o meglio, a ritenere che la condizione di adempimento non è in realtà una vera e propria condizione del contratto. Essa non avrebbe le caratteristiche necessarie per costituire una condizione, ossia l’estraneità del fatto condizionante e la sua incertezza. 7.-Il secondo motivo denuncia violazione degli articoli 1322 e 1362 c.c. La tesi è che intendere la clausola come una condizione di adempimento implica trovarsi poi in una contraddizione: il contratto la cui efficacia è sospesa, in attesa della condizione, produrrebbe tuttavia l’obbligo di adempiere.

E ciò sarebbe inammissibile. Come conseguenza, il ricorrente ritiene che quella clausola è niente altro che la volontà di subordinare all’esatto adempimento “la sola efficacia dell’essenza stessa della transazione “. 6.2.-Ritiene il collegio che le questioni poste con questi due motivi, per la rilevanza che hanno, debbano essere trattati in pubblica udienza.