Cassation court quashes appeal judgment for arbitrary damage calculation due to factual error on death date.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court rejected the appeal judgment against the plaintiffs, ordering a remand for a new trial. The lower court incorrectly calculated damages by extending the period of non-use from 2009 to 2014, despite the deceased's death occurring in 2009. The court found the damage assessment arbitrary because it lacked specific criteria and relied on a fatal factual error regarding the date of death.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1226 c.c.; Art. 2043 c.c.; Art. 115 c.p.c.; Art. 116 c.p.c.; Art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.: A judgment is void if the court's reasoning is arbitrary due to a failure to establish the factual basis for the damage calculation, particularly when relying on an incorrect date of death.
Parole chiave
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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32110/2019 R.G. proposto da: GITTO GIUSEPPE, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato BARBERA ALBERTO (CF: BRBLRT70R28A859Q) – Ricorrente – Contro GITTO MARIANO, GITTO FORTUNATA, GITTO ANTONINO, GITTO NUNZIATA, GITTO GIROLAMA, GITTO MARIA – Intimati – avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MESSINA n. 471/2019depositata il 18/06/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2023dal Consigliere CARMELO CARLO ROSSELLO.
S VOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ. i sigg. Mariano, Fortunata e Antonino Gitto convennero in giudizio avanti al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto i sigg. Giuseppe, Mattia e Nunziata Gitto perivi sentirli condannare al rilascio dell’immobile di venuto di loro proprietà in forza di disposizione testamentaria della sig. Nunziata Gitto, eal risarcimento dei danni già subiti dalla de cuius nonché del danno per l’ omessa cancellazione di formalità pregiudizievoli gravanti sull’immobile.
2. Con sentenza del 16/4/2016 i l Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto: (i) condannò i convenuti al rilascio del bene in favore degli attori; (ii) autorizzò la cancellazione de lle formalità pregiudizi evoli esistenti sull’immobile; (iii) condannò i convenutial risarcimento del danno, liquidato nella somma di euro 20.000,00, oltre alla rifusione delle spese processuali.
3. Avverso la detta sentenza propose appello il G iuseppe Gitto , in proprio e quale erede del MattiaGitto, nel frattempo deceduto .
4. Nella resistenza degli appellati sigg. M ariano, F ortunata e Antonio Gitto; prod otto in giudizio dall’appellante il decreto del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 6/12/2017 di trasferimento dell’appartamento de quo in favore di diverso soggetto aggiudicatario all’esito di procedura esecutiva già promossa nei confronti del sig. Francesco Gitto, con sentenza del 18/6/2019 la Corte d’Appello di Messina, in parziale riforma della sentenza di primo grado:
a) ha rigettato la domanda di rilascio proposta dagli originari attori;
b) ha condannato il Giuseppe Gitto al risarcimento del danno subìto dalla Nunziata Gitto per il mancato godimento dell’immobile dal medesimo occupato;
c) ha rideterminatoil relativo ammontare in ragione della presumibile spesa per locare altro immobile dal 2009 al 2014;
d) ha rid otto l’importo liquidato dal giudice di prime cure( pari ad euro 20.000,00 ) alla somma di euro 12.000,00 (corrispondente ad un canone annuo di euro 2.400,00 per 5 anni), in ragione delle dimensioni dell’immobile.
5. Avverso la suindicata sentenza della corte di merito , il Giuseppe Gitto propone ora ricorso per cassazione,affidato a un unico motivo.
6. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
7. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 - bis 1 cod. proc. civ. M OTIVI DELLA DECISIONE Con unico motivo il ricorrente denuncia “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 1226 e 2043 c.c. e artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art.360, nn. 3 e 5, c.p.c., nonché insufficiente, illogica e contradditoria motivazione su un punto decisivo della controversia”. Si duole che la corte di merito abbia erroneamente quantificato il danno nella specie ravvisato risarcibile, in ragione della confusione operata in ordine alla data del decesso della Nunziata Gitto con quella del Mattia Gitto, con conseguente relativa commisurazione alla presumibile spesa necessaria per locare altro immobile dal 2009 al 2014 anziché limitatamente all’anno 2009, altresì del tutto immotivatamente ed apoditticamente indicato in euro 12.000,00, senza fornire indicazioni in ordine ai criteri di valutazione al riguardo utilizzati.
Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati. Nel riconoscere la risarcibilità del ( solo ) danno subito dalla dante causa degli odierni ricorrenti sigg. Nunziata Gitto, considerandolo correlato al mancato godimento dell’appartamento per il periododal 2009 al 2014, e cioè fino alla ravvisata data del decesso della medesima , la corte di merito ha invero erroneamente considerato il periodo di duratadel medesimo, essendo il decesso della Nunziata Gitto incontestatamente avvenuto nel 2009. Nel considerare altresì la privazione del godimento diretto del bene commisurabile ad una spesa per locare altro immobile , indicandola del tutto apoditticamente ineuro 2.400,00 all’annosenza ulteriori indicazioni e precisazioni, la corte di merito è invero immotivatamente addivenuta a liquidarne il relativ o ammontare in difetto di qualsivoglia riferimento ai criteri posti a base dell’operata valutazione, la stessa risultando pertanto connotata in termini di arbitrarietà.
Dell’impugnata sentenza, assorbiti ogni altra questione e diverso profilo, s’impone pertanto la cas sazione in relazione, con rinvio alla Corte di Appello di Messina, che in diversa composizione procederà a nuovo esame. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. P. Q. M. La Corte accoglie p.q.r. il ricorso. Cassa in relazione l’impugnata sentenzae rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appell